Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 17 - Abolizione dell’exequatur

Giuseppe Fiengo

Abolizione dell’exequatur

1. La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.

Inquadramento

Le norme contenute nella Sezione 1 del Capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 sono tese, nella prospettiva di massima tutela del creditore, ad assicurare una quanto mai semplice ed immediata realizzazione dei crediti risultanti da una decisione giudiziaria, nonché (per effetto del rinvio contenuto all'articolo 48) da transazioni giudiziarie e atti pubblici esecutivi.

Sotto questo profilo, il regolamento (CE) n. 4/2009 si pone nel solco degli strumenti più evoluti di cooperazione giudiziaria. Una disciplina che assicura l'esecuzione immediata delle decisioni è infatti contenuta anche nel regolamento (CE) n. 2201/2003 quanto all'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita (art. 41), nel regolamento (CE) n. 805/2004 (art. 5), nel regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (art. 19) e nel regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (art. 20).

Peraltro, rispetto ad alcuni degli strumenti appena elencati, quello qui in esame presenta profili di ancora maggiore innovatività.

Basti pensare, ad esempio, che il regolamento (CE) n. 805/2004, pur escludendo controlli «a valle» (da esercitarsi, cioè, nello Stato d'esecuzione) prevede pur sempre un controllo «a monte» demandato al giudice dello Stato d'origine chiamato a rilasciare la certificazione che attribuisce alla decisione la natura di titolo esecutivo europeo (Castellaneta — Leandro, 2009, 1095). Il regolamento (CE) n. 4/2009 prevede invece, quale unico controllo ab origine cui è tenuto il giudice che ha emesso la decisione, la verifica della ricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento per il caso in cui il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso da quello del foro, non sia comparso (Castellaneta — Leandro, 2009, 1096).

Riconoscimento della decisione emessa nello Stato d'origine

Ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 17, la decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 è riconosciuta automaticamente (senza cioè necessità di ricorrere ad una particolare procedura).

Nel sistema delineato dal regolamento (CE) n. 44/2001, come visto, è possibile, secondo modalità e tempi diversi, contestare l'esistenza delle condizioni di riconoscimento, pur essendo, ai sensi dell'art. 33.1, le decisioni emesse in uno Stato membro riconosciute negli altri Stati membri senza necessità di ricorrere ad alcun procedimento. In particolare, chi intenda portare ad esecuzione il titolo potrà proporre una domanda tesa ad accertare (con pronuncia avente effetti panprocessuali) l'inesistenza di cause ostative al riconoscimento. Ancora, la parte nei confronti della quale si intenda eseguire il titolo e che abbia ricevuto la notifica della dichiarazione d'esecutività nello Stato dell'esecuzione, potrà, mediante l'opposizione disciplinata all'art. 43, far valere la mancanza delle condizioni previste agli articoli 34 e 35.

Simili possibilità sono invece (limitatamente alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007) precluse nel sistema del regolamento (CE) n. 4/2009 il quale, sempre all'articolo 17.1, esclude la possibilità di proporre opposizione avverso il riconoscimento (automatico) della decisione.

Tale preclusione risulta particolarmente forte ove si consideri che, sia pur limitatamente agli Stati vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, il giudice dello Stato dell'esecuzione non potrà precludere l'esecuzione della decisione neppure ove la stessa risulti in contrasto con l'ordine pubblico.

Massima è quindi, sotto tale profilo, la compressione delle garanzie dell'equo processo che il legislatore europeo ha realizzato pur di assicurare la pronta soddisfazione del credito alimentare.

Non a caso, proprio il profilo da ultimo evocato è stato oggetto di contrastanti valutazioni da parte della dottrina.

Taluno ha osservato che la mancata operatività del limite dell'ordine pubblico è bilanciato, con riferimento alla decisione sostanziale, dalla uniformità delle regole applicabili agli Stati vincolati dal protocollo (regole le quali, tra l'altro, contemplano in via diretta il limite dell'ordine pubblico — si veda l'articolo 13 del protocollo sulla legge applicabile al quale fa rinvio l'articolo 15 del regolamento); uniformità che nel disegno del legislatore europeo è il presupposto per l'abolizione dell'exequatur (Villata, 2011, 773). La stessa autrice da ultimo citata ha, in ogni caso, rilevato che il bilanciamento non vale a realizzare un pieno riequilibrio delle garanzie processuali, forse un po' sbrigativamente o ottimisticamente sacrificate a garanzia dell'effettivo recupero dei crediti alimentari.

