Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 32 ter - Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso 1Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso 1 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria. 2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta' di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. 3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione. 4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e' stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice puo' disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune e' prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. 5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7. InquadramentoIl comma 1 della disposizione stabilisce, nel primo periodo, mediante una norma di conflitto di carattere bilaterale fondata sulla nazionalità, che la capacità e le altre condizioni per contrarre l'unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile, ferma l'applicazione della legge italiana se la normativa individuata come applicabile non regolamenti l'unione tra persone dello stesso sesso. In una prospettiva di favor validitatis l'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione. I rapporti personali e patrimoniali tra gli uniti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita, salva la richiesta di una delle parti per l'applicazione della legge del luogo nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. PremessaLa norma in esame riproduce, unitamente all'art. 32-quater, nella sequenza e sostanzialmente nel contenuto le previsioni già dettate dalla stessa l. n. 218/1995 dedicate al matrimonio (cfr. Biagioni, 503). Capacità ed altre condizioni per contrarre l'unione civileIl comma 1 della disposizione stabilisce, nel primo periodo, mediante una norma di conflitto di carattere bilaterale fondata sulla nazionalità, che la capacità e le altre condizioni per contrarre l'unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Partendo da tale presupposto, la S.C. ha affermato che la definizione, ai sensi degli articoli 32-bis e 32-quinquies della l. 31 maggio 1995 n. 218, degli effetti del matrimonio e dell'unione civile contratti all'estero da cittadini italiani non può essere temporalmente limitata alle relazioni coniugali o alle unioni giuridicamente riconosciute contratte dopo l'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n. 76, né può essere condizionata dalla data d'instaurazione del giudizio, in quanto l'applicazione di tali disposizioni ai rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 non costituisce una deroga al principio d'irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione. In sostanza, come ha evidenziato la S.C., la non contrarietà all'ordine pubblico internazionale del riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili o istituti analoghi contratti all'estero è consacrata dagli articoli 32-bis e32-quinquies della l. 31 maggio 1995 n. 218. Infatti, gli atti di matrimonio e di unioni riconosciute producono senz'altro effetti giuridici nell'ordinamento italiano secondo il regime di convertibilità stabilito da tali norme. Vi è pertanto che la norma in commento comporta la preminenza del modello dell'unione civile, adottato nel diritto interno, con la conseguenza che, il matrimonio contratto all'estero da coppia omoaffettiva formata da cittadino italiano e da cittadino straniero non è trascrivibile come tale, ma come unione civile, fermo restando che questo limite non trova invece applicazione nell'ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri (Cass. I, n. 11696/2018, la quale ha precisato che la trascrizione del matrimonio omosessuale come unione civile, ossia il c.d. downgrading non produce effetti discriminatori per ragioni di orientamento sessuale, dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento degli Stati stessi, salva la definizione di uno standard di tutele coerenti con l'interpretazione del diritto alla vita familiare fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). Viene precisato, nel periodo successivo, in una prospettiva di favor per l'accesso alle unioni civili che qualora la legge applicabile non ammetta l'unione tra persone maggiorenni dello stesso sesso, trova applicazione la legge italiana (cfr. Biagioni, 505, il quale precisa, peraltro, che questo non dovrebbe comportare, in base alla ratio della norma, la disapplicazione delle leggi di alcuni Stati che hanno abrogato le previsioni sulle unioni civili per sostituirle con norme sul matrimonio omosessuale). Il comma 2 deroga, nella medesima prospettiva di favorire l'accesso all'unione civile, all'art. 116 c.c., sia imponendo all'ufficiale civile di non tener conto della eventuale preclusione alla trascrizione dell'unione correlata al sesso delle parti sia prevedendo che, ove le autorità dello Stato nazionale di uno dei contraenti rifiutino il rilascio del nulla osta o il medesimo non possa essere richiesto per evitare sanzioni, può essere prodotto in luogo dello stesso un'attestazione della libertà di stato in altra forma, compresa una dichiarazione sostitutiva dell'interessato. Per vero, già con riferimento al nulla osta per contrarre matrimonio da parte dello straniero, in giurisprudenza si è affermato più volte che, in difetto di nulla osta del paese di provenienza ex art. 116 c.c., va autorizzato l'ufficiale dello stato civile del comune a procedere alla pubblicazione del matrimonio posto che la garanzia del diritto inviolabile di costituire una famiglia, attraverso un matrimonio liberamente contratto, si estende agli stranieri per effetto dell'art. 16 disp. legge risultando il divieto immotivato contrario all'ordine pubblico italiano (Trib. Bari II, 7 febbraio 2012; v. anche, Commento all'art. 27 legge n. 218/ 1995). La norma in esame riproduce, unitamente all'art. 32-quater, nella sequenza e sostanzialmente nel contenuto le previsioni già dettate dalla stessa legge n. 218 del 1995 dedicate al matrimonio (cfr. Biagioni, 503). Validità formale dell'unioneIl comma 3 della previsione in commento stabilisce che l'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione. Pertanto, viene dettata una disciplina che ricalca i criteri di collegamento alternativi stabiliti per il matrimonio dall'art. 28 della medesima l. n. 218/1995, con una regolamentazione improntata al favor validitatis (Biagioni, 503).Rapporti personali e patrimoniali tra unitiIl comma 4 disciplina unitariamente i rapporti personali e patrimoniali tra gli uniti stabilendo che, in via principale, gli stessi sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre, tuttavia, l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Ciò non si traduce, come non si è trascurato di osservare, nondimeno, in un accordo delle parti circa la legge applicabile, in quanto come si evince dalla formulazione letterale della norma il giudice può ma non è tenuto ad applicare, neppure ove le parti concordino sotto tale profilo, la legge del luogo dove la vita comune è prevalentemente localizzata a seguito della richiesta (Biagioni, 511).Peraltro, limitatamente ai rapporti patrimoniali, l'ultimo periodo dello stesso comma 4 dell'art. 32-ter consente alle parti di convenire per iscritto che gli stessi siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. Tale previsione ricalca quella stabilita dall'art. 30 della medesima l. n. 218/1995 (v. relativo Commento) con riguardo al matrimonio. 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