Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 2 - Definizioni

Giuseppe Fiengo

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «decisione»: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per «decisione» s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;

2) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;

3) «atto pubblico»:

a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e

ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o

b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;

4) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l’atto pubblico;

5) «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

6) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII;

7) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;

8) «Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007»: la parte contraente della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») nella misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione;

9) «autorità giurisdizionale d’origine»: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire;

10) «creditore»: qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;

11) «debitore»: qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «autorità giurisdizionale» include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite

i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria e

ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

Tali autorità amministrative figurano nell’allegato X. Quest’ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’autorità amministrativa interessata.

3. Ai fini degli articoli 3, 4 e 6, il concetto di «domicile» sostituisce quello di «cittadinanza» negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia familiare.

Ai fini dell’articolo 6 si considera che le parti aventi il loro «domicile » in unità territoriali diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro «domicile» comune in detto Stato membro.

Inquadramento

Nel rispetto di una costante tecnica di drafting dei testi normativi europei, anche il regolamento (CE) n. 4/2009 contiene, all'articolo 2, le definizioni di taluni termini ricorrentemente impiegati nello stesso regolamento. L'obiettivo, coerente con l'esigenza di interpretazione autonoma delle categorie adoperate dal legislatore dell'Unione, è quello di chiarire la portata che — nel testo normativo qui in esame — hanno taluni istituti i quali, pur eventualmente accomunati da una simile formulazione letterale, possono avere una differente connotazione negli ordinamenti dei singoli Stati membri.

Nel rinviare al testo della norma per le singole definizioni, nel prosieguo ci si soffermerà brevemente sulle nozioni di creditore e debitore di alimenti e di autorità giurisdizionale.

Gli atti suscettibili di circolazione negli Stati membri

Le differenze esistenti tra i singoli ordinamenti nazionali quanto agli atti mediante i quali può essere statuito l'obbligo di adempimento di una prestazione alimentare e, ancor più, quanto alle autorità competenti ad emettere simili statuizioni hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare un approccio necessariamente ampio nel definire la «decisione», la «transazione giudiziaria» e l'«atto pubblico».

Ferme le evidenti differenze, le nozioni di tali atti sono qui esaminate contestualmente, essendo accomunate dalla idoneità (nella prospettiva comunitaria) a porsi quali atti idonei alla circolazione nello spazio giudiziario comune (si vedano, in particolare, gli artt. 16 e 48 del regolamento CE n. 4/2009).

La nozione di decisione (che viene in rilievo, ai fini del presente regolamento, nei soli limiti in cui la stessa contenga una statuizione in materia di obbligazioni alimentari — cfr. art. 22), comprende la decisione adottata dal giudice di uno Stato membro, indipendentemente dalnomen iurisadoperato (a titolo esemplificativo l'art. 2.1, n. 1 fa riferimento al decreto, alla sentenza, all'ordinanza o al mandato di esecuzione, nonché alla liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere).

La decisione contemplata dal regolamento (CE) n. 4/2009 (che richiama in modo diretto la corrispondente definizione accolta all'art. 32 del regolamento CE n. 44/2001) presuppone, come precisato anche dalla giurisprudenza di Lussemburgo, che vi sia un provvedimento emesso nell'esercizio di un potere giurisdizionale mediante il quale sia decisa una questione insorta tra le parti; provvedimento che deve essere adottato da un organo indipendente, autonomo, permanente ed appartenente ad uno degli Stati membri.

Con riferimento a tale ultimo profilo deve peraltro osservarsi come (ai soli fini della disciplina in materia di assistenza resa dalle autorità centrali e della possibilità di considerare quale creditore anche un ente pubblico che agisce per conto di una persona alla quale siano dovuti gli alimenti o al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti) il regolamento (CE) n. 4/2009 accolga una nozione di decisione ancor più ampia rispetto a quella sino ad ora esaminata (ed a quella fatta propria dal regolamento CE n. 44/2001). Tale nozione, in una chiara prospettiva di favor creditoris, è infatti destinata a ricomprendere non solo le decisioni adottate negli Stati membri, ma anche quelle emesse in Stati terzi.

Peraltro, ferma la nozione resa all'articolo 2, deve rilevarsi come, in considerazione delle diverse attribuzioni esistenti nei singoli ordinamenti degli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari, il considerando 12 preveda che il regolamento (CE) n. 4/2009 dovrebbe applicarsi tanto alle decisioni giurisdizionali, quanto alle decisioni adottate da autorità amministrative, sempre che queste ultime offrano adeguate garanzie in particolare con riferimento all'imparzialità ed al diritto di audizione delle parti.

