Codice Civile art. 337 bis - Ambito di applicazione (1).

Annachiara Massafra

Ambito di applicazione (1).

[I]. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

(1) Articolo inserito dall'art. 55, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Inquadramento

La riforma dello status filiationis è stata portata a compimento attraverso la l. n. 219/2012 ed il relativo decreto attuativo 28 dicembre 2013, n. 154. L'ordinamento giuridico oggi conosce solo figli, aventi un unico stato giuridico ed aventi gli stessi fondamentali diritti, consacrati nel nuovo art. 315-bis (in merito Bianca, 2013, 1 e ss.; Morace Pinelli, 170; Bianca, 2014, 337; Sesta, 10 e ss; Bianca, 2006, 679).

Il cammino del legislatore, tracciato dai principi fondamentali della Carta Costituzionale, ed in particolare dagli artt. 2,3 e 30 Cost., è stato lento.

In particolare con l'intervento dell'art. 30 della Carta Costituzionale, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, ove compatibile con i diritti dei componenti della famiglia legittima, in parte è stata superata la distinzione tra figli legittimi e figli nati al di fuori del matrimonio. Sono però rimaste per lungo tempo numerose limitazioni codicistiche che hanno mantenuto alcune significative diversità di tutela, a partire dalla distinzione terminologica fino a giungere al divieto di riconoscimento dei figli incestuosi.

Un primo significativo passo è stato effettuato con la l. n. 151/1975, con la quale il legislatore ha eliminato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini e sono stati riconosciuti ai figli nati al di fuori del matrimonio («naturali») gli stessi diritti dei figli legittimi nei confronti dei genitori e una pari posizione successoria (in merito Bianca, 2014, 327).

Con la riforma del diritto di famiglia, come è stato osservato da attenta dottrina, è stato quindi recepito un modello sociale e culturale di famiglia non avente più il suo centro di gravità nell'istituto del matrimonio quale unico modello di convivenza familiare e, insieme, unica fonte di un rapporto di filiazione pienamente riconosciuto e tutelato dalle norme dell'ordinamento (così Mantovani, 3).

In particolare con la legge citata è stata conferita alla filiazione naturale la stessa dignità di quella legittima riconoscendo anche alla prima, per il solo fatto della procreazione, i diritti ed i doveri nascenti dal legame della filiazione.

Con la successiva legge sull'affidamento condiviso (l. n. 54/2006), è stato compiuto un ulteriore e significativo passo verso l'unificazione della disciplina in tema di filiazione, essendo stato stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 155-155-sexies c.c. trovino applicazione anche in caso di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio nonché «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

È tuttavia solo con la l. n. 219/2012 e con il d.lgs. n. 154/2013, che il legislatore è intervenuto sull'intera materia in modo organico ed unitario così definendo lo stato di figlio ed eliminando ogni disparità, anche solo lessicale, fino a quel momento esistita tra figli nati fuori e dentro il matrimonio. A tal fine si è proceduto alla revisione sistematica anche della collocazione delle disposizioni all'interno del codice. Mentre prima, infatti, la disciplina dei diritti del minore era contenuta in parte nelle disposizioni relative ai doveri gravanti sui genitori coniugati, in forza di quanto previsto dall'art. 147 c.c. ed in parte nell'ambito della disciplina del matrimonio e della separazione, è stato inserito il capo IX nel quale sono riconosciuti nel titolo primo diritti e doveri del figlio. Nel capo II è stata unificata la disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. È stato quindi introdotto un elemento di novità rispetto alla disciplina previgente essendo stata prevista l'applicabilità della norma anche in caso di annullamento del matrimonio. In tutti queste fattispecie quindi trovano applicazione, secondo quanto prevede l'art. 337-bis c.c, le disposizioni del capo II del titolo IX del codice civile.

A tal fine sono stati abrogati gli articoli dal 155-bis al 155-sexies c.c., i quali erano infatti contenuti nel capo V del titolo VI (del Matrimonio), mentre sono stati introdotti gli artt. da 337-bis a 337-octies c.c. in un titolo autonomo che disciplina oggi l'esercizio della responsabilità genitoriale (già potestà genitoriale) dopo la disgregazione del nucleo familiare (in merito Bianca, 2014, 337; Bianca, 2006, 679, con riferimento alla disciplina previgente).

Prima della riforma della filiazione esistevano due distinte disposizioni contenute negli artt. 316 e 317-bis c.c che disciplinavano l'esercizio della responsabilità genitoriale, antecedentemente alla eventuale disgregazione del nucleo familiare; in seguito all'entrata in vigore della l. n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013 la disciplina dell'esercizio ella responsabilità genitoriale è unitaria ed è disciplinata dall'art. 316 c.c. L'art 315 c.c. è stato integralmente sostituito ed oggi esso proclama l'unicità dello stato di figlio. L'art 315-bis c.c., riconosce i sette diritti fondamentali del minore: diritto ad essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente, di crescere in famiglia, di avere rapporti significativi con i parenti, di essere ascoltato, ove abbia compiuto dodici anni o se di età inferiore se capace di discernimento, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Tali diritti trovano ulteriore riconoscimento in altre disposizioni; è stato, infatti, riformulato l'art. 317-bis c.c. che disciplina lo speculare diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Anche il diritto all'ascolto,  ha trovato riconoscimento dapprima negli abrogati artt. 336-bis c.c. e 337-octies c.c.,, ed oggi negli articoli, introdotti dalla l. 10 ottobre 2022, n. 149, 473-bis.4. e 473-bis.5 c.p.c. 

La costituzione di un unico stato di figlio ha, peraltro, determinato la modificazione di altre disposizioni ad esso connesse come gli artt. 74 e 258 c.c. L'art. 74 c.c., tra le altre, stabilisce oggi che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo» mentre l'art. 258 c.c. prevede che «il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». Da ultimo altra disposizione modificata, di particolare rilievo, è stata l'art. 38 disp. att. c.c. ed è stato ridefinito il riparto di competenze tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni. Tale disposizione, che nel comma 1 attua il c.d. principio della concentrazione delle tutele, attualmente prevede che siano di competenza del Tribunale per i minorenni in relazione ai procedimenti previsti dagli artt. 84,  250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, del codice civile. La norma attribuisce anche al Tribunale ordinario la competenza a pronunciar i provvedimenti di cui agli artt. 330, 332, 334, 335, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o instaurato successivamente, tra le stesse, parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli artt.  250, quarto comma, 268,277, secondo  comma e 316  del codice civile, ovvero un procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti  a tutela del minore.

In tale circostanza il Tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, entro il termine di 15 giorni giorni dalla richiesta , adotta tutti  i provvedimenti opportuni temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al Tribunale ordinario dinanzi al quale, previa riunione, continua il procedimento.  

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, La Famiglia 2.1, Milano, 2014; Bianca C.M., La Nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso: prime riflessioni, in Dir. fam. 2006; Bianca C.M., La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ. 2013, I; Bianca M. (a cura di), Filiazione, commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, Milano, 2014; Mantovani, I fondamenti della filiazione, in Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Zatti (diretto da), II, Milano, 2002; Morace Pinelli, I provvedimenti riguardo ai figli, in Bianca C.M. ( a cura di), La riforma della filiazione, Padova, 2015; Sesta, La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio, in Sesta-Arceri (a cura di), L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia, in Nuova giur. civ. comm. 2012; Sesta L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir. 2013.

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