Il regime di circolazione delle decisioni disciplinato alla sezione 1 del capo IV del regolamento in esame ha destato invece minori preoccupazioni in quanti hanno ritenuto che la tutela del nucleo minimo dei principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri può ritenersi pur sempre assicurata tanto sulla base delle regole processuali uniformi dettate dallo stesso regolamento al momento della costituzione del contraddittorio, quanto attraverso il riesame disciplinato all'articolo 19 dello strumento di cooperazione giudiziaria in esame (Castellaneta — Leandro, 2009, 1096).

Da ultimo, si è affermato che la possibilità, per il tramite della circolazione di una decisione straniera, di introdurre nell'ordinamento dello Stato dell'esecuzione una decisione emessa sulla base di rapporti che, nello Stato richiesto, non rientrano tra i rapporti dai quali derivano obblighi alimentari potrebbe essere limitata, in sede di accertamento della pretesa, in applicazione dell'art. 6 del protocollo dell'Aia del 2007 (Pocar — Viarengo, 2009, 824). Peraltro, fermo restando che, come chiarito dall'articolo 22 del regolamento, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari non comporta, in alcuna misura, il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità costituente presupposto dell'obbligazione alimentare, deve rilevarsi come, secondo quanto già osservato in sede di esame dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, il limite dell'ordine pubblico che potrebbe venire in rilievo dovrebbe essere apprezzato essenzialmente in una dimensione patrimoniale e sarebbe quindi destinato ad avere uno spazio applicativo assai ridotto.

Esecutività della decisione emessa nello Stato d'origine

Ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 17, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 che sono esecutive nello Stato d'origine sono parimenti esecutive anche nello Stato membro richiesto senza necessità di una dichiarazione che attesti l'esecutività.

Sotto tale profilo, pertanto, il regolamento in esame si distingue dal regolamento (CE) n. 44/2001 (che — artt. 38 ss.- prevede la necessità di una dichiarazione di esecutività della decisione straniera), avvicinandosi, invece, al modello accolto dal regolamento (CE) n. 805/2004 (art. 5).

Conseguentemente, in caso di decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo, i caratteri dell'esecutività dipenderanno dalle norme processuali dello Stato d'origine, ma la forza esecutiva, alla stregua di tali norme acquisita, è imposta dal regolamento (CE) n. 4/2009 a tutti gli Stati membri ove la decisione debba essere eseguita.

Peraltro, come si è già detto in sede di commento dell'art. 16, discusso, in dottrina, è il regime di circolazione di una decisione adottata da uno Stato membro vincolato dal protocollo in uno Stato membro non vincolato dal medesimo protocollo. Ed infatti, come osservato, secondo alcuni autori (Pesce, 2013, 318; Villata, 2011, 770-771), la lettera degli artt. 16 e 17 del regolamento in esame, impone di ritenere che l'esecutività delle decisioni adottate in uno Stato non vincolato dal protocollo debba essere valutata, nello Stato membro (vincolato dal protocollo) richiesto sulla base delle norme contenute nella sezione 2 del capo IV, mentre le decisioni adottate in Stati membri vincolati dal protocollo dovrebbero essere ritenute immediatamente esecutive (anche) negli Stati membri che dal medesimo protocollo del 2007 non siano vincolati. In una diversa prospettiva si è invece segnalato che, pur facendo l'articolo 16 riferimento ad un vincolo del protocollo per lo Stato membro d'origine della decisione, la strumentalità delle norme di conflitto comuni rispetto alla semplificazione della circolazione delle decisioni impone di ritenere che le norme della sezione 1 del Capo IV siano applicabili nei limiti in cui anche lo Stato membro dell'esecuzione sia vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 (Castellaneta — Leandro, 2009, 1091); ne discende, secondo questa impostazione, che la decisione adottata in uno Stato vincolato dal protocollo, ma destinata ad essere eseguita in uno Stato membro non vincolato dal medesimo protocollo dovrà, (anche) quanto al profilo dell'esecutività, essere soggetta alle disposizioni contenute nella sezione 2 del capo IV del regolamento in materia di obbligazioni alimentari.

Bibliografia

Corrao, Il diritto internazionale privato e processuale europeo in materia di obbligazioni alimentari, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, 3; Pancaldi, La disciplina processualcivilistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento Ce n. 4 del 2009, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010; Pesce, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, Roma, 2013; Pocar - Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2009, 805 ss.; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss.

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