Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 14

Gustavo Danise

Art. 14.

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo 3, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Inquadramento

La disposizione pone un alleggerimento della prova del diritto straniero da parte della autorità giudiziarie o amministrative deputate a decidere sulle domande di rientro del minore avanzate dal soggetto che afferma di detenere legalmente il diritto di affidamento. Infatti, allo scopo l'art. 14 le autorizza a tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Ricerca della prova del diritto straniero

Dato che la convenzione fa dipendere il carattere illecito di un trasferimento del minore dal fatto che sia avvenuto in violazione dell'esercizio effettivo di un diritto di custodia assegnato dalla legge della residenza abituale del minore (art. 3), è evidente che le autorità dello Stato richiesto dovranno tenere in considerazione questa legge al momento di decidere sul ritorno del minore. In tal senso, la norma contenuta nell'articolo 13 del progetto preliminare, secondo la quale queste autorità «terranno conto» della legge della residenza abituale del minore, poteva essere considerata superflua; tuttavia, una tale norma da un canto sottolineava bene che non si trattava di applicare una legge, ma di utilizzarla come strumento nella valutazione della condotta delle parti; dall'altro, nella misura in cui era applicabile alle decisioni che potevano essere alla base del diritto di custodia violato, tale disposizione faceva apparire la convenzione come una sorta di lex specialis, secondo la quale le decisioni in materia avrebbero avuto nello stato richiesto un effetto indiretto che non poteva essere condizionato dall'ottenimento di un exequatur o di ogni altro tipo di riconoscimento delle decisioni straniere. Poiché il primo aspetto derivava necessariamente da altre disposizioni convenzionali, si è deciso di abbandonare l'art. 13 del Progetto preliminare ed il tenore attuale dell'articolo 14 si occupa solo del secondo aspetto. L'articolo si presenta quindi come una norma facoltativa riguardante la prova del diritto della residenza abituale del minore, in virtù della quale l'autorità adita «può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili». Si tratta di una disposizione che assume una notevole rilevanza pratica poiché mira a far pervenire le Autorità a decisioni rapide. Quindi la disposizione non contiene un contenuto dispositivo o un principio autonomo, ma è strumentale ad altre norme, specificamente all'art. 3, agevolando l'accertamento del compimento dell'illecito internazionale, ed agli artt. 12 e 13, ove concorre insieme ad altri fattori a facilitare una decisione celere sul rientro del minore, ad opera della Autorità adita dal soggetto richiedente.

Bibliografia

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