Codice Civile art. 445 - Decorrenza degli alimenti.Decorrenza degli alimenti. [I]. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato [1219], quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale. InquadramentoGli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale. La disposizione in tal senso, dettata dall'art. 445, costituisce l'applicazione di una regola generalissima nel diritto processuale civile, per la quale gli effetti della pronuncia del giudice retroagiscono alla data della domanda, in modo che la durata del processo non vada a detrimento dell'attore che vede riconosciuto in giudizio il proprio diritto. La dottrina controverte sulle ricadute della disposizione citata in ordine alla individuazione della natura della sentenza che dispone gli alimenti. Per alcune opinioni la sentenza ha natura costitutiva e il diritto agli alimenti è un diritto potestativo (Pacia, 549; Vincenzi Amato, 924). Per altri il diritto agli alimenti è un diritto della personalità, con l'unica differenza che la normativa ne fissa la decorrenza, determinandone la rilevanza al momento del suo esercizio (Bianca, 480; Dogliotti, 495; Sala, 619). Secondo questa opinione, il diritto preesiste alla sentenza, la quale è soltanto determinativa della sua sussistenza e del suo contenuto (Tamburrino, 484). L'obbligazione degli alimenti sorge, invece, per chi è tenuto alla prestazione, soltanto quando se ne verificano i presupposti in fatto e in diritto. Non contrasta con l'ordine pubblico italiano, e può essere resa efficace in Italia, la sentenza del giudice straniero che stabilisce la decorrenza dell'obbligo alimentare da data antecedente a quella della domanda giudiziale, diversamente da quanto disposto dall'art. 445 (Cass. n. 4103/1991). Il diritto alle prestazioni alimentari in capo all'avente diritto sorge esclusivamente al momento della domanda giudiziale. La giurisprudenza giustifica questa affermazione in base a un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo si indica l'argomento letterale per cui l'art. 445, con il disporre che gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione è seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale, conferma l'indispensabilità della domanda giudiziale per la costituzione effettiva del diritto alimentare. In secondo luogo si indica a conferma un argomento di natura pratica: in assenza di un apposito accertamento giudiziale il diritto alimentare risulterebbe privo di ogni connotato di certezza, sia sull'an e sia sul quantum. È proprio la necessità della domanda giudiziale, si conclude, a contraddistinguere l'obbligo alimentare vero e proprio da un mero dovere morale di assistenza del proprio familiare disciplinato dall'istituto dell'obbligazione naturale (Trib. Roma 1 luglio 2017, n. 13385). Cass. n. 4833/1988 ha affermato che, qualora i bisogni dell'avente diritto agli alimenti vengano per intero soddisfatti da uno soltanto dei coobbligati, questi può esercitare il regresso pro quota vero il condebitore senza necessità di una preventiva diffida ad adempiere, tenuto conto che le disposizioni dell'art. 445 c.c., in tema di decorrenza degli alimenti solo dalla domanda giudiziale (o dalla costituzione in mora, se seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale), riguardano esclusivamente il rapporto diretto con il creditore e non sono estensibili alla suddetta azione di regresso, la quale è riconducibile alle regole dell'utile gestione. La costituzione in moraL'art. 445 c.c. pone una alternativa alla decorrenza della prestazione alimentare dalla data della domanda giudiziale. Se vi è stata una formale costituzione in mora, la decorrenza è stabilita a partire da tale atto, sempre che entro sei mesi esso sia seguito dalla domanda giudiziale. La disposizione ha l'effetto di far retroagire gli effetti della sentenza ad un momento anteriore alla richiesta al giudice. Si discute se la costituzione in mora debba rivestire le forme di cui all'art. 1219 c.c. Per la libertà delle forme si sono schierati coloro che osservano che essa non presuppone l'inadempimento del debitore, a differenza della messa in mora quale istituto generale a favore del creditore (Dogliotti, 497; Figone, Gli alimenti, 255). Per altri il legislatore ha fatto richiamo ad un istituto