Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 14 - Provvedimenti provvisori e cautelariProvvedimenti provvisori e cautelari I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. InquadramentoL'esigenza di assicurare una tutela effettiva (anche) in materia alimentare ha indotto il legislatore europeo ad attribuire il potere di adottare provvedimenti provvisori e cautelari oltre che al giudice competente per il merito (pacifico essendo il carattere inerente della competenza cautelare rispetto a quella di merito), anche al giudice di uno Stato membro diverso da quello competente per il merito. La formula dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 4/2009 è speculare a quella dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi, art. 35, regolamento UE n. 1215/2012), ma assai più generica (con tutti i problemi che, come si vedrà, ne derivano) di quella contenuta all'art. 20 del regolamento (CE) n. 2201/2003. Tale ultima disposizione infatti, oltre ad individuare i criteri di collegamento in presenza dei quali è possibile rinvenire la giurisdizione cautelare esorbitante (presenza nello Stato non competente per il merito delle persone o dei beni in relazione ai quali il provvedimento deve produrre effetti), si preoccupa anche di individuare un momento (l'adozione — da parte del giudice competente a conoscere del merito — dei provvedimenti ritenuti appropriati) oltre il quale il provvedimento cautelare esorbitante non può più produrre effetti. Pur non facendovi il legislatore alcun riferimento sotto il profilo letterale, l'art. 14 presuppone la ricorrenza di un requisito di urgenza, essendo il provvedimento provvisorio e cautelare destinato ad assicurare una tutela strumentale a quella di merito e non potendo quindi lo stesso esplicare i propri effetti oltre l'adozione della decisione di merito. In dottrina (Pesce, 2013, 167), con specifico riferimento all'obbligazione alimentare, si è ritenuto che la disposizione in esame sia destinata a trovare applicazione specialmente ove il creditore versi in una situazione di particolare necessità ed intenda quindi conseguire (dal giudice non competente — ai sensi degli artt. 3 e seguenti del regolamento — per il merito, ma che si trovi nello Stato munito di un collegamento effettivo con l'oggetto del provvedimento provvisorio e cautelare, v. infra) in tempi ridotti una somma a titolo di provvisionale. Il foro facoltativo per i provvedimenti provvisori e cautelariCon disposizione dalla portata assai ampia, l'art. 14 del regolamento (CE) n. 4/2009 si limita a prevedere la possibilità di richiedere provvedimenti provvisori o cautelari disciplinati dallo Stato membro anche ove il giudice richiesto della cautela non sia competente a conoscere del merito della controversia (il giudice competente per il merito può, invece, pacificamente, emettere anche provvedimenti cautelari secondo quanto del resto precisato pure da Corte giustizia CE, 27 aprile 1999, C-99/97, Mietz c. Intership Yachting Sneek BV). Una simile possibilità, pur in contrasto con le esigenze di certezza e prevedibilità del foro che sono alla base delle nome che pongono i titoli di giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, si giustifica alla luce della rilevanza che la tutela cautelare può assumere nella prospettiva di una tutela giudiziale effettiva. La genericità della norma pone problemi (si pensi, ad esempio, alla stessa nozione di provvedimento cautelare accolta o alla individuazione del giudice competente per la cautela o, ancora, al momento della cessazione degli effetti del provvedimento cautelare) di non poco conto che la Corte di giustizia è stata chiamata ad affrontare ormai da tempo con riferimento, in particolare, alla convenzione di Bruxelles del 1968 ed al regolamento (CE) n. 44/2001. Anche in considerazione dell'esigenza di apprestare una tutela giudiziale effettiva, deve ritenersi che il provvedimento cautelare possa essere chiesto al giudice dello Stato nel quale le misure sono destinate a produrre i propri effetti (Carbone — Tuo, 2016, 260 ss.). In dottrina, con riferimento al regolamento (UE) n. 1217/2012 (ma, stante l'identica formulazione della disposizione qui in esame, altrettanto deve ritenersi valga anche per il regolamento CE n. 4/2009) si è condivisibilmente ritenuto che la lettera della norma non limita l'operatività delle disposizioni nazionali in materia di provvedimenti cautelari, ma, anzi, ne garantisce (fermo il rispetto del principio di effettività) validità ed efficacia nello spazio giudiziario europeo (Carbone — Tuo, 2016, 263). Alla luce delle norme dell'ordinamento nazionale del giudice richiesto della cautela, pertanto, dovranno essere individuati, tra l'altro, tanto il giudice territorialmente competente, quanto le misure (ed i relativi presupposti) adottabili (Carbone — Tuo, 2016, 263). Sotto tale profilo si è ritenuto che, nel verificare la ricorrenza del requisito del fumus boni juris, il giudice della cautela potrebbe tenere in considerazione la valutazione già compiuta dal giudice straniero competente per il merito. In ogni caso, il giudice della cautela dovrebbe provvedere sulla base della lex causae che, verosimilmente, sarà posta alla base della decisione di merito. Ove tuttavia i tempi necessari per l'accertamento del contenuto del diritto straniero (non anche di norme dell'Unione) siano eccessivamente lunghi, la necessità di salvaguardare le ragioni d'urgenza potrà giustificare l'adozione di provvedimenti cautelari sulla base