Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 8 - Limitazione dell’azione

Giuseppe Fiengo

Limitazione dell’azione

1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità dell’articolo 4;

b) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui all’articolo 5;

c) qualora l’autorità competente dello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o

d) qualora la decisione emessa nello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.

Inquadramento

Subito dopo aver dettato le disposizioni (artt. 3-7) attributive della competenza, il regolamento (CE) n. 4/2009 pone anche una norma negativa della giurisdizione con riferimento alle domande di revisione dell'obbligazione alimentare.

L'articolo 8 preclude infatti (in via generale e salve le eccezioni sulle quali si tornerà a breve) al debitore la possibilità di proporre un'azione di modifica della decisione o di ottenere una nuova decisione in un altro Stato membro sino a quando il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione. Tale preclusione opera tanto nel caso in cui la prima decisione sia stata emessa dal giudice di uno Stato membro quanto nell'ipotesi in cui la prima decisione sia stata pronunciata dal giudice di uno Stato (non membro) parte della Convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

La disposizione costituisce un'ulteriore novità rispetto al regolamento (CE) n. 44/2001 il quale, non accogliendo il principio della perpetuatio iurisdictionis fatto proprio dalla norma qui in esame, imponeva di radicare la giurisdizione in ordine alla nuova domanda alimentare sulla base dei criteri generali previsti dallo stesso regolamento (CE) n. 44/2001.

Fondamento, operatività e presupposti della disposizione

Molteplici sono gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario mediante la previsione della perpetuatio iurisdictionis contemplata all'art. 8 del regolamento (CE) n. 4/2009.

La norma trova fondamento, innanzitutto, in quella tutela del creditore di alimenti che, come già visto sotto molteplici profili, traspare dal complessivo tenore del regolamento in esame. Accanto a tale (evidente) obiettivo, l'art. 8 tende anche a realizzare il miglior coordinamento tra giudizi successivi, dovendo ritenersi che il giudice che si è pronunciato per primo sulla domanda sia anche quello meglio in grado di verificare, in presenza di una modifica dei presupposti di fatto, l'opportunità di una successiva modifica della decisione originaria (Pesce, 2013, 156). Da ultimo, la disposizione in esame è stata adottata anche allo scopo di garantire un adeguato coordinamento con la convenzione dell'Aia del 2007 la quale, all'art. 18 (unica norma della convenzione che — sia pure in negativo — disciplina la giurisdizione), contiene una disposizione speculare a quella qui esaminata. In difetto di una simile norma di coordinamento, l'art. 18 della convenzione dell'Aia avrebbe infatti — si è osservato — potuto interferire con l'operatività dei criteri generali di giurisdizione, precludendone l'applicazione quanto alle azioni di modifica di decisioni pronunciate in uno Stato membro contraente della convenzione (Pocar — Viarengo, 2009, 820).

L'art. 8, teso come detto a tutelare il creditore di alimenti, è destinato ad operare solo nel caso in cui la domanda di modifica sia proposta da parte del debitore; la disposizione, ulteriore espressione di una discriminazione tra le posizioni processuali delle parti (Pesce, 2013, 156), è pertanto destinata a precludere al debitore-attore l'accesso ai fori generali contemplati all'art. 3 lettere c) e d). Il legislatore attribuisce quindi maggior rilievo al nesso esistente tra domanda originaria e domanda successiva, rispetto a quello di accessorietà pur esistente (alla luce, appunto, delle norme da ultimo citate) tra domanda alimentare da un lato e domanda sullo status coniugale o sulla responsabilità genitoriale dall'altro (Pesce, 2013, 159).

La perpetuatio iurisdictionis, come anticipato, non opera invece nell'ipotesi in cui la domanda di modifica sia proposta dal creditore; in tale caso la giurisdizione sarà infatti individuabile alla luce dei criteri generali previsti dal regolamento (CE) n. 4/2009.

Ancora, come si è osservato (Pesce, 2013, 159), la norma in esame impedisce che il giudice di uno Stato membro possa conoscere una domanda di modifica di una precedente decisione adottata dal giudice di uno Stato non membro, ma parte della convenzione dell'Aia del 2007 nel quale il creditore sia abitualmente residente. In un simile caso, infatti, l'art. 8 impedisce non solo l'applicabilità dei titoli di giurisdizione previsti alle lettere c) e d) dell'art. 3 (non sono applicabili le lettere a e b del medesimo articolo poiché il creditore-convenuto non è, per definizione, residente in uno Stato membro), ma, anche, l'operatività dei fori sussidiari contemplati agli articoli 6 e 7.

