Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 32 quinquies - Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso 1

Rosaria Giordano

Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso 1

1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Inquadramento

La disposizione in commento e quelle immediatamente successive sono volte a dare attuazione alla l. n. 76/2016 laddove ha attribuito rilevanza giuridica nel nostro ordinamento all'unione tra persone dello stesso sesso.

La norma effettua una distinzione tra l'ipotesi nella quale il matrimonio sia stato contratto all'estero da un cittadino italiano e quella in cui il matrimonio sia intercorso tra cittadini stranieri

In particolare, solo con riferimento al primo caso opera una previsione di applicazione necessaria in favore della legge italiana nella misura in cui qualifica l'istituto come unione civile.

Si prevede, altresì, da parte dell'art. 32-quinquies, che la legge italiana trovi necessaria applicazione nell'ipotesi di unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia.

Premessa

La l. n. 76/2016 ha introdotto un'articolata disciplina, nel nostro ordinamento, dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione in commento e quelle successive sono state conseguentemente introdotte dalla normativa di attuazione della detta legge costituita dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.

In virtù di tale normativa, la S.C. ha chiarito che, poiché gli art. 32-bis e ss. l. 218/95 e, più in generale, la l. n. 76/2016 e i successivi decreti di attuazione si applicano anche ai matrimoni contratti all'estero prima della loro entrata in vigore, l'atto di matrimonio contratto all'estero da due persone dello stesso sesso: a) se i contraenti sono entrambi stranieri, può essere prescritto come tale, pur se nel registro delle unioni civili, conservando l'efficacia originaria; b) di contro, se i contraenti sono entrambi italiani, o l'uno italiano e l'atro straniero, non può essere trascritto come tale ma si converte, e può essere trascritto nel relativo registro, in unione civile, acquisendone gli effetti (Cass.I, n. 11696/2018).

Criteri di collegamento

La norma effettua, sebbene implicitamente, una distinzione tra l'ipotesi nella quale il matrimonio sia stato contratto all'estero da un cittadino italiano e quella in cui il matrimonio sia intercorso tra cittadini stranieri.

Invero, soltanto per la prima ipotesi, poiché per il nostro sistema non può essere qualificato giuridicamente come «matrimonio» quello intercorso tra persone dello stesso sesso, viene inserita una previsione di applicazione necessaria per la quale trova in ogni caso applicazione la legge italiana nella misura in cui qualifica l'istituto come unione civile.

In sostanza, «la cittadinanza italiana di una delle parti costituisce condizione necessaria e sufficiente per determinare il c.d.downgrade recognition del matrimonio tra persone dello stesso sesso» (così, in senso critico, Biagioni, 501).

Altra tesi limita l'operatività della riqualificazione del matrimonio same-sex contratto all'estero in termini di unione civile alla fattispecie nella quale lo stesso venga contratto all'estero da cittadini entrambi italiani (v. nota del Consiglio nazionale del notariato al d.lgs. n. 7/2017, in notariato.it).

Si prevede, altresì, da parte dell'art. 32-quinquies, che la legge italiana trovi necessaria applicazione nell'ipotesi di unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia.

Bibliografia

Ballarino, Diritto internazionale privato italiano, Padova, 2016; Biagioni, Unioni same-saxe e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. n. 7/2017, in Riv. dir. internaz. 2017, n. 2, 496; Calò, Le unioni civili in Italia, Napoli, 2016; Hervieu, La Cour européenne des droits de l'homme, stratège juridictionnel face aux enjeux brulants de société: Gestation pour autrui, transesexualisme et mariage des couples de meme sexe, in La Revue des droits de l'homme, 8 settembre 2014; Lopes Pegna, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il «riordino» delle norme italiane di diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. 2016, 527; Lopes Pegna, Effetti in Italia del matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero: solo una questione di ri-qualificazione?, in Dir. umani e dir. internaz. 2016, 89 ss.; Marongiu Buonaiuti, Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, in Ordine internaz. e diritti umani 2014, 629; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino, 2015; Rudan, L'obbligo di disporre il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso: il caso Oliari e altri c. Italia, in Riv. dir. internaz. 2016, 190; Scaffidi Runchella, Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano, Napoli, 2012; Tonolo, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, Milano, 2007.

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