Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 24

Gustavo Danise

Art. 24.

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato contraente avrà difficoltà, applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.

Inquadramento

Le norme degli artt. 22, 23 e 24 verranno trattate congiuntamente, non perché presentino profili di collegamento particolari, ma perché non richiedono approfondimenti, data la semplicità del tenore letterale, e perché trattano aspetti marginali nell'economica nel sistema delineato dalla convenzione. L'art. 22 agli Stati parti di imporre cauzioni al richiedente nell'ambito dei procedimenti incardinati secondo le norme della convenzione. L'art. 23 non richiede la legalizzazione dei documenti allegati nei suddetti procedimenti. L'art. 24 si riferisce alla traduzione delle domande presentate ai sensi dell'art. 8 della convenzione e degli atti ad esse allegati.

La cauzione

L'art. 22 vieta che possano essere imposte cauzioni o depositi, comunque denominati, a garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative. Il riferimento è ai procedimenti aventi ad oggetto la decisione nel merito del diritto di custodia (ad es. rientro del minore). Ciò non esclude che le autorità interessate degli Stati aderenti possano, secondo le norme del proprio diritto interno, imporre altre cauzioni o depositi fuori dall'ambito circoscritto nell'art. 23, come ad es. cauzioni al fine di garantire l'esercizio corretto di un diritto di visita.

Legalizzazione degli atti

L' articolo 23 riproduce pedissequamente il testo formulato nel progetto preliminare, che si limitava ad esprimere in una norma separata l'idea contenuta in tutte le convenzioni de l'Aja che comportano la trasmissione di documenti fra stati contraenti. Si deduce dalla sua redazione aperta che non vieta solo le «legalizzazioni diplomatiche», ma ogni altra esigenza di questo genere; tuttavia, resta al di fuori di questa norma la possibile esigenza di legalizzazione delle copie o di documenti privati, secondo la legge interna delle autorità interessate. La ratio della norma mira a semplificare il procedimento ed a consentirne la rapida definizione, come è nello spirito della convenzione; tale esigenza verrebbe mortificata ove si dovesse attendere la legalizzazione diplomatica degli atti.

La traduzione degli atti

Infine, l'art. 24, per quanto concerne le lingue da usare nelle relazioni fra autorità centrali, ha confermato la soluzione scelta nel progetto preliminare, in virtù della quale i documenti devono essere inviati nella loro lingua d'origine e accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali dello stato richiesto o, qualora tale traduzione risultasse difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. Su questo punto, inoltre, la convenzione ammette la possibilità di formulare una riserva ai sensi dell'articolo 42, in virtù della quale uno Stato contraente potrà opporsi all'uso delle lingue di sostituzione; la riserva evidentemente non potrà escludere l'uso di entrambe. Anche con riferimento a questo aspetto, la Convenzione persegue il fine della semplificazione; peraltro, occorre rilevare che le domande e gli altri documenti indirizzati alle autorità giudiziarie o amministrative interne dovranno rispettare le regole imposte dalla legge di ogni Stato in materia di traduzione.

Bibliografia

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