Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 17

Gustavo Danise

Art. 17.

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Inquadramento

L'art. 17 prevede che, ove una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto, questa non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Esistenza di una decisione relativa all'affidamento nello stato richiesto: effetti

La genesi di questo articolo mostra chiaramente l'obiettivo perseguito: la prima commissione ha inizialmente adottato una norma che dava priorità assoluta all'applicazione della convenzione, facendo prevalere l'obbligo di restituire il minore su ogni altra decisione relativa alla custodia, emessa o suscettibile di essere riconosciuta nello Stato richiesto. Allo stesso tempo, essa accettava la possibilità di una riserva che avrebbe permesso di rifiutare tale rientro, qualora si fosse rivelato incompatibile con una decisione esistente nello stato di rifugio ed emessa anteriormente alla «sottrazione». Il testo attuale è quindi il frutto di un compromesso, ove è stata eliminata una riserva nella convenzione, senza diminuirne, però, il grado di accertabilità da parte degli Stati. In questo senso, è stata modificata la disposizione originale sottolineando che la sola esistenza di una decisione non ostacolerà il ritorno del minore, dando però la possibilità al giudice di prendere in considerazione i motivi di tale decisione per decidere sulla domanda di rientro. La soluzione contenuta nell'articolo si accorda perfettamente con lo scopo convenzionale di scoraggiare gli eventuali sottrattori, i quali non potranno proteggere il loro atto né con una decisione anteriore al trasferimento, ma mai eseguita, né con una decisione ottenuta successivamente e che sarà nella maggior parte dei casi, fraudolenta, in quanto ottenuta prima che l'autorità decidente dello Stato ove si è rifugiato col minore venga a sapere della segnalazione di sottrazione del minore da parte dell'altro genitore o soggetto che ne detiene il diritto di custodia o dell'autorità centrale presso lo Stato ove il minore ha la residenza abituale. Di conseguenza, l'autorità competente dello Stato richiesto dovrà considerare la domanda di ritorno come la prova del fatto che è intervenuto un elemento nuovo, che la obbliga a rimettere in discussione una decisione non effettiva, o adottata sulla base di criteri abusivi di competenza, oppure che non rispetti i diritti di difesa di tutte le parti in causa. Peraltro, dato che la decisione sul ritorno del minore non riguarda il merito del diritto di custodia, i motivi della decisione che potranno essere presi in considerazione si limitano a tutto ciò che riguarda «l'applicazione della convenzione». Quanto alla situazione provocata da una decisione emessa dalle autorità dello stato di residenza abituale del minore prima della sua sottrazione, che conceda la custodia al «sottrattore», essa sarebbe di regola risolta con l'applicazione dell'articolo 3 della convenzione, poiché l'esistenza del diritto reclamato deve essere valutata secondo la legislazione del detto Stato.

Bibliografia

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