Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 26Art. 26. Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione. L'Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore. Ciò nonostante, uno Stato contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale. Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'Autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore. InquadramentoL'art. 26 si occupa delle spese affrontate durante i procedimenti intentati da un genitore che reclama il rientro del minore illecitamente sottratto. Ciascuna autorità centrale degli Stati interessati affronterà integralmente le proprie spese; non si richiedono al soggetto che attiva il procedimento le relative spese, anche concernenti l'assistenza legale e giudiziaria, ma l'autorità centrale può farne riserva ai sensi dell'art. 42, mentre sono reclamabili le spese affrontate per il rientro del minore. L'ultimo comma prevede che l'autorità decidente in ordine ad un'istanza di rientro del minore può porre a carico del soggetto sottrattore, ove dovesse emergere in giudizio la consumazione dell'illecito ex art. 3, le spese affrontate dal genitore spodestato per localizzare il minore, affrontare il viaggio nello Stato ove si celebra il procedimento, e per riportarlo con sé. Spese relative all'applicazione della convenzioneIl principio espresso al primo comma, secondo il quale ogni autorità centrale si assumerà le proprie spese applicando la convenzione, non ha incontrato opposizione, per cui un'autorità centrale non può reclamare le spese ad un'altra autorità centrale, la cui determinazione dipenderà dai servizi reali offerti da ogni autorità centrale, conformemente alle possibilità di azione che le riconosce la legge interna dello stato interessato. Invece, il secondo comma riguarda uno dei punti più controversi nel corso della quattordicesima sessione e che infine è stato risolto con l'accettazione della riserva che compare nel terzo comma dello stesso articolo. Infatti sorse una controversia fra le delegazioni che volevano assicurare al richiedente la totale gratuità nell'applicazione della convenzione (includendo l'esonero da costi e spese non coperti dal sistema di assistenza giudiziaria e legale che potrebbero derivare da un processo, o eventualmente dalle spese sostenute per la partecipazione di un avvocato), da un lato, e le delegazioni favorevoli alla soluzione contraria scelta nel progetto preliminare, dall'altro. Al fine di evitare che l'accoglimento integrale di una posizione rispetto all'altra, avrebbe determinato un certo numero di Stati a non aderire più alla convenzione, durante i lavori per la redazione del testo conclusivo della convenzione, si raggiunse una mediazione tra tutte le delegazioni apponendo nel comma 3 la riserva di ripetizione delle spese. E' stata, invece, pacificamente accettata da tutte le delegazioni la norma, presente già nel progetto preliminare e riportata nell'ultima frase del secondo comma, ove si autorizzano le autorità centrali a «richiedere il pagamento delle spese sostenute o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore». Il quarto comma contiene una norma di natura diversissima, in virtù della quale le autorità competenti interne possono mettere a carico del «sottrattore» o di colui che impedisce l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di determinate spese sostenute dal richiedente o a suo nome, in particolare «le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore»; ma, dato che si tratta di una norma che rispetta il potere di valutazione concreta dei tribunali in ogni fattispecie, la sua portata appare soprattutto simbolica, quella di un eventuale elemento di dissuasione da una condotta contraria agli obiettivi convenzionali. 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Alcune preliminari considerazioni, in Vita not. 2000, n. 2, 712 ss.; Zanobetti, La sottrazione internazionale di minori alla famiglia affidataria, in Fam. dir. 2007, 849 ss.; Zanobetti, Sottrazione di minori, in Codice della famiglia, a cura Sesta, Milano, 2007. |