Codice Civile art. 328 - Nuove nozze (1).

Annachiara Massafra

Nuove nozze (1).

[I]. Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di questo ultimo [301].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 151 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

La disposizione in esame stabilisce che ove il titolare dell'usufrutto legale contragga nuove nozze  conservi l'usufrutto, con l'obbligo di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese di mantenimento, educazione ed istruzione. Pertanto il passaggio a nuove nozze non determina l'estinzione dell'usufrutto legale.

La ratio legis della disposizione è quella di evitare che l'usufrutto legale vada a vantaggio di persone estranee (La Rosa, 1000; Finocchiaro-Finocchiaro, 2160).

Deve ritenersi che il principio sopra espresso trovi applicazione anche qualora il genitore non coniugato contragga matrimonio con persona diversa dall'altro genitore (Auletta, 373).

La formulazione della norma è alquanto ambigua. Tuttavia, pur essendo presenti delle caratteristiche peculiari e speciali, deve ritenersi che l'usufrutto disciplinato dall'art. 328 c.c., debba essere comunque ricondotto alla disciplina generale dell'usufrutto legale di cui all'art. 324 (Pelosi, 398, De Cristofaro, 1209). Le differenze principali dall'usufrutto legale disciplinato dall'art. 324 c.c. sono essenzialmente quattro: 1) è diverso e più ampio il vincolo di destinazione cui sono soggetti i frutti percepiti e riscossi dal genitore; 2) nell'ipotesi in cui non sia necessario impiegarli per il soddisfacimento delle necessità di cui alla disposizione in commento, i frutti devono essere infatti accantonati e pertanto non possono essere utilizzati per altre finalità ma necessariamente conservati; 3) i frutti devono essere inoltre restituiti al figlio una volta raggiunta la maggiore età, ove non utilizzati per far fronte alle spese per il mantenimento; 4) anche se non sia espressamente previsto deve ritenersi che il genitore passato a nuove nozze abbia l'obbligo di rendere il conto della gestione e del godimento del bene. Con riferimento a tale ultimo aspetto si evidenzia che solo attraverso il rendiconto è infatti possibile appurare se sia stato correttamente adempiuto l'obbligo di destinare le utilità conseguite per i fini di cui all'art. 328 c.c. (De Cristofaro, 1206-1207; Finocchiaro-Finocchiaro, 2175 con riferimento all'obbligo di rendere il conto).

In dottrina vi sono due distinte interpretazioni della disposizione.

Da un lato alcuni autori, la cui tesi appare essere prevalente, ritengono che l'articolo 328 c.c. imponga al genitore di accantonare i frutti eccedenti rispetto alle necessità del solo figlio proprietario del bene (Pelosi, 398; 454; Bucciante, 655). Secondo altri, in una prospettiva maggiormente aderente alla ratio dell'usufrutto legale, l'accantonamento dovrebbe effettuarsi nel caso in cui l'eccedenza riguarda la famiglia originaria e non il solo figlio proprietario del bene (Falzea, 632; Auletta, 373).

L'art. 328 c.c. prevede espressamente che il titolare dell'usufrutto debba accantonare i frutti in eccedenza, conservandoli e, se del caso, restituendoli al figlio ove, nelle more, questi abbia raggiunto la maggiore età (Auletta, 373).

La Corte di Cassazione, con una risalente decisione, confermando che l'istituto in esame debba essere ricondotto a quello generale di cui all'art. 324 c.c, ha affermato che il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale sui beni dei figli minori, pur con l'obbligo d accantonare a loro favore quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'educazione di essi e, di conseguenza, conserva l'amministrazione dei beni e la possibilità di proporre azioni giudiziarie (Cass.III, n. 6177/1982).

Si discute in dottrina se la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 326 c.c., possa essere applicata nella fattispecie in esame.

Secondo la tesi prevalente tale norma non potrebbe trovare applicazione in forza della specialità che contraddistingue l'usufrutto legale del genitore passato a nuove nozze (Bucciante, 656; contra  Pelosi, 397). Secondo altra dottrina, ai fini dell'espropriabilità dei frutti, deve distinguersi tra quelli entrati far parte del patrimonio del genitore prima e quello entrati a far parte dopo il passaggio a nuove nozze. Nel primo caso trova applicazione la disposizione sopra richiamata di cui all'art. 326 c.c., nel secondo, invece, i frutti percepiti e riscossi sono suscettibili di essere aggrediti con azione esecutiva da parte dei creditori personali del genitore solo in caso di debiti assunti per il mantenimento, l'istruzione o l'educazione del figlio dopo la celebrazione del secondo matrimonio (De Cristofaro, 1208, in merito si veda anche Finocchiaro-Finocchiaro, 2175).

Bibliografia

Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2016; Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Tr. Res., Torino, 1997; De Cristofaro, Il contenuto patrimoniale della potestà, Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2002; Falzea, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ. 1977; A. e M. Finocchiaro, Il diritto di famiglia, Milano, 1984; La Rosa-Sobbrio, Sub art. 326, in Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2010; Pelosi, Della potestà dei genitori, in Cian-Oppo-Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Milano, 2003.

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