Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 23 - Riconoscimento

Giuseppe Fiengo

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Inquadramento

Meno innovativa (rispetto a quella contenuta nella Sezione 1 del Capo IV) si presenta la disciplina del riconoscimento, dell'esecutività e dell'esecuzione delle decisioni emesse in Stati membri che non siano vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007.

La mancanza di una comune regolamentazione dei criteri di individuazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari ha indotto il legislatore europeo a prevedere un regime di circolazione delle decisioni caratterizzato da un possibile controllo intermedio da parte delle autorità dello Stato richiesto; controllo che potrà essere esercitato nel caso in cui sorga contestazione in ordine alla riconoscibilità della decisione ovvero nel caso in cui la stessa debba essere eseguita coattivamente.

Il regime accolto dal regolamento (CE) n. 4/2009 ricalca, nella sostanza, quello già fatto proprio dal regolamento (CE) n. 44/2001. «Microscopiche» (Querzola, 2011, 163) differenze tra i due regolamenti sono ravvisabili nell'introduzione, nel corpo dell'art. 24 dello strumento di cooperazione giudiziaria qui in esame (che, come si dirà, ricalca i motivi di rifiuto di riconoscimento già previsti dall'art. 34 del regolamento CE n. 44/2001) di un secondo paragrafo in base al quale non si considera decisione inconciliabile ai sensi delle lettere c) e d) quella che abbia per effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari (disposizione che rievoca quella resa, in materia di diniego dell'esecuzione, all'art. 21.2 del regolamento del 2009) e nella previsione, all'art. 28, della possibilità che la domanda di dichiarazione di esecutività sia corredata «se del caso» dalla traslitterazione o traduzione del contenuto del modulo a tale fine previsto. Differenze più consistenti, almeno nella prospettiva del legislatore europeo (Querzola, 2011, 163), sono invece rinvenibili con riferimento ai termini (la cui violazione non è in ogni caso sanzionata) entro i quali i giudici sono chiamati ad adottare la decisione di esecutività ai sensi dell'art. 30 ed a decidere sui ricorsi proposti ai sensi degli artt. 32 e 33 del regolamento in materia di obbligazioni alimentari.

Per effetto della c.d. “Brexit” nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione (art. 67.2 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica).

L’efficacia, in Italia, delle decisioni adottate nel Regno Unito all’esito di procedimenti instaurati dopo il 1° gennaio 2021 è invece disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia; Convenzione cui il Regno Unito ha aderito il 28 settembre 2020 (ferma l’applicabilità di norme più favorevoli, secondo quanto previsto dall’52 della stessa Convenzione).

La portata del riconoscimento delle decisioni in materia alimentare emesse in Stati membri non vincolati

In modo speculare a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 44/2001, l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 4/2009 dispone che le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sono, negli altri Stati membri, riconosciute automaticamente (senza cioè necessità di uno specifico giudizio di delibazione diretto al recepimento dei loro effetti), sempre che il riconoscimento non sia contestato ovvero non sia necessario procedere all'esecuzione.

Pur se in misura minore rispetto a quanto accade per le decisioni adottate da Stati membri vincolati dal protocollo del 2007 sulla legge applicabile (decisioni per le quali, come detto, è previsto come automatico non solo il riconoscimento, ma anche l'esecutività della decisione quale disciplinata nello Stato d'origine — cfr. art. 17), anche le norme della sezione 2 del capo IV del regolamento in materia di obbligazioni alimentari sono espressione del favor verso la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo. Favor confermato, tra l'altro, dal fatto che la norma sul riconoscimento (analogamente all'art. 33 del regolamento CE n. 44/2001) si limita a prevedere solo dei requisiti ostativi alla riconoscibilità, con la conseguenza che opera una vera e propria presunzione di automatica ricezione della decisione di merito; presunzione superabile solo con la dimostrazione della ricorrenza di un requisito ostativo (D'Alessandro, 2007, 46 — 47) da accertarsi con sentenza definitiva (Salerno, 2003, 229).

L'analogia, con riguardo al profilo in esame, tra gli strumenti di cooperazione giudiziaria sopra citati consente di ritenere validi anche in relazione al regolamento (CE) n. 4/2009 gli approdi ai quali è giunta attenta dottrina che ha analizzato il regolamento (CE) n. 44/2001.

