Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 16Art. 16. Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia. InquadramentoLa norma prevede che una volta ricevuta la notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, le Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di illecito trasferimento o trattenimento del minore non possono decidere altri procedimenti in materia di affidamento dello stesso, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia. Divieto di deliberare nel merito del diritto di custodiaNell'intento di facilitare la realizzazione dell'obiettivo convenzionale relativo al ritorno del minore, la disposizione dettata dall’art. 16 vieta che nello Stato di rifugio venga deliberato nel merito del diritto di custodia prima che questo sia stato ripristinato. A tal fine, la norma inibisce alle autorità competenti di quello Stato, una volta appreso che il minore in questione è stato trasferito o trattenuto illecitamente ai sensi della Convenzione, di deliberare sul merito del diritto di affidamento fino alla soddisfazione delle condizioni previste dalla Convenzione stessa. La disposizione è finalizzata a evitare, conformemente agli obiettivi della convenzione, che il genitore possa legalizzare l'illecito che ha commesso ottenendo un provvedimento che gli conceda l'affidamento del minore prima ancora della definizione di tutte le procedure d'urgenza da disporsi per il rientro del minore. Il divieto viene a cessare in tutti i casi in cui è rigettata o non esaminata l'istanza di rientro del minore formulata dall'altro genitore o da altro soggetto titolare del diritto di custodia; e precisamente: Le S.U. della Cassazione, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale in merito all'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente a decidere una controversia relativa all'illecito consistente nel mancato rientro del minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, hanno precisato che è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisditionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso (Cass., ord. n. 28329/2019). 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