Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 16Art. 16. Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia. InquadramentoLa norma prevede che una volta ricevuta notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di illecito trasferimento o trattenimento del minore non possono decidere altri procedimenti in materia di affidamento dello stesso, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia. Divieto di deliberare nel merito del diritto di custodiaNell'intento di facilitare la realizzazione dell'obiettivo convenzionale relative al ritorno del minore, questo articolo tenta di evitare che nello Stato di rifugio venga deliberato nel merito del diritto di custodia. A tal fine, la norma vieta alle autorità competenti di quello Stato di decidere sul punto, se sono informate che il minore in questione è stato trasferito o trattenuto illecitamente ai sensi della convenzione. Si tratta di una disposizione importate perché finalizzata a realizzare uno degli obiettivi della convenzione, ossia evitare che il genitore possa legalizzare l'illecito che ha commesso ottenendo un provvedimento che gli conceda l'affidamento del minore prima della definizione di tutte le procedure d'urgenza previste dalla commissione per il rientro del minore. Il divieto cesserà in tutti i casi in cui verrà rigettata o non esaminata l'istanza di rientro del minore formulata dall'altro genitore o da altro soggetto titolare del diritto di custodia in base ad un provvedimento emesso dall'autorità dello Stato di residenza abituale del minore; e precisamente: - quando i genitori raggiungeranno un accordo amichevole sull'affidamento del minore assentendo il genitore spodestato a che il figlio coabiti con l'altro nel nuovo Stato ove lo ho condotto - quando sarà trascorso un ragionevole periodo senza che sia stato presentato un ricorso per il rientro del minore ai sensi dell'art. 8 della convenzione (per «periodo ragionevole» deve intendersi almeno dopo la scadenza di un anno da quando il minore è stato ivi trasferito, ai sensi dell'art. 12 co. 2 della Convenzione); – quando la procedura d'urgenza ex art. 12 della Convenzione sarà rigettata dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il minore è stato trasferito o trattenuto per la sussistenza di una delle eccezioni descritte negli artt. 12, comma 3, 13 o 20 della convenzione. In tal caso, scongiurato il rischio che il minore possa essere rimpatriato nello Stato ove viveva prima, nulla osta a che il genitore che lo ha condotto nel diverso Stato ove risiede, possa chiedere all'autorità competente di formalizzare il diritto di custodia che sta già esercitando, così risolvendo il problema dell'affidamento in modo definitivo. Per quanto concerne la notizia della sottrazione illecita che fa operare il divieto in parola, esso deve provenire o dalla presentazione di una domanda di ritorno del minore inoltrata direttamente dal richiedente, o da una comunicazione ufficiale dell'autorità centrale dello stesso Stato. Le S.U. della Cassazione, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale in merito all'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente a decidere una controversia relativa all'illecito consistente nel mancato rientro del minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, hanno precisato che è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisditionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso (Cass., ord. n. 28329/2019). 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