del diritto del foro (Salerno, 2015, 304 ss.). Ancora, in assenza di specifica previsione (contenuta invece nel regolamento CE n. 2201/2003 all'art. 20.2), si è ritenuto (Salerno, 2015, 306) che l'efficacia temporale della misura cautelare emessa dal foro esorbitante debba essere individuata sulla base della legge nazionale del giudice richiesto della cautela (in Italia assumerà quindi rilievo l'art. 669-novies c.p.c.). Nell'interpretare l'art. 24 della convenzione di Bruxelles del 1968, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto che il giudice dello Stato contraente ove sono situati i beni oggetto del provvedimento cautelare richiesto è quello più qualificato a valutare le circostanze rilevanti ai fini della concessione o del diniego della cautela o alla determinazione delle modalità e delle condizioni che dovranno essere rispettate per garantire il carattere provvisorio e cautelare dei provvedimenti concessi (Corte giustizia CE, 31 maggio 1980, C-125/79, Bernard Denilauer c. snc Couchet Freres). Nello stesso senso, con la decisione 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-line, la Corte di giustizia ha ribadito che la concessione di provvedimenti cautelari o provvisori è subordinata all'esistenza di un effettivo nesso di collegamento tra l'oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato del giudice adito per la cautela. Ancora, sempre con la citata decisione Denilauer, la Corte di Lussemburgo ha osservato non solo che possono circolare (nel rispetto del regime semplificato previsto dalla convenzione di Bruxelles del 1968) esclusivamente i soli provvedimenti cautelari emessi nel rispetto del contraddittorio e preventivamente comunicati, ma, anche, che il giudice della cautela deve adottare tutti gli accorgimenti (ad esempio, limitazione nel tempo di eventuali autorizzazioni concesse) necessari per garantire il carattere provvisorio o cautelare del provvedimento emesso. Procedimento cautelare e litispendenza rispetto al procedimento di meritoPur essendo stato reso in sede di interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 risulta applicabile anche con riferimento al regolamento (CE) n. 4/2009 il principio affermato dalla Corte di giustiziaUE (9 novembre 2010, C-296/10, Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez) secondo il quale deve in linea di massima escludersi la litispendenza tra la domanda proposta innanzi al giudice di uno Stato membro e tesa al conseguimento di un provvedimento provvisorio e la domanda proposta avanti al giudice di altro Stato membro e tesa ad ottenere una pronuncia di merito. La norma (art. 20 del regolamento CE n. 2201/2003, ma, altrettanto deve dirsi anche con riferimento all'art. 14 del regolamento qui in esame) che disciplina i provvedimenti provvisori e cautelari non può infatti essere intesa come disposizione che attribuisce una competenza di merito; la stessa, del resto, non preclude la proposizione di una domanda innanzi al giudice competente per il merito. La Corte non è stata tuttavia inconsapevole del fatto che l'instaurazione di un procedimento sommario in luogo di uno di merito può esser conseguenza delle peculiarità del diritto interno dello Stato membro che potrebbe imporre la proposizione di un procedimento sommario prima dell'introduzione del giudizio di merito. Proprio con riferimento a tale ipotesi il giudice di Lussemburgo si premura di osservare che la litispendenza deve essere accertata confrontando le domande proposte dagli attori nei giudizi simultaneamente pendenti. In particolare, il giudice successivamente adito dovrà escludere l'esistenza della litispendenza ove, alla luce dell'oggetto della domanda proposta innanzi al giudice per primo adito, sia manifesto che la domanda non giustifichi una competenza di merito. Ove invece, dalle richieste dall'attore o dagli elementi di fatto risultanti dalla domanda proposta innanzi al giudice preventivamente adito risulti che tale domanda, pure tesa solo a ottenere provvedimenti provvisori, è proposta avanti al giudice prima facie competente a conoscere del merito, il giudice successivamente adito deve sospendere il giudizio sino all'accertamento della competenza da parte del primo giudice, ferma (dovrebbe ritenersi anche nel regime del regolamento CE n. 4/2009) la possibilità per il giudice successivamente adito di adottare eventuali provvedimenti provvisori. Peraltro, conclude la Corte, l'esistenza di un provvedimento provvisorio che non precisi che il giudice che lo ha adottato è competente anche per il merito non costituisce di per sé elemento idoneo ad escludere la litispendenza; spetta piuttosto al giudice successivamente adito verificare d'ufficio se la decisione del primo giudice fosse solo preliminare ad un'ulteriore decisione adottata sulla base di una cognizione non più caratterizzata dall'urgenza. BibliografiaCarbone - Tuo, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012, Torino, 2016; Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; Giacomelli, La competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari, in Sangiovanni (a cura di), Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014; Pesce, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, Roma, 2013; Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione), Padova, 2015; Salerno, Necessità di un coordinamento nello spazio giudiziario europeo tra provvedimenti cautelari stranieri esorbitanti e competenza cautelare del giudice di merito, in Riv. dir. internaz. 2003. |