Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 38 - Adozione.

Rosaria Giordano

Adozione.

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio [legittimo] 1.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

[1] Comma modificato, a decorrere dal 7 febbraio 2014, dall'articolo 101, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154.

Inquadramento

Il primo comma della disposizione in esame sancisce il principio dell'automatico riconoscimento delle decisioni in tema di separazione personale, divorzio e annullamento del matrimonio pronunciate in uno Stato membro negli altri Stati membri. L'automaticità del riconoscimento si correla alla reciproca fiducia sulla quale devono fondarsi i rapporti tra gli attori del processo di integrazione europea (Baratta, 2014, 187).

Il riconoscimento si sostanzia, infatti, nell'attribuzione alla sentenza della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è emanata, affinchè  la stessa possa godere nel territorio di tutti gli Stati membri della medesima autorità che la caratterizzando nell'ordinamento d'origine (cfr. De Cristofaro, 749).

Il riconoscimento non appare subordinato, in un parallelismo con il sistema già proprio delle Convezioni di Bruxelles del 1968 e di quella di Lugano, al passaggio in giudicato della decisione nello Stato di provenienza o, rectius,al raggiungimento da parte della stessa di un elevato grado di stabilità, costituito dall'impossibilità di aggredire al medesima con impugnazioni di frequente esperimento e di non raro successo e ciò neppure ove sia previsto dall'ordinamento dello Stato nel quale la pronuncia è stata emanata (De Cristofaro, 745).

Condizione per l'aggiornamento automatico dei registri dello stato civile — aggiornamento per il quale, pertanto, non è necessario l'exequatur — è, invece, il passaggio in giudicato nello Stato di origine della pronuncia sulla separazione personale, sul divorzio e sull'annullamento del matrimonio.

Premessa

La disciplina dell'adozione internazionale deve desumersi da distinte fonti, ossia dagli artt. 38-41 della legge in esame e dal titolo terzo della legge sull'adozione l. 4 maggio 1983, n. 184, che è stata successivamente ampiamente modificata in due occasioni (v., infra, relativo Commento). Le norme dettate dalla predetta legge prevalgono e sono fatte salve dalle regole di conflitto (cfr. Ballarino, 2016, 213).

Criteri di collegamento

La norma in esame riguarda il momento formativo ed estintivo del rapporto, stabilendo che i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune; in subordine, sono individuati i criteri di collegamento della residenza comune o del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

Il riferimento alla legge nazionale o alla residenza degli adottanti, a differenza di quanto previsto per la genesi del rapporto di filiazione, per la quale rileva invece la legge del figlio, si giustifica perché gli adottanti assumono volontariamente gli obblighi derivanti dall'adozione (cfr. Ballarino, 2016, 215).

In applicazione del predetto criterio, si è ritenuto che, ai sensi della disposizione in commento i presupposti,  la costituzione del rapporto di adozione con un minore russo, residente in Russia, è regolati dalla legge italiana quando l'adottante è cittadino italiano ( Trib. min. Milano, 11 settembre 2001 , in Giur. merito, 2002, 705, con nota di Orlandi).

Applicazione necessaria della legge italiana

Peraltro, ogniqualvolta si richieda al giudice italiano l'adozionepiena di un minore, si applica la legge italiana che, almeno rispetto a tali fattispecie, viene ad assumere carattere di «diritto necessario». In realtà, nel caso dell'adozione di un minore straniero richiesta da coniugi italiani, la norma non conduce a soluzioni diverse da quelle previste dalla norma generale di conflitto (che rinvia alla legge nazionale degli adottanti).

Diversamente, nel caso in cui l'adozione venga richiesta da coniugi stranieri con la medesima cittadinanza che risiedano in Italia (cfr. il criterio di giurisdizione previsto dall'art. 40 comma 1, lett. a) e che chiedano al giudice italiano l'adozione di un minore, la regola generale di conflitto deve cedere il passo all'applicazione diretta di quel complesso di norme di diritto internazionale privato materiale della lex fori costituito, nello specifico, dalla l. n. 184/1983.

Pertanto, il  primo comma, prima parte della norma in commento, regola l’adozione dei maggiorenni, l’adozione semipiena e l’adozione piena dei minori stranieri o italiani, pronunciate dai giudici stranieri (Franchi, 1202).

Adozione dei maggiorenni

In passato il sorgere del rapporto di adozione di un maggiorenne era disciplinato, ai sensi dell' art. 17 disp. prel. c.c. della legge nazionale delle parti , con la conseguenza che in caso di diversa cittadinanza si presentava la necessità di contemperare l'applicazione delle due leggi secondo criteri variamenti individuati (Davì, 6 ss.).

Nell'ipotesi di adozione di maggiorenni, il secondo comma  dell'art. 38, fa oggi salva la legge nazionale dell'adottando per quanto riguarda la disciplina dei consensi che essa eventualmente preveda. La disposizione, che nel testo originario non era limitata ai maggiorenni ma ricomprendeva anche l'adozione dei minori, trova la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare gli interessi dell'adottando, il quale potrebbe altrimenti vedere regolata la costituzione del rapporto adottivo da una legge a lui completamente estranea (Mori, 1247).  

Bibliografia

Ballarino, Diritto internazionale privato italiano, 8a ed., Padova 2016; Ballarino, Il nuovo diritto internazionale privato della famiglia, in Fam. e dir., 1995, n. 5, 487; Bonomi, La disciplina dell'adozione dopo la riforma del diritto internazionale privato, in Riv. dir. civ. 1996, 356 ss.; Cafari Panico, Articoli 38-41, in Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici (a cura di), Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, 194 ss.; Davì, Adozione del diritto internazionale privato, in Digesto, 1987, 6 ss.; Franchi, Artt. 38-41, in Bariatti (a cura di), Legge 31 maggio 1995 n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Commentario, in Nuove leggi civ. comm. 1996, p. 1202 ss.; Mori, Rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci e obblighi alimentari, in Corr. Giur. 1995, n. 11, 1243; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, 7a ed., Torino 2015; Orlandi, Adozione internazionale di minore in «casi particolari». Quale procedura applicabile?, in Giur. Merito 2002, 705; Vassalli Di Dachenhausen, Adozione (diritto internazionale privato e processuale), in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, 69 ss.; Pizzolante, Le adozioni nel diritto internazionale privato, Bari, 2008; Tuo, Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali, in Riv. dir. internaz. priv. proc. 2014, n. 1, 43.

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