Transazione giudiziaria è, invece, la transazione (rilevante ai fini del regolamento qui in esame sempre — ed esclusivamente — nei limiti in cui abbia ad oggetto un accordo in materia di obbligazioni alimentari) che sia approvata dall'autorità giurisdizionale o sia conclusa innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento. L'idoneità a circolare nello spazio giudiziario comune presuppone quindi che vi sia un vaglio giudiziale (quanto meno minimo) in ordine al contenuto dell'accordo. Vaglio che appare opportuno in considerazione dei profili personalistici comunque rinvenibili con riferimento alla prestazione (patrimoniale) alimentare.

Da ultimo, è idoneo alla circolazione anche l'atto pubblico.

Tale, secondo l'articolo 2.1, n. 3 è il documento (ancora una volta, rilevante solo ed esclusivamente nei limiti in cui sia relativo ad un'obbligazione alimentare) formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità (relativa tanto alla firma, quanto al contenuto) sia attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità autorizzata dalla legge dello Stato d'origine (art. 2.1, n. 3, lett. a)) o qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato d'origine o da queste autenticata (art. 2.1, n. 3, lett. b)).

Secondo Corte giustizia CE, 2 giugno 1994, C-414/92, Solo Kleinmotoren Gmbh c. Emilio Boch, perché possa essere qualificata come «decisione» ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1968, l'atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti.

Il creditore ed il debitore di alimenti.

La nozione di obbligazione alimentare delineata secondo quanto detto in sede di commento dell'art. 1 del regolamento, viene ulteriormente precisata — sotto il profilo soggettivo — all'art. 2 che, al paragrafo 1, nn. 10 ed 11 definisce il creditore ed il debitore di alimenti.

L'obiettivo di assicurare la facile circolazione di decisioni aventi ad oggetto obbligazioni alimentari automaticamente esecutive (considerando 9) e, in definitiva, di favorire la libera circolazione delle persone (considerando 1), ha indotto il legislatore dell'Unione ad accogliere una nozione ampia ed autonoma tanto di creditore, quanto di debitore di alimenti.

Il riferimento al creditore come a colui al quale «si presume siano dovuti alimenti» e la corrispondente definizione di debitore (anche) come colui al quale «sono richiesti alimenti», consente di ritenere che il regolamento (CE) n. 4/2009 è destinato a trovare applicazione anche nel caso in cui non esista ancora una decisione che accerti l'esistenza dell'obbligo, ma, solo, sia stata formulata, davanti al medesimo giudice cui è richiesto (anche in via incidentale) l'accertamento dei presupposti per l'esistenza dell'obbligazione alimentare, la domanda di alimenti. Sul punto, peraltro, la formula adoperata dal regolamento in esame costituisce esplicitazione di un principio che, come a breve si dirà, la Corte di giustizia aveva già affermato con riferimento all'art. 5.2 della Convenzione di Bruxelles.

Ancora, il considerando 14 precisa che, ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, è opportuno che sia considerato creditore anche l'ente pubblico il quale ha il diritto di agire per conto di un creditore di alimenti o il diritto di richiedere il rimborso di prestazioni erogate in favore del creditore in luogo degli alimenti. A tali condizioni l'ente pubblico, prosegue il considerando in esame, dovrebbe fruire dei medesimi servizi e dello stesso patrocinio a spese dello Stato assicurati al creditore-persona fisica.

Ponendo il considerando 14 una valutazione di opportunità relativa alla sola domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, in dottrina (Villata, 2011, 743-4) si è escluso che l'ente pubblico possa invocare i titoli di giurisdizione contemplati dal regolamento (CE) n. 4/2009. Quantomeno ove il fondamento e le modalità di esercizio dell'azione di regresso vadano rinvenute in un'attività iure privatorum (e non iure imperii), la dottrina da ultimo citata ritiene che l'ente pubblico debba avvalersi dei titoli di giurisdizione contemplati dal regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi, regolamento UE n. 1215/12), atteso che tale soggetto non versa in quella posizione di disparità economica rispetto al debitore che giustifica la deroga al pur generale foro del domicilio del convenuto. In senso più ampio, si veda tuttavia quanto si dirà in sede di esame dell'art. 64 del regolamento.

