Codice Civile art. 311 - Manifestazione del consenso (1) (2).Manifestazione del consenso (1) (2). [I]. Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. [II]. L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata [2703; 35 2 att.]. (1) Ai sensi dell'art. 3 l. 5 giugno 1967, n. 431, nelle ipotesi di cui a questo Capo, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni. (2) L'art. 3 l. 5 giugno 1967, n. 431 ha abrogato l'originario comma 2. InquadramentoL'art. 311 completa, con le disposizioni di cui al primo e al secondo comma, il dettato, rispettivamente, degli articoli 296 e 297. In questi si richiede che l'adottante e l'adottato esprimano un reciproco consenso all'adozione; e che i genitori dell'adottando nonché il coniuge dell'adottante e dell'adottando esprimano il loro assenso. Le disposizioni da essi dettate si limitano a regolare aspetti di diritto sostanziale: il successivo art. 311 disciplina le forme con le quali il consenso e l'assenso devono essere manifestati. La prestazione del consensoIl consenso dell'adottante e dell'adottando deve essere prestato personalmente. La natura personalissima dei diritti di status e, in specie, di quelli che danno contenuto alla filiazione, impedisce che l'interessato possa farsi rappresentare da terzi, muniti di una procura speciale. La prestazione personale non è soltanto una formalità. Essa fornisce l'occasione al presidente, o al magistrato da lui delegato, di verificare che il consenso è spontaneo, privo di condizioni o riserve ed è libero da forzature o costrizioni (Dogliotti, 276; Sbisà-Ferrando, 1992, 280). Il testo dell'art. 311 sembra smentire la rigorosa personalità dell'espressione del consenso, posto che esso accenna alla possibile interposizione del legale rappresentante dell'adottando. In realtà il riferimento a questo rappresentante trovava giustificazione nella c.d. adozione legittimante di minori, attualmente non più esistente; con la conseguenza di dover leggere un testo normativo che non è stato aggiornato con le modifiche legislative posteriori ad esso (Campanato-Rossi, Manuale, 93; Dogliotti, 278). L'unica situazione in cui la disposizione può conservare il suo significato originario è quella dell'adozione di un interdetto. Se si ammette che un interdetto possa essere adottato, allora è necessario convenire che il consenso deve essere prestato dal suo tutore (Bianca, 475). La prevalente dottrina esclude, tuttavia, la possibilità dell'adozione di un interdetto, dato che occorre la prestazione personale di un consenso che questi non può effettuare (Dogliotti, 278; Sbisà-Ferrando, 280; Cattaneo, 126). Per il procedimento si veda sub art. 312. La prestazione dell'assensoLa prestazione dell'assenso può essere effettuata anche a mezzo di un procuratore speciale. In questo caso, il coinvolgimento soltanto indiretto nell'adozione consente che la manifestazione della volontà adesiva possa avvenire in esecuzione di una delega attribuita ad un terzo fiduciario. È costui a dover comparire dinanzi al presidente del tribunale o dinanzi al magistrato assegnatario del procedimento. La prestazione dell'assenso non potrebbe consistere nel mero deposito di un atto nella cancelleria dell'ufficio (Dogliotti, 276). L'audizione dei figli minoriVa richiamato quanto si è riferito sub art. 291. La Cass. n. 2426/2006 ) ha affermato (nello stesso senso di plurime pronunce di merito) che, di regola, la presenza di figli minori dell'adottante impedisce che possa farsi luogo all'adozione, in quanto costoro sono incapaci di esprimere il loro assenso. In via di eccezione, tuttavia, deve ammettersi che, ove l'adozione del maggiorenne riguardi il figlio del coniuge che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia dell'adottante, la presenza dei figli minori possa non precludere in assoluto l'adozione. Spetta al giudice valutarne la convenienza e, se i minori hanno capacità di discernimento, spetta al giudice l'onere di disporne l'audizione. Nel particolare caso cui si riferiva la decisione, la Corte aveva cassato con rinvio e stabilito che il presidente del tribunale o il magistrato delegato avrebbe dovuto raccogliere, oltre al consenso ed all'assenso dei vari soggetti interessati, anche le dichiarazioni dei figli minorenni dell'adottante muniti di capacità di discernimento. 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Priv., sez. civ., I, Torino, 1987; Collura, L’adozione dei maggiorenni, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti, II, Milano, 2012, 1117 ss.; Coppola, sub artt. 300-310 in Della famiglia, a cura di Balestra, II, Commentario diretto da Gabrielli, Torino, 2010, 722 ss.; De Filippis, Trattato breve di diritto di famiglia, Padova, 2002; Dell’Utri, sub artt. 291-299 in Della famiglia, a cura di Balestra, II, Commentario diretto da Gabrielli, Torino, 2010, 669; Dogliotti, Adozione di maggiorenni e di minori, in Commentario fondato da Schlesinger. sub artt. 291-314, Milano, 2002; Dogliotti, L’adozione e l’affidamento familiare, in Filiazione, adozione, alimenti, Trattato Besone, a cura di Auletta, Torino, 2011, 549 ss.; Galgano, Diritto civile e commerciale, I, Padova, 2010; Giusti, L’adozione di persone maggiori di età, in Trattato Bonilini-Cattaneo, III, Torino, 2007; Ivone, L’adozione in generale: l’adozione legittimante, di maggiori di età, in casi particolari, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Autorino Stanzione, IV, Torino, 2011, 389 ss.; Orsingher, L’adozione civile, in Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali, a cura di Cassano, IV, Milano, 2006, 571 ss.; Procida Mirabelli di Lauro, Dell’adozione di persone maggiori di età, Commentario Scialoja e Branca, sub artt. 291-314, Bologna-Roma, 1995, 458; Sbisà e Ferrando, Dell’adozione di maggiori di età, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, Padova, 1992, 243 ss.; Spangaro, sub artt. 291-3114, in Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2015, 1096 ss.; Urso, L’adozione dei maggiorenni, in Trattato diretto da Ferrando, III, Bologna, 2007, 831 ss.. |