Un simile meccanismo, prosegue l'autore da ultimo citato, consente di realizzare un «compiuto coordinamento» tra il regolamento e la convenzione (avuto riguardo, in particolare, al citato art. 18 della stessa). Per effetto del segnalato carattere universale del regolamento, potrebbero infatti esservi casi in cui, con riferimento ad una medesima domanda di modifica di una precedente decisione, vi sia la giurisdizione tanto di un giudice di uno Stato membro, quanto di un giudice di uno Stato (non membro) parte della convenzione. Ebbene, tramite l'art. 8, il legislatore europeo ha realizzato un arretramento della giurisdizione dei propri giudici nei casi in cui la convenzione dell'Aia richiede al giudice di uno Stato terzo (rispetto all'Unione) di estendere la propria cognizione alle eventuali domande (proposte dal debitore) di modifica di una precedente decisione adottata dal giudice del medesimo Stato terzo (Pesce, 2013, 160-161); tanto al fine di evitare un contrasto tra decisioni adottate sulla base di strumenti normativi differenti e destinato ad essere composto in sede di esecuzione.

Due sono i presupposti richiesti dall'art. 8.1.

La norma richiede, innanzitutto, che sia già stata adottata una decisione da parte della competente autorità di uno Stato membro o di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 2007.

Ancora, è necessario che il creditore risieda abitualmente nello Stato dell'autorità che ha emesso la decisione.

Con riferimento al secondo presupposto si è osservato (Pesce, 2013, 157-158) come la lettera della norma non sia del tutto chiara in ordine alla possibilità di accertare la coincidenza tra lo Stato della decisione e lo Stato della residenza abituale del creditore (solo) nel momento in cui il debitore promuova la domanda di modifica della decisione ovvero in ordine alla necessità che una simile coincidenza sussista già al momento della proposizione della prima domanda (all'esito della quale è stata adottata la decisione che il debitore intende modificare). In favore della prima soluzione depone sotto il profilo letterale, l'impiego del tempo presente.

Limiti di operatività della perpetuatio iurisdictionis

Il secondo paragrafo dell'art. 8 esclude la preclusione posta al paragrafo precedente nel caso in cui vi sia una proroga espressa (lett. a)) o tacita (lett. b)) della giurisdizione, nel caso in cui la competente autorità dello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova (lett. c)) o, infine, allorquando la decisione emessa nello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro nel quale è prevista l'azione per la modifica della decisione o per ottenerne una nuova (lett. d)).

Anche con riferimento ai casi di mancata operatività della disposizione contenuta al primo paragrafo l'articolo 8 contiene una previsione speculare a quella dell'art. 18 (paragrafo 2) della convenzione dell'Aia del 2007.

Le ipotesi contemplate alle letterea) eb) consentono di superare la preclusione prevista dall'art. 8.1 in presenza di una manifestazione di volontà (espressa o tacita) di entrambe le parti. La ratio della perpetuatio iurisdictionis (la tutela del creditore di alimenti) viene in altri termini meno allorquando lo stesso creditore ritenga che il foro diverso rispetto a quello dello Stato d'origine non sia, di per sé, pregiudizievole ai propri diritti.

Peraltro, se l'art. 18.2 della convenzione dell'Aia del 2007 precisa (alla lettera a)) che la perpetuatio iurisdictionis non si applica per il caso di controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di «persone diverse dai figli» qualora le parti si siano accordate per iscritto sulla competenza dell'altro Stato contraente, l'art. 8.2 del regolamento (CE) n. 4/2009 non contiene un analogo esplicito riferimento alle controversie relative a persone diverse dai figli. Tale differente formulazione si giustifica in considerazione del fatto che già l'art. 4 (al paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 4/2009 esclude la possibilità di proroga espressa della giurisdizione con riferimento alle controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni. Ne discende, alla luce del combinato disposto degli artt. 8.2 lett. a) e 4.3 del regolamento in esame, che la perpetuatio iurisdictionis è destinata ad operare nel caso di controversia relativa ad obbligazione alimentare da eseguirsi in favore di un minore.

Perplessità sussistono invece quanto alla possibilità di derogare all'art. 8.1 mediante una proroga tacita della giurisdizione ogni volta che la controversia abbia ad oggetto un'obbligazione alimentare nell'interesse di un minore (sul punto si rinvia a quanto osservato con riferimento all'art. 5 del regolamento).

Le ipotesi contemplate alle letterec) ed) dell'art. 8.2 (speculari a quelle regolate all'art. 18.2, lett. c) e d) della convenzione dell'Aia del 2007) trovano invece il proprio fondamento nella necessità di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva(artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo); tutela che è destinata ad esser preclusa nel caso in cui vi siano ostacoli nella proposizione della domanda avanti al giudice dello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia o allorquando la decisione emessa nello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l'azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.

Le lettere c) e d) sono pertanto tese ad evitare ipotesi di diniego di giustizia.

Corte giustizia UE, 15 febbraio 2017, C-499/15, W, V c. X, ha statuito che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta infatti ai giudici di quest'ultimo Stato membro.

Bibliografia

Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; Giacomelli, La competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari, in Sangiovanni (a cura di), Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014; Milano, 2010; Pesce, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, Roma, 2013; Pocar - Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2009, 805 ss.; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss..

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