Codice Civile art. 390 - Emancipazione di diritto .

Annachiara Massafra

Emancipazione di diritto .

[I]. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio [84 2].

Inquadramento

Con il compimento della maggiore età la persona acquista la piena capacità di agire (art. 2 c.c.). Tuttavia, nell'ordinamento italiano, così come in altri, è prevista la possibilità che il minore di anni 18, alla presenza di determinate condizioni, cessi di essere sottoposto all'esercizio della responsabilità genitoriale o all'esercizio della tutela così potendo compiere, in autonomia atti di gestione ordinaria del patrimonio. L'istituto giuridico in questione è l'emancipazione, disciplinato dagli artt. 390 e ss. c.c. Attraverso esso la responsabilità genitoriale, l'esercizio della tutela ed il consequenziale potere di rappresentanza del genitore cessano, automaticamente, per effetto del matrimonio. Poiché l'emancipazione ha subito nel corso degli anni, in particolare in forza della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, notevoli mutamenti si ritiene opportuno ricostruire, per sommi capi, i principi che se ne pongono a fondamento.

L'emancipazione,(denominazione che trae origine dal diritto romano) era stata inizialmente prevista dal Code Napoleon. Nel dettaglio l'art. 476 aveva previsto che il minore fosse emancipato di diritto con il matrimonio e l'art. 477 aveva stabilito che il minore, anche non coniugato, potesse essere emancipato dal padre, dalla madre, una volta raggiunti i 15 anni e ove avesse compiuto i 18 anni, in assenza dei genitori, tale emancipazione avrebbe potuto essere disposta anche dal consiglio di famiglia. In buona sostanza, l'anticipazione della cessazione della (allora) potestà genitoriale o tutoria, nonché la possibilità di esercitare il commercio, era rimessa alla volontà dei genitori e l'Autorità giudiziaria non interveniva nel procedimento, se non per ricevere la dichiarazione del genitore o del consiglio di famiglia.

Il codice italiano del 1865, quindi, sulla falsariga di quello napoleonico, aveva anch'esso previsto l'emancipazione del minore. All'epoca la maggiore età veniva raggiunta al compimento dei ventuno anni, mentre l'età per contrarre matrimonio era stabilita in diciotto per l'uomo ed in quindici per la donna ma per gravi motivi poteva ammettersi il matrimonio ad un'età inferiore. In tal caso, però, ove i nubendi fossero stati di età inferiore ai 25 anni (per l'uomo) e 21 anni (per la donna) era necessario l'assenso dei genitori, ed in mancanza degli avi o del consiglio di famiglia. Anche il legislatore del 1942 successivamente era intervenuto in materia, abbassando l'età per contrarre matrimonio a 16 anni per l'uomo ed a 14 anni per la donna e disponendo che in casi particolarmente gravi fosse possibile abbassare ulteriormente l'età rispettivamente a 14 e 12 anni. In questi casi, tuttavia, era peraltro necessario, affinché il minore potesse contrarre matrimonio, comunque l'assenso della persona che esercitava la potestà (oggi responsabilità genitoriale) o la tutela. L'eventuale diniego poteva peraltro essere superato dall'autorizzazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello ma solo ove fossero stati presenti gravi motivi. L'emancipazione, che in caso di matrimonio operava di diritto ex art. 310, poteva quindi dipendere dal mero atto di volontà del genitore, senza cioè che fosse valutato e verificato lo stato di maturità del minore. All'epoca si affermava che il citato istituto non fosse uno stadio intermedio tra l'assoluta incapacità dei minori e la piena capacità dei maggiori ma un «provvedimento individuale che libera il minore dalla patria potestà o dalla tutela e gli conferisce il diritto di fare da solo gli atti che non accedano la semplice amministrazione» (Gianturco, 85).

Accanto all'emancipazione così detta «tacita» veniva prevista quella giudiziale, nei confronti del minore ultradiciottenenne, sottoposta all'autorizzazione del Giudice tutelare (art. 391 c.c. oggi abrogato, sul punto Gianturco, 85).

Con la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) l'istituto dell'emancipazione ha subito un notevole mutamento. È stata difatti abbassata l'età per raggiungere la maggiore età da 21 a 18 anni e, soprattutto, sono stati modificati i caratteri ed i presupposti del matrimonio dei minori «procedendo innanzi tutto per richiamare i nubendi al significato ed alle responsabilità del matrimonio, a stabilire come regola generale valevole sia per l'uomo che per la donna, il divieto di contrarre matrimonio (art. 84 novellato)» (Comporti, 527; per la ricostruzione storica dell'istituto si veda Cattaneo, 417).

È stata quindi eliminata la possibilità di rimettere al genitore, mediante l'assenso, la scelta se consentire al minore di contrarre matrimonio o meno (e quindi di emanciparsi per effetto del matrimonio) e la stessa è stata sottoposta al vaglio giurisdizionale del Tribunale per i minorenni: quest'ultimo è quindi competente ad autorizzare il minore a contrarre matrimonio, sentiti il Pubblico ministero, il genitore (o il tutore) e previa verifica della sua maturità e della sussistenza di gravi motivi idonei a derogare al divieto di cui all'art. 84 c.c.

