Codice Civile art. 440 - Cessazione, riduzione e aumento.

Francesco Bartolini

Cessazione, riduzione e aumento.

[I]. Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

[II]. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Inquadramento

L'obbligazione di alimenti è obbligazione di durata ed è subordinata alla sussistenza di presupposti che, nel tempo, possono mutare. Lo stato di bisogno dell'alimentato, da un lato, e le condizioni economiche dell'obbligato, dall'altro, sono suscettibili di evolversi in modo significativo e che viene a incidere direttamente sul contenuto della prestazione alimentare. La sentenza che assegna gli alimenti è un provvedimento allo stato degli atti e in ogni momento può essere sostituita se quei presupposti di bisogno e di disponibilità mutano in misura da imporre una revisione (Dogliotti, 509; Pacia, 525; Tamburrino, 456).

Costituiscono motivo di diverso provvedimento, nel senso della cessazione, della riduzione o dell'aumento dell'assegno alimentare, i mutamenti sopravvenuti nelle condizioni personali dell'obbligato e del beneficiario. Le circostanze determinano, a seconda dei casi, la necessità della variazione. Sul punto la normativa si limita a fornire una indicazione di massima.

La prova dell'avvenuto mutamento significativo spetta a chi lo allega per ottenere la variazione dell'assegno o la sua cessazione. Il giudice valuta la situazione antecedente e la raffronta con quella che gli viene rappresentata e che accerta con i suoi poteri officiosi. Il nuovo assetto produce i suoi effetti dal giorno della domanda e non già da quello del mutamento, secondo la generalissima regola vigente nel diritto processuale civile.

Possibili cause di un nuovo provvedimento

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 440 indica nella condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato una causa specifica di riduzione degli alimenti. La disposizione ha un chiaro valore sanzionatorio nei confronti dell'alimentato, cui si imputa un comportamento di ingratitudine verso chi gli fornisce i mezzi per vivere; e, insieme, è rivolta a tutelare il debitore avverso atteggiamenti irriguardosi e oggettivamente biasimevoli del soggetto aiutato (Figone, Gli alimenti, 240; Dogliotti, 513).

La condotta disordinata può consistere nello sperpero dell'assegno alimentare come pure in un tenore di vita emarginante, con abuso di alcoolici o di stupefacenti: o, più semplicemente, nell'abbandono delle pratiche della vita sociale e civile. Ugualmente, la condotta riprovevole è quella che viene apprezzata negativamente e che nella comune opinione è considerata contraria alla morale e all'ordine dei rapporti sociali. Essa può, per alcuni Autori, consistere nella grave ingratitudine verso l'obbligato alla prestazione alimentare. In ogni caso, la condotta in questione è motivo di sola riduzione dell'assegno e non può condurre alla sua cessazione (Vincenzi Amato, 912; Tamburrino, 478).

In passato una possibile causa di adeguamento degli alimenti al variare delle condizioni in fatto è stata proposta dalla svalutazione monetaria per il fenomeno dell'inflazione. La possibilità di prevederne l'incidenza e di predeterminarne gli effetti, già dalla sentenza che stabilisce l'obbligo di corresponsione degli alimenti, ha posto il quesito dell'ammissibilità di una indicazione giudiziale. Si è ammessa l'introduzione di meccanismi prefissati ed automatici nei casi in cui il giudice poteva disporre di elementi di giudizio affidabili per stabilire l'importanza della svalutazione e quantificarne i risultati.

Cass. n. 9432/1994 ha affermato che, al fine del riconoscimento e della quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto tra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione di fatto attuale; essa deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, che possono avere influenza, al loro verificarsi, per una eventuale revisione delle statuizioni esistenti.

Risalente giurisprudenza aveva ammesso, in tempi di pesante inflazione, la fissazione in sentenza di criteri automatici di adeguamento dell'importo degli alimenti al costo della vita (Cass. n. 5600/1985; Cass. n. 6094/1982; Cass. n. 169/1982).

Con riferimento al caso di specie in cui il giudice di merito aveva tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, di un sopravvenuto trattamento pensionistico e della percezione di ulteriori somme, Cass. VI, n. 1577/2019 ha ribadito il generale principio secondo cui nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l'inequivoco tenore dell'art. 440 c.c., occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa.

Sostituzione dell'obbligato con soggetto di grado precedente

Il mutamento nella situazione considerata ai fini dell'imposizione dell'obbligo di prestazione alimentare può riguardare uno dei soggetti che, secondo l'ordine di cui all'art. 433 c.c., precede colui che la corrisponde. Può avvenire che chi è anteposto nella scala delle precedenze acquisti le disponibilità, che prima non aveva, di far fronte a quell'obbligo alimentare che, a causa della sua impossidenza, aveva dovuto far capo a chi doveva esserne esentato. In questo caso, l'ordine voluto dal legislatore può essere ripristinato con la richiesta della sostituzione del soggetto divenuto possidente a quello che corrispondeva gli alimenti. Questi può liberarsi dall'obbligo evocando dinanzi al giudice l'altra persona, in un giudizio che ha natura di litisconsorzio necessario (Sala, 627). Egli è sostituito, se ne ricorrono le condizioni, dal momento in cui acquista efficacia la pronuncia del giudice: sino a tale data è tenuto a proseguire nella sua prestazione (Bianca, 491). L'efficacia della nuova sentenza retroagisce al momento della domanda e quindi si pone il problema di stabilire se il precedente obbligato ha diritto di ripetere quanto ha versato nel corso del processo, sino al passaggio in giudicato della nuova pronuncia. Si ritiene che le somme così versate possano essere ripetute, posto che esse costituiscono il pagamento di un debito altrui (Pacia, 533). Possono essere esercitate l'azione di indebito soggettivo verso l'alimentato e l'azione surrogatoria verso il nuovo obbligato.

Bibliografia

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