Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 5 - Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

Giuseppe Fiengo

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza.

Inquadramento

L'art. 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 disciplina la proroga c.d. «tacita» (in contrapposizione a quella espressa regolata all'articolo 4) della competenza la quale (analogamente alla proroga espressa) costituisce un riflesso del carattere dispositivo dell'azione nel processo civile.

Anche sotto questo profilo il regolamento in esame adotta una scelta analoga a quella già compiuta dal legislatore comunitario con il regolamento (CE) n. 44/2001 (si veda, in particolare, l'art. 24 di tale regolamento) e confermata dall'art. 26 del regolamento n. 1215/2012. Tale ultima disposizione prevede peraltro un'importante innovazione rispetto alla corrispondente norma del regolamento Bruxelles I; il secondo paragrafo dell'art. 26 impone infatti al giudice, chiamato a decidere una controversia nelle materie indicate alle sezioni 3, 4 o 5 nelle quali la parte tradizionalmente considerata come debole (assicurato, consumatore o lavoratore) sia convenuta, di verificare — prima di dichiarare la propria competenza ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo — che il convenuto sia informato in ordine al diritto di eccepire l'incompetenza del giudice adito e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.

Avuto riguardo alla connotazione del creditore di prestazioni alimentari quale parte debole, sarebbe — senza dubbio — opportuna l'introduzione di una disposizione analoga anche con riferimento all'art. 5 del regolamento (CE) n. 4/2009.

La mancata contestazione della competenza da parte del convenuto

L'art. 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 radica la giurisdizione alla luce del comportamento processuale del convenuto ove questi compaia senza eccepire il difetto di giurisdizione, così accettando tacitamente la competenza del giudice scelto dalla controparte.

Anche tale titolo di giurisdizione ha natura esclusiva.

La competenza radicata alla luce della proroga c.d. «tacita» assurge peraltro a primario criterio di determinazione della competenza, essendo la stessa destinata a prevalere anche a fronte di una proroga espressa di competenza (art. 4 del regolamento CE n. 4/2009). L'eventuale esistenza di un accordo espresso di proroga non preclude infatti alle parti di derogare allo stesso sulla base di un successivo accordo tacito.

L'ampia formulazione della norma ha destato dubbi quanto alla idoneità della stessa a tutelare una parte (il creditore di alimenti) che, come detto, è tradizionalmente considerata quale parte debole.

In questo senso si è osservato, innanzitutto, come l'inevitabile mancanza di un requisito di forma della proroga tacita della giurisdizione comporti una frustrazione di quella tutela che è alla base del requisito formale previsto invece all'art. 4 del regolamento (CE) n. 4/2009 per la proroga espressa (Marino, 2009, 606). Altro autore ha tuttavia in proposito osservato come l'identità delle norme previste dal regolamento (CE) n. 4/2009 e dal regolamento (CE) n. 44/2001 con riferimento alla proroga tacita della giurisdizione trovino fondamento nella consapevolezza e nella volontà degli effetti giuridici del proprio comportamento da parte del convenuto che compare in giudizio (Vassalli di Dachenhausen, 2012, 366). In proposito non può non ribadirsi come, anche con riferimento alla materia in esame, sia quanto mai opportuna l'introduzione di un meccanismo analogo a quello accolto dal regolamento (UE) n. 1215/2012 teso, mediante l'intervento del giudice, a rendere la parte debole effettivamente consapevole delle conseguenze del proprio comportamento processuale.

In una differente prospettiva deve rilevarsi come l'ampia formulazione della norma abbia indotto alcuni autori a ritenere applicabile la stessa anche in caso di controversie relative ad obbligazioni alimentari in favore di minori (Giacomelli, 2014, 81; Villata, 2011, 751).

Una simile soluzione confermerebbe la particolare valorizzazione del comportamento processuale del convenuto da parte del legislatore comunitario; tanto specie ove si consideri che esplicitamente — come visto — l'art. 4 esclude la possibilità di una proroga espressa della giurisdizione in caso di controversie relative a prestazioni alimentari da eseguirsi in favore di un minore degli anni diciotto. Peraltro, nonostante la lettera dell'art. 5, una soluzione quale quella accolta dagli autori da ultimo citati, ove ritenuta di portata generalizzata (e, quindi, svincolata da una verifica in concreto della rispondenza all'interesse del minore del foro individuato ai sensi dell'articolo 5), risulta di dubbia (quanto meno) conformità rispetto al superiore interesse del minore.

Da ultimo, deve osservarsi come, in difetto di previsioni normative, la verifica del momento nel quale può considerarsi accettata in modo tacito la giurisdizione dovrà essere svolta sulla base delle regole processuali del foro prescelto (Giacomelli, 2014, 81; Castellaneta — Leandro, 2009, 1073) la cui portata dovrà in ogni caso essere commisurata all'effetto utile ai fini della disciplina europea.