Anche con riferimento alla delimitazione dell'obbligazione alimentare sotto il profilo soggettivo la Corte di giustizia ha svolto un ruolo chiarificatore particolarmente importante, ricorrendo sovente ad un'interpretazione autonoma delle norme.

Chiamato a precisare se, con riferimento all'art. 5.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (che, in relazione all'obbligazione alimentare, prevedeva il foro del domicilio o della residenza abituale del creditore), il previo ottenimento di una decisione giudiziaria che ordina il pagamento di una prestazione alimentare sia presupposto di procedibilità di una causa di alimenti, il giudice di Lussemburgo (Corte giustizia CE, 20 marzo 1997, C-295/95, Farrell c. Long) ha affermato che la ratio dell'articolo scrutinato (da rinvenire nell'esigenza di tutelare la parte debole del procedimento in materia di alimenti) deve ritenersi rispettata anche nel caso in cui ancora non vi sia un provvedimento di accertamento dell'obbligazione. Peraltro (ma, sulla base di quanto sopra affermato, l'argomento può ritenersi ormai superato alla luce della lettera dell'art. 2.1, nn. 10 e 11, regolamento CEn. 4/2009), la Corte ha anche osservato come l'art. 5.2 della Convenzione, nel far riferimento al «creditore di alimenti» non pone alcuna distinzione tra colui che è già riconosciuto titolare di un diritto agli alimenti e colui che tale riconoscimento ancora non ha conseguito.

Ancora, sempre nella vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ma la soluzione deve ritenersi analoga nel contesto normativo attualmente in vigore), la Corte di giustizia (Corte giustizia CE, 15 gennaio 2004, C-433/01, Freistaat Bayern c. Blijdenstein che richiama anche Corte giustizia CE 14 novembre 2002, C-271/00, Gemeente Steenbergen c. Baten e la citata decisione sul caso Farrell) ha ritenuto che la nozione di «materia civile» comprenda un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona. Tale decisione si muove nella stessa direzione di quella dottrina sopra citata per la quale l'ente pubblico che agisca in regresso può invocare l'applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 solo ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari (considerando 14), non anche con riferimento ai titoli di giurisdizione; del resto, prosegue il giudice di Lussemburgo con la decisione del caso Freistaat Bayern, il giudice del foro del convenuto è in posizione di prossimità quanto alla verifica delle condizioni patrimoniali del debitore.

L'autorità giurisdizionale

Merita un cenno, specie alla luce dei problemi che, come si dirà, possono sorgere con riferimento all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, la nozione di autorità giurisdizionale accolta dal regolamento.

Nozione che, stante l'esigenza di tener conto delle peculiarità di tutti gli ordinamenti nazionali, risulta particolarmente ampia, ricomprendendo non solo autorità giudiziarie quali tradizionalmente intese nell'ordinamento interno, ma, anche, autorità amministrative competenti — secondo i singoli ordinamenti nazionali — in materia di obbligazioni alimentari; tanto sempre che siano garantiti l'imparzialità dell'autorità (ciò che, evidentemente, presuppone adeguate garanzie quanto alla composizione dell'organo amministrativo), il diritto di audizione delle parti (che assume un rilievo fondamentale anche nella prospettiva dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), la possibilità di impugnare le decisioni amministrative avanti all'autorità giudiziaria e l'equiparazione, quanto all'efficacia, della decisione amministrativa rispetto a quella dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Secondo quanto risulta dall'allegato X al regolamento (CE) n. 4/2009, le autorità amministrative cui fa riferimento l'art. 2.2 sono: per la Finlandia, il dipartimento degli affari sociali («Sosiaalilautakunta/Socialnämnd»), per la Svezia, l'autorità di esecuzione («Kronofogdemyndigheten»), per il Regno Unito, quanto all'Inghilterra, Galles e Scozia, la commissione per le prestazioni alimentari nei confronti dei figli e l'esecuzione («Child Maintenance and Enforcement Commission» — CMEC) e, quanto all'Irlanda del Nord, il ministero dello sviluppo sociale dell'Irlanda del Nord («Department for Social Development Northern Ireland» — DSDNI).

Bibliografia

Bariatti, Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni, in Riv. dir. int.. priv. e proc. 2006, 376 ss.; Pocar - Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2009, 805 ss.; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss..

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