disciplinato dal codice civile e il richiamo va inteso in senso tecnico, con l'osservanza delle forme di cui al citato art. 1219 (Tamburrino, 482). L'esigibilità delle somme pregresseL'art. 445 pone chiari limiti di decorrenza delle prestazioni alimentari che hanno l'effetto di circoscrivere nel tempo il diritto dell'alimentando ad ottenerle e a richiederle. Le prestazioni che fossero relative allo stato di bisogno anteriormente alla domanda giudiziale o alla costituzione in mora non sono certamente oggetto di possibile pretesa, da parte dell'alimentando. Esse sono senza un titolo che le determini e le accolli ad un soggetto preciso. Diverso è il discorso per quanto concerne la richiesta delle prestazioni scadute e non versate. Secondo una impostazione dottrinaria, l'alimentando non può chiedere le prestazioni scadute perché il diritto ad ottenerle, nello stato di bisogno, matura e si estingue giorno per giorno. Esse, quando non sono corrisposte, si estinguono e per tale ragione non possono essere rivendicate. L'avente diritto può soltanto ottenere un risarcimento del danno subito (Ferri, 665). In contrario si fa riferimento al disposto dell'art. 447, comma 2, c.c., che vieta la compensazione delle prestazioni arretrate e dimostra che le prestazioni siffatte sono esigibili. Anche i crediti scaduti, si afferma, rispondono a finalità alimentari, e non a funzioni risarcitorie. Questi crediti possono rispondere ad esigenze anche temporanee e cessano di avere destinazione alimentare quando sono rivolti a scopi di risparmio o a spese superflue (Dogliotti, 502; Figone, 255). La prescrizione delle prestazioni alimentari, va ricordato, matura in cinque anni, ex art. 2948, n. 2, c.c. BibliografiaAmadio, Macario, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2016; Argiroffi, Degli alimenti, in Schlesinger (diretto da), Commentario di diritto civile, artt. 433-448, Milano, 2009; Bianca, Diritto civile, II, Milano 2014; Bonilini, (a cura di) Trattato di diritto di famiglia, Padova, 2022; Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, 10° ediz., Torino; Calabrese, Degli alimenti, in Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015, 1533 ss.; Cascone, Ardesi, Gioncada, Diritto di famiglia e minorile, Milano, 2021; De Filippis, Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia, Milano, 2023; Dogliotti, Gli alimenti, in Besone (diretto da), Trattato di diritto privato, IV, Torino, 2011, 569 ss.; Ferrando, Diritto di famiglia, Bologna, 2013; Ferrando, Alimenti, Dig. disc. priv., sez. civ., agg. I, Torino, 2000, 51 ss.; Ferrara, Il diritto agli alimenti, in Cendon (a cura di), I diritti della persona, III, Torino, 2005, 249; Figone, Gli alimenti, in Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, I, Milano, 2011, 237 ss.; Figone, Alimenti, diritto civile, Enc. giur., agg. 2003; Galgano, Trattato di diritto civile, I, Padova, 2010; Galletta, Gli alimenti, in Ferrando (a cura di), Il nuovo diritto di famiglia, II, Bologna, 2007, 925 ss.; Merello, Gli obblighi assistenziali dei parenti, Fam. e dir., 2004, 426 ss.; Notarianni, Gli obblighi alimentari in Cendon (a cura di), Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, III, Padova, 2004, 1765 ss.; Pacia, Degli alimenti, in Balestra (a cura di), La famiglia, III, Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2009, 467 ss.; Palazzolo, Alimenti e indegnità a succedere nel nuovo art. 448 bis c.c., in personaedanno.it, 2014; Parisi, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2020; Ravot, Alimenti, ilfamiliarista, settembre 2023; Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia, Milano, 2006; Ruscello, Diritto di famiglia, Milano, 2020; Sala, Gli alimenti, in Trattato Bonilini Cattaneo, III, Torino, 2007; Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 10° ediz., Padova, 2023; Sesta, Diritto di famiglia, Padova, 2013; Spangaro, Degli alimenti, in Commentario compatto al codice civile, Piacenza, 2012, 682 ss.; Tamburrino, Le persone fisiche: vicende e posizioni giuridiche, diritti della personalità, alimenti, tutela della persona fisica incapace e bisognosa, Torino, 1990; Terranova, Contributo ad una teoria unitaria delle prestazioni alimentari, Napoli, 2004; Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, IV, Torino, 1997. |