Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 8

Gustavo Danise

Art. 8.

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

a) le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;

b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;

c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;

d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;

f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;

g) ogni altro documento pertinente.

Inquadramento

L'art. 8 disciplina il contenuto del ricorso che il detentore del diritto di custodia di un minore asseritamente sottratto dal paese di residenza abituale o trattenuto illecitamente in un altro Stato può presentare alle autorità centrali o direttamente allo Stato ove si trova il minore per favorirne il rimpatrio. La norma definisce sia i contenuti del ricorso che i documenti da allegare (ad es. il provvedimento giudiziale o amministrativo che gli affida in via esclusiva o almeno congiunta il minore, ma con collocazione preferenziale presso di lui, così da comprovare la sua legittimazione).

Il ricorso per il rimpatrio del minore

Secondo il primo comma, il genitore o ente o persona giuridica che è titolare del diritto di custodia del minore sottratto dal paese di residenza abituale o trattenuto illecitamente in un altro Stato può presentare domanda per ottenerne il rientro presso lo Stato stesso o presso l'autorità centrale. In questo secondo caso, l'autorità sarà vincolata all'assolvimento degli obblighi previsti dalla convenzione. La maggior parte dei commentatori interpreta estensivamente la norma ritenendo che il richiedente possa adire l'autorità centrale che riterrà più adeguata, e non esclusivamente quella della residenza abituale del minore come si legge testualmente. Tale formulazione è stata preferita per ragioni di efficienza ed economicità per il richiedente ma non le si può attribuire un valore di esclusività che dal testo dell'articolo non si rinviene. Dato che l'uso del modello di domanda adottato dalla Conferenza è semplicemente raccomandato, era indispensabile includere nel testo della convenzione gli elementi minimi che deve contenere una domanda presentata ad un'autorità centrale perché sia ammissibile, nonché dei documenti facoltativi che possono allegarvisi. Gli elementi che deve contenere ogni domanda indirizzata ad un'autorità centrale sono enumerati nel secondo comma dell'articolo 8. Si tratta in particolare dei dati che permettono l'identificazione del minore e delle parti interessate, nonché di quelli che possono contribuire a localizzare il minore (lettere a, b e d). Per quanto riguarda l'informazione sulla data di nascita del minore, la convenzione segnala che sarà riportata solo «qualora sia possibile procurarla». Con questa precisazione si è inteso favorire l'azione del richiedente che la ignori; ma in ogni caso dovrà tuttavia fornire sempre indicazioni esatte sull'età del minore, dato che il contenuto dell'articolo 4 della convenzione può causare il rigetto della sua domanda ai sensi dell'articolo 27. Inoltre è necessario che la domanda contenga «i motivi addotti dal richiedente per esigere il rientro del minore» (lettera c). Questa e un'esigenza logica, che permetterà d'altronde l'applicazione dell'articolo 27 riguardante la facoltà che hanno le autorità centrali di respingere le domande manifestamente infondate. I motivi addotti devono, in linea di principio, riferirsi alla titolarità del diritto di custodia del minore anche se non esclusiva o prevalente. A questo proposito si include tra i documenti allegabili «una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente» sebbene tale allegazione non è prevista come obbligatoria ma solo facoltativa, scelta che si spiega sulla difficoltà soprattutto a quei tempi (1980) di conseguire tempestivamente i documenti in questione e di non sottrarre tempo prezioso alla localizzazione rapida del minore. Le prime due lettere del terzo comma riguardanti la documentazione facoltativa che può accompagnare, o completare in un secondo memento, la domanda, si riferiscono ai documenti che sono alla base della domanda di rientro del minore. Si richiede che le previsione che le copie di ogni decisione o di ogni accordo siano autenticate non contrasta con la disposizione dell'articolo 23, secondo la quale «nessuna legalizzazione o analoga formalità può essere richiesta in base alla convenzione». Si tratta semplicemente di verificare copie o documenti privati all'origine per garantirne la corrispondenza con gli originali e assicurarne, in tal modo, la libera circolazione. In secondo luogo, la prova riguardante la legislazione dello stato della residenza abituale del minore può essere stabilita o con un attestato, o con una dichiarazione resa da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad es. in Italia, l'ufficiale di stato civile o un notaio). Quando le autorità giudiziarie o amministrative dello stato di rifugio sono chiamate a intervenire - queste possono chiedere, ai sensi dell'articolo 15, la produzione di alcuni fra i documenti considerati facoltativi al momento in cui viene adita l'autorità centrale; e infine, la convenzione ammette la possibilità che la domanda sia accompagnata o completata da «ogni altro documento pertinente» (lettera g). In linea di principio, dato che la domanda è presentata dall'affidatario spodestato, è lui che potrà produrre questi documenti complementari; il che non impedisce, se la domanda è trasmessa ad un'altra autorità centrale che l'autorità centrale inizialmente adita possa in particolare corredare la domanda di informazioni relative alla situazione sociale del minore - se ne dispone e le considera utili - in virtù della funzione conferitale dall'articolo 7, comma 2 lett. d).

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