Con la riforma del 1975 il minore viene quindi legittimato a formulare autonomamente istanza al Tribunale per i minorenni per essere autorizzato a contrarre matrimonio, così riconoscendosi la sua capacità di autodeterminarsi.

La disposizione in commento dispone, quindi, l'emancipazione di diritto del minore con il matrimonio. Ciò comporta che perché l'effetto si realizzi debba essere celebrato un matrimonio valido e produttivo di effetti civili. Si pone quindi il problema di verificare cosa accada qualora il matrimonio venga annullato, ovvero cessi per altra causa (come il divorzio, la morte dell'altro coniuge etc.). In tal caso il minore mantiene la posizione giuridica derivante dall'emancipazione (Cattaneo, 1991, 420). In particolare è stato osservato che ciò sia desumibile dall'art. 392, comma 3, c.c. che stabilisce i criteri per la nomina del curatore nei casi in cui sopravvenga l'annullamento per causa diversa dall'età o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale. In particolare è stato evidenziato che essendo in queste ipotesi ancora previsto un curatore, la norma lasci intendere che la condizione giuridica dell'emancipato rimanga immutata (Cattaneo, 420).

La capacità del minore emancipato, cenni

La disposizione ha carattere eccezionale consentendo al minore, in via anticipata, e per gravi motivi, di poter compiere da solo atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e di poter compiere gli atti di straordinaria amministrazione, specificatamente indicati dal legislatore, assistito dal curatore speciale.

Qualora difatti il Tribunale per i minorenni autorizzi il minore a contrarre le nozze, a seguito del matrimonio il minore diviene emancipato di diritto, con la conseguenza che può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione,non essendo piùsoggetto all'esercizio della responsabilità genitoriale o della responsabilità tutoria: ciò comporta, quanto alla prima, che cessi l'usufrutto legale sui beni da parte dei genitori.

La curatela può, quindi, essere definita come quello strumento che consente al minore di compiere atti normalmente conseguenti al raggiungimento della capacità di agire prima del raggiungimento della maggiore età (Dell'Oro, 1).

Il minore emancipato, tuttavia, non può ritenersi totalmente equiparato ad una persona maggiore d'età con riferimento al contenuto ed ampiezza della capacità di agire. Egli infatti, secondo la dottrina dominante, è titolare di una «capacità generale» simile a quella dei maggiori di età ma attenuata o limitata (Cattaneo, 426, Jannuzzi, 205; Bucciante, 735; contra,Pazè, 361, il quale ritiene il minore emancipato dotato di una capacità giuridica piena, atteso che per gli atti di straordinaria amministrazione egli è semplicemente affiancato dal curatore). Autorevole dottrina ha infatti evidenziato che l'emancipato è abilitato a compiere tutti gli atti giuridici per i quali la capacità non gli è espressamente negata dalla legge (in questo senso Cattaneo, 426). Il minore, dopo aver contratto matrimonio, può dunque compiere, da solo, gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli di maggiore rilevanza deve essere assistito (al pari dell'inabilitato) da un curatore che ne integri la volontà.

Attraverso questo istituto il minore emancipato può partecipare al diretto commercio giuridico, attraverso una anticipata e parziale concessione della capacità di agire il cui esercizio è talvolta sottoposto al controllo preventivo del curatore e dell'Autorità giudiziaria (Santarcangelo, 705). La ratio dell'emancipazione è, quindi, da rinvenirsi nella incompatibilità che viene a stabilirsi tra l'appartenenza ad un nuovo nucleo familiare ed il perdurare della soggezione verso i genitori o verso il tutore (Dell'Oro, 2; Comporti, 525, Bucciante, 674).

L'unica forma di emancipazione riconosciuta dal legislatore è, oggi, solo quella prevista dalla disposizione in commento, in seguito all'abrogazione dell'art. 391 c.c. (e degli artt. 398 e 399 c.c, per effetto dell'art. 6 della l. n. 39 del 1975), che prevedeva l'emancipazione giudiziale, cioè l'emancipazione disposta tramite provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Nel recente passato è stata tuttavia sollevata questione di costituzionalità per paventata disparità di trattamento tra il minore coniugato, che così può essere emancipato, ed il minore che abbia raggiunto i sedici anni che non abbia tuttavia alcuno strumento giuridico, se non quello disciplinato dalla norma in commento, per poter raggiungere la medesima autonomia. Tuttavia, la Corte cost., n. 1057 del 1988 ha dichiarato manifestamente infondata la questione, in quanto l'abrogazione della emancipazione di cui all'art. 391 c.c. rientra nelle scelte discrezionali del legislatore.

Bibliografia

Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Rescigno(diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1997; Cattaneo, Emancipazione, Nss.D..I.., Torino, 1991; Comporti, Dell'emancipazione, in Cian-Oppo-Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; De Cupis, Della tutela dei minori, sub art. 343-389, in Cian-Oppo-Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1992; Dell'Oro, dell'emancipazione dei minori affidati alla pubblica ed alla privata assistenza e dell' affiliazione, in Comm. S.B. , Bologna-Roma, 1972; Gianturco, Istituzioni di diritto civile, Firenze, 1921; Jannuzzi, in Lorefice (a cura di), Manuale della volontaria giurisdizione, Milano 2000; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, II, Milano, 2003; Stella Richter-Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Commentario del codice civile, Torino, 1958.

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