Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 32 quater - Scioglimento dell'unione civile 1Scioglimento dell'unione civile 1 1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile. 2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7. InquadramentoIl comma 1 della disposizione in esame, con riguardo alla c.d. giurisdizione-competenza in materia di azioni finalizzate allo scioglimento, annullamento o accertamento della nullità dell'unione civile, fa riferimento a criteri sovrapponibili a quelli previsti dall'art. 32 della stessa l. n. 218/1995 per le corrispondenti azioni riferite al matrimonio. Il comma 2 dell'art. 32-quater per la determinazione della legge applicabile allo scioglimento dell'unione civile richiama il Regolamento UE n. 1259/2010. Giurisdizione per le azioni volte allo scioglimento, annullamento ovvero accertamento della nullitàIl comma 1 della disposizione in esame, con riguardo alla c.d. giurisdizione-competenza in materia di azioni finalizzate allo scioglimento, annullamento o accertamento della nullità dell'unione civile, si riconduce a criteri analoghi a quelli contemplati dall'art. 32 della stessa l. n. 218/1995 per le corrispondenti azioni riferite al matrimonio. Invero, si prevede che, oltre che nelle ipotesi generali stabilite dall'art. 3 per la giurisdizione contenziosa e dall'art. 9 per quella volontaria, la giurisdizione del giudice italiano sussiste se in Italia è stata costituita l'unione nonché se una delle parti è cittadina italiana. Si è osservato che il riferimento all'art. 9 della l. n. 218/1995 che, invece, manca nell'art. 32 della stessa legge, potrebbe giustificarsi per la riconduzione alla giurisdizione volontaria della domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile (Biagioni, 512). Deve ritenersi che, peraltro, la norma abbia valenza residuale, dovendo trovare applicazione, se gli uniti sono cittadini UE, i criteri previsti dagli artt. 3 e ss. del Regolamento CE n. 2201/2003. Legge sostanziale applicabileIl comma 2 dell'art. 32-quater per la determinazione della legge applicabile allo scioglimento dell'unione civile richiama il Regolamento UE n. 1259/2010 (v., infra) che lascia alle parti ampio spazio nell'individuazione della detta legge che, nondimeno, sarà chiamata a regolare esclusivamente la fase dello scioglimento del rapporto con i conseguenti e generali problemi di frammentazione della normativa applicabile (cfr. Biagioni, 513 ss.). BibliografiaBallarino, Diritto internazionale privato italiano, Padova, 2016; Biagioni, Unioni same-saxe e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. n. 7/2017, in Riv. dir. internaz. 2017, n. 2, 496; Calò, Le unioni civili in Italia, Napoli, 2016; Hervieu, La Cour européenne des droits de l'homme, stratège juridictionnel face aux enjeux brulants de société: Gestation pour autrui, transesexualisme et mariage des couples de meme sexe, in La Revue des droits de l'homme, 8 settembre 2014; Lopes Pegna, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il «riordino» delle norme italiane di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. 2016, 527; Lopes Pegna, Effetti in Italia del matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero: solo una questione di ri-qualificazione?, in Dir. umani e dir. internaz. 2016, 89 ss.; Marongiu Buonaiuti, Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, in Ordine internaz. e diritti umani 2014, 629; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino, 2015; Rudan, L'obbligo di disporre il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso: il caso Oliari e altri c. Italia, in Riv. dir. internaz. 2016, 190; Scaffidi Runchella, Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano, Napoli, 2012; Tonolo, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, Milano, 2007. |