Così può ritenersi che anche il regolamento (CE) n. 4/2009 individui, quale oggetto del riconoscimento, la pronuncia straniera intesa quale atto di natura processuale e, pertanto, quale atto idoneo a produrre un'efficacia di accertamento ed a porre un vincolo processuale (positivo o negativo) per i giudici degli Stati nei quali la decisione circola (D'Alessandro, 2007, 48 — 49 alla quale si rinvia anche per l'approfondimento tra la tecnica del riconoscimento del giudicato straniero quale atto sostanziale e la tecnica del riconoscimento del giudicato straniero quale atto processuale).

Ancora, il riconoscimento comporta l'estensione dell'efficacia della sentenza straniera nel foro richiesto, indipendentemente dal titolo di giurisdizione in base al quale si è pronunciato il giudice dello Stato d'origine (Salerno, 2003, 232); ne discende che l'efficacia di accertamento della decisione emessa dal giudice di un altro Stato membro sarà, nello Stato richiesto, analoga, quanto ailimiti oggettivi, soggettivi e temporali, a quella esistente nello Stato d'origine (D'Alessandro, 2007, 121; Salerno, 2003, 230 ss.). Senza dubbio, una simile estensione dell'efficacia è destinata ad operare anche con riferimento alle statuizioni condannatorie (D'Alessandro, 2007, 127).

Da ultimo, deve rilevarsi come ai fini del riconoscimento automatico non sia necessario che la decisione straniera sia passata in giudicato nell'ordinamento d'origine (Salerno, 2003, 230). Tanto è a dirsi anche ove sia esperito in via principale il procedimento teso a contestare il riconoscimento; infatti l'art. 26 del regolamento (CE) n. 4/2009, in modo speculare all'art. 38 del regolamento (CE) n. 44/2001, consente di richiedere l'autorizzazione all'esecuzione anche sulla base di una decisione straniera solo provvisoriamente esecutiva, sì che non pare sostenibile una soluzione più restrittiva con riferimento ad un procedimento (quello di contestazione del riconoscimento in via principale) meno invasivo di quello disciplinato a partire dall'art. 28 (cfr. Salerno, 2003, 230).

Corte di giustizia CE, 4 febbraio 1988, C-145/86, Hoffmann c. Krieg, con riferimento all'art. 26 della convenzione di Bruxelles del 1968 ha ritenuto che una decisione straniera riconosciuta sulla base dell'art. 26 della convenzione di Bruxelles del 1968 (norma avente portata analoga all'art. 33 del regolamento CE n. 44/2001 ed all'art. 23 del regolamento CE n. 4/2009) deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che la stessa ha nello Stato d'origine. Tanto considerato che la convenzione deve essere interpretata avendo riguardo allo spirito che le è proprio e che consiste nella facilitazione, per quanto possibile, della libera circolazione delle sentenze.

La disciplina del riconoscimento delle decisioni in materia alimentare emesse in Stati membri non vincolati

Tanto detto in linea generale, richiamato quanto osservato in sede di commento dell'articolo 16 in ordine alla nozione di «decisione» accolta nel Capo IV del regolamento in esame, deve rilevarsi come, ferma la segnalata presunzione di automatica ricezione della decisione di merito, l'art. 23 preveda la possibilità di svolgere una contestazione in ordine alla riconoscibilità della decisione.

La contestazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 33 del regolamento (CE) n. 44/2001, può essere svolta in via principale (art. 23.2), ovvero (art. 23.3) in via incidentale (si rinvia, in proposito a D'Alessandro, 2007, 357 ss.).

Il giudizio in via principale potrà esser promosso all'esito del procedimento per il rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione straniera.

In verità l'articolo 23.2 presenta una formulazione meno puntuale rispetto a quella dell'art. 33.2 del regolamento (CE) n. 44/2001. Tale ultima disposizione, infatti, espressamente richiama — quale sede per conseguire l'accertamento dell'assenza o della presenza di condizioni ostative al riconoscimento — il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del medesimo capo (e cioè, delle sezioni relative all'esecuzione ed alla documentazione necessaria per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze). L'articolo 23.2 del regolamento (CE) n. 4/2009, invece, si limita a prevedere che il riconoscimento in via principale della decisione può essere conseguito «secondo il procedimento di cui alla presente sezione»; essendo l'unico procedimento disciplinato nella sezione II del capo IV quello relativo alla dichiarazione dell'esecutività, la conclusione non può che indurre a ritenere che il regolamento del 2009 abbia (anche sotto questo profilo) inteso richiamare il modello del regolamento (CE) n. 44/2001 (Castellaneta — Leandro, 2009, 1101).

Bibliografia

Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; D'Alessandro, Il riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007; Querzola, Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in Taruffo, Varano (a cura di), Manuale di diritto processuale civile europeo, Torino, 2011; Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (La revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968), Padova, 2003; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss.

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