Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 11Art. 11. Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente. InquadramentoL'art. 11 prevede l'obbligo da parte delle autorità amministrative o giudiziarie adite di adottare procedure d'urgenza per garantire il rientro del minore. Allo scopo la convenzione assegna loro il termine di sei settimane per emettere la decisione; in caso di ritardo l'autorità centrale può richiedere per iscritto i motivi del ritardo L'eventuale risposta sarà trasmessa dall'autorità all'autorità centrale dello Stato di residenza abituale del minore ed al privato richiedente. Le procedure d'urgenzaL'art. 11 valorizza l'importanza del fattore tempo nella materia della sottrazione dei minori. La norma costituisce una specificazione di analogo obbligo contenuto nell'art. 2 della convenzione; vi è comunque una differenza di ambito di applicazione tra le due disposizioni. L'obbligo sancito nell'art. 2 è generale e gli Stati firmatari vi si dovranno attenere anche in caso di sottrazione di minori che hanno la residenza abituale in uno Stato che non rientra tra quelli che aderiscono alla Convenzione. Diversamente l'art. 11 pone tale obbligo con riferimento alle fattispecie di carattere internazionale che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione. Ne consegue una diversità di disciplina giuridica, poiché nel caso previsto dall'art. 2, quando cioè si giudica la domanda di rientro di un minore che ha la residenza abituale in uno Stato non partecipante alla convenzione, l'autorità giudiziale o amministrativa adita non è soggetta al limite temporale di sei settimane per definire il procedimento e non dovrà ricevere richieste di chiarimenti, in caso di ritardo, da parte dell'Autorità centrale. L'obbligo previsto dall'art. 11 impone l'uso delle procedure più rapide previste nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati e la trattazione prioritaria del procedimento. Proprio per assicurare questo secondo obiettivo, il secondo comma stabilisce il termine di sei settimane per la decisione, dopo il quale il richiedente o l'autorità centrale dello stato richiesto possono sollecitare una dichiarazione sui motivi del ritardo; ma secondo l'opinione comune detto termine non è vincolante, anche perché la decisione dipende dall'istruttoria che l'Autorità giudiziaria o amministrativa intenderà svolgere; se richiederà l'ausilio di un CTU, appare evidente che il termine di sei settimane risulterà insufficiente; ed al contempo lo svolgimento di una lunga istruttoria costituirà un valido motivo per giustificare all'Autorità centrale il ritardo nella definizione del procedimento. Il termine presenta quindi carattere acceleratorio, in quanto tende a valorizzare la fondamentale importanza di una decisione rapida per evitare che gli effetti della sottrazione si stabilizzino e diventino irreversibili (ad es. l'integrazione nel contesto sociale del minore che potrebbe rifiutare l'idea di rientrare nel precedente Stato dall'altro genitore). Infine, l'autorità centrale dello stato richiesto, una volta ricevuta la risposta, avrà di nuovo un obbligo di informazione o verso l'autorità centrale dello stato richiedente o verso il richiedente, se è lui ad averla adita direttamente. Un profilo processuale molto interessante è stato affrontato dalla Corte di Cassazione in una pronuncia del 2020 (Cass., ord. n. 4792/2020), afferente al litisconorzio necessario del minore in una controversia relativa al suo trasferimento o mancato rientro illecito. Ebbene gli Ermellini hanno evidenziato che nel procedimento per la sottrazione internazionale di un minore, in mancanza di una norma che ne preveda l'intervento quale parte, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, tenuto altresì conto del fatto che la mancata partecipazione del minore al procedimento è giustificata dalla sua incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. BibliografiaAstiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero, in Fam. dir. 2009, 880 ss.; Baratta, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale della famiglia, in Picone (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Milano, 2004; Beghè Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995; Benvenuti, I lavori della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, in materia di ''rapimento internazionale di bambini da parte dei proprigenitori, in Riv. dir. int. priv. proc. 1979, 599; Bugetti, Custodia e affidamento nella sottrazione internazionale di minori, in Fam. e dir. 2004, 229 ss.; Caliendo, Richiesta di riconsegna del minore sottratto, in Fam. e dir. 1998, 139 ss.; Carella, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Riv. dir. int. priv. proc. 1994, 777 ss.; Carpaneto, Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di minori nello spazio giudiziario europeo, in Riv. dir. int. priv. proc. 2011, 361 e ss.; Citti, L'applicazione della Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Diritto Immigrazione Cittadinanza 2000, n. 2, 70 ss.; Civinini, Sottrazione internazionale di minori e legittimazione nel procedimento di rimpatrio, in Fam. e dir. n. 4/2000, 375 e ss.; Clerici, Ambito delle Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja, in Fam. e dir. n. 2/2001, 174 ss.; Condò, Provvedimento straniero di affido e obbligo di rimpatrio del minore, in Fam. e dir. 2001, 642 ss.; Corbetta, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Famiglia, persone e successioni 2008, 715 ss.; De Marzo, Questioni controverse in tema di ordine di rientro dei minori illecitamente sottratti in ambito europeo, in Fam. e dir. n.1/2010, 43 ss.; Donnarumma, Recenti convenzioni in materia di rapimento internazionale dei minori e di reintegro del diritto di custodia, in Dir. fam. e pers. 1981, I, p. 326 ss.; Franchi, Protezione dei minori e diritto internazionale privato, Milano, 1997; Frigessi Di Rattalma, Sottrazione internazionale di minori e Convenzione dell'Aja, in Fam. dir. 1996, 57 ss.; Giorgetti, Sottrazione internazionale e procedimento per l'immediato rientro dei minori, in Fam. dir. 2004, 362 ss.; Liuzzi, Sottrazione internazionale di minore e tutela invocabile, in Familia 2004, II, 921 ss.; Marini, La sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale, in Beghe' Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995, 138 ss.; Piconi, La nuova convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori, in Riv. dir. int. priv. proc. 1996, 710 e ss.; Salzano, La sottrazione internazionale dei minori, Milano, 1995; Salzano, La sottrazione internazionale di minori: l'esordio in Italia della Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980, in Dir. fam. 1995, II, 1086 ss.; Uccella, Il diritto internazionale a protezione del dramma del minore ''prigioniero'' di uno dei suoi genitori o affidatari: ius positum e ius condendum. Alcune preliminari considerazioni, in Vita not. 2000, n. 2, 712 ss.; Zanobetti, La sottrazione internazionale di minori alla famiglia affidataria, in Fam. dir. 2007, p. 849 ss.; Zanobetti, Sottrazione di minori, in Codice della famiglia, a cura Sesta, Milano, 2007. |