Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 27Art. 27. Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorità centrale che ha trasmesso la domanda. InquadramentoNell'ottica di semplificazione dell'attività deputate alle autorità centrali la norma consente a queste ultime di rifiutare domande di rientro del minore o di esercizio del diritto di visita manifestamente infondate o non rientranti nel campo di applicazione della convenzione. Rigetto della domanda manifestamente infondataLa norma prevede che le autorità centrali possono rifiutare di accettare le domande che si collocano al di fuori del campo di applicazione della convenzione o che sono manifestamente prive di fondamento. In tali casi, il solo obbligo delle autorità centrali è di notificare «immediatamente le sue motivazioni al richiedente o se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda»; ciò significa che il rigetto di una domanda può essere fatto sia dall'autorità centrale direttamente adita dal richiedente che da un'autorità centrale adita originariamente da un'altra autorità centrale; in tal informativa l'autorità procedente avvisa il richiedente che non procederà oltre perché la richiesta non rientra nel campo di applicazione della convenzione (ad es. il caso scolastico del genitore che richiede l'intervento delle autorità centrali per l'attivazione dei procedimenti previsti dalla Convenzione per il rientro del minore in caso di sottrazione operata dall'altro genitore che si è rifugiato però in un'altra località dello stesso Stato. La convenzione non trova applicazione in questa ipotesi perché manca il carattere della internazionalizzazione della condotta di sottrazione). La norma mira a semplificare il sistema di funzionamento della convenzione, escludendo la dispersione di attività amministrative inutili se la domanda è manifestamente infondata. BibliografiaAstiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero, in Fam. dir. 2009, 880 ss.; Baratta, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale della famiglia, in Picone (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Milano, 2004; Beghè Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995; Benvenuti, I lavori della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, in materia di ''rapimento internazionale di bambini da parte dei propri genitori, in Riv. dir. int. priv. proc. 1979, 599; Bugetti, Custodia e affidamento nella sottrazione internazionale di minori, in Fam. e dir. 2004, 229 ss.; Caliendo, Richiesta di riconsegna del minore sottratto, in Fam. e dir. 1998, 139 ss.; Carella, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Riv. dir. int. priv. proc. 1994, 777 ss.; Carpaneto, Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di minori nello spazio giudiziario europeo, in Riv. dir. int. priv. proc. 2011, 361 e ss.; Citti, L'applicazione della Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Diritto Immigrazione Cittadinanza 2000, n. 2, 70 ss.; Civinini, Sottrazione internazionale di minori e legittimazione nel procedimento di rimpatrio, in Fam. e dir. n. 4/2000, 375 e ss.; Clerici, Ambito delle Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja, in Fam. e dir. n. 2/2001, 174 ss.; Condò, Provvedimento straniero di affido e obbligo di rimpatrio del minore, in Fam. e dir. 2001, 642 ss.; Corbetta, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Famiglia, persone e successioni 2008, 715 ss.; De Marzo, Questioni controverse in tema di ordine di rientro dei minori illecitamente sottratti in ambito europeo, in Fam. e dir. n.1/2010, 43 ss.; Donnarumma, Recenti convenzioni in materia di rapimento internazionale dei minori e di reintegro del diritto di custodia, in Dir. fam. e pers. 1981, I, p. 326 ss.; Franchi, Protezione dei minori e diritto internazionale privato, Milano, 1997; Frigessi di Rattalma, Sottrazione internazionale di minori e Convenzione dell'Aja, in Fam. dir. 1996, 57 ss.; Giorgetti, Sottrazione internazionale e procedimento per l'immediato rientro dei minori, in Fam. dir. 2004, 362 ss.; Liuzzi, Sottrazione internazionale di minore e tutela invocabile, in Familia 2004, II, 921 ss.; Marini, La sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale, in Beghe' Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995, 138 ss.; Picone, La nuova convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori, in Riv. dir. int. priv. proc. 1996, 710 e ss.; Salzano, La sottrazione internazionale dei minori, Milano, 1995; Salzano, La sottrazione internazionale di minori: l'esordio in Italia della Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980, in Dir. fam. 1995, II, 1086 ss.; Uccella, Il diritto internazionale a protezione del dramma del minore ''prigioniero'' di uno dei suoi genitori o affidatari: ius positum e ius condendum. Alcune preliminari considerazioni, in Vita not. 2000, n. 2, 712 ss.; Zanobetti, La sottrazione internazionale di minori alla famiglia affidataria, in Fam. dir. 2007, p. 849 ss.; Zanobetti, Sottrazione di minori, in Codice della famiglia, a cura Sesta, Milano, 2007. |