Corte giustizia UE, 5 settembre 2019, C-468/18, R. c. P., ha chiarito i rapporti tra gli artt. 3 lettere a) e d) e 5 del regolamento. In particolare, la decisione ha precisato che tali norme devono essere interpretate nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di quest’ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne l’incompetenza. Una tale conclusione è raggiunta considerando che i titoli di giurisdizione dell’art. 3 del regolamento sono alternativi e non gerarchicamente ordinati e sono tesi a privilegiare la scelta dell’attore (tendenzialmente il creditore di alimenti e, quindi, soggetto debole). Scelta particolarmente importante ove si consideri che il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (dal regolamento Ce n. 4/2009 richiamato all’art. 15) consente al creditore di alimenti, de facto, di effettuare una scelta della legge applicabile alla sua domanda in materia di obbligazioni alimentari prevedendo che la legge del foro e non quella dello Stato di residenza abituale del creditore si applichi in via prioritaria quando quest’ultimo presenta la sua domanda dinanzi all’autorità competente del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente. Un’interpretazione del regolamento (CE) n. 4/2009 secondo cui unicamente l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale è competente a statuire su una domanda di obbligazione alimentare potrebbe quindi pregiudicare la facoltà del creditore richiedente gli alimenti di scegliere non solo il giudice competente, ma, altresì, di conseguenza, la legge applicabile alla sua domanda. Del resto, prosegue la Corte, la affermazione della giurisdizione dello Stato ove risiede il convenuto può presentare rilevanti garanzie per il creditore in considerazione, tra l’altro, della facilità di esprimersi nella lingua del foro, dei costi eventualmente inferiori del procedimento, della conoscenza da parte del giudice adito delle capacità contributive del convenuto e dell’eventuale dispensa dall’exequatur.  

Ha ritenuto radicata la giurisdizione del giudice italiano sulla base dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 Trib. Belluno, 21 aprile 2016(inedito) che nella norma da ultimo citata ha ravvisato un titolo di giurisdizione concorrente ed alternativo rispetto a quelli contemplati nelle ulteriori disposizioni del medesimo regolamento (nello stesso senso Trib. Belluno, 24 maggio 2016). La citata decisione dell'aprile 2016 si segnala anche perché il convenuto era comparso in udienza senza eccepire il difetto di competenza, pur non essendosi costituito. Fermo restando che una simile conclusione appare del tutto legittima alla luce della lettera della norma, non può non rilevarsi come, a maggior ragione nell'ipotesi di comparizione della parte non costituita, imprescindibile (pur in assenza di un'esplicito obbligo sancito invece — come detto — all'art. 26.2 del regolamento UE n. 1215/12) appare la funzione del giudice quale organo deputato ad informare il convenuto della possibilità di eccepire il difetto di giurisdizione, nonché le conseguenze della comparizione o mancata comparizione.

Con riferimento alle modalità di contestazione della giurisdizione deve segnalarsi come, secondo Cass. S.U., n. 12105/2009 (decisione resa con riferimento all'art. 24 del regolamento CE n. 44/2001, ma che, stante anche la continuità tra tale norma e l'art. 5 del regolamento CE n. 4/2009, deve ritenersi espressione di un principio di diritto applicabile anche in materia di controversie alimentari transnazionali), l'eccezione idonea a precludere la proroga tacita deve avere ad oggetto specificamente il difetto di giurisdizione, non essendo invece a tale eccezione assimilabile quella mediante la quale sia contestata la competenza, verticale od orizzontale del giudice (nel caso sottoposto alla Suprema Corte, era stata sollevata un'eccezione di incompetenza territoriale).

Da ultimo, sempre con riferimento all'art. 24 del regolamento (CE) n. 44/2001, Corte giustizia, 24 giugno 1981, C-150/80, Elefanten Schuh Gmbh c. Pierre Jacqmain, ha chiarito che l'individuazione dell'atto da considerare come prima difesa deve avvenire sulla base della lex fori e che un'eventuale eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dopo la prima difesa deve ritenersi tardiva, dovendo ormai considerarsi consolidata la giurisdizione proprio per effetto dell'art. 24.

Bibliografia

Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; Giacomelli, La competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari, in Sangiovanni (a cura di), Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014; Milano, 2010; Marino, Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 599 ss.; Pocar - Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2009, 805 ss.; Vassalli di Dachenhausen, Qualche considerazione sull'autonomia delle parti nel regolamento comunitario 4/09 in materia di obbligazioni alimentari, in Dir. comm. int. 2012, 361 ss.; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss..

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