Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 10 - Verifica della competenza

Giuseppe Fiengo

Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Inquadramento

Costituendo il titolo di giurisdizione una condizione dell'azione, il legislatore comunitario prevede, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 4/2009, che il giudice adito, ove ritenga di non esser competente, è tenuto a dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.

Disposizione analoga è contenuta all'art. 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 il quale, tuttavia, limita il potere di rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione al solo caso in cui per la medesima controversia sia competente (secondo le norme previste dal medesimo regolamento) il giudice di un altro Stato membro. La differenza tra le due norme si giustifica probabilmente in considerazione della necessità, per il giudice erroneamente adito con riferimento ad una domanda relativa ad obbligazioni alimentari che ritenga non esistente la competenza del giudice di un altro Stato membro, di verificare la propria giurisdizione alla luce del forum necessitatis (art. 7, reg. CE n. 4/2009).

L'ambito di applicazione della norma

L'art. 10 è destinato ad operare per il caso in cui il convenuto non compaia in giudizio. In caso di comparizione, infatti, ove il convenuto non eccepisca il difetto di giurisdizione, il giudice adito dovrà ritenersi competente sulla base della proroga tacita della giurisdizione (art. 5, regolamento CE n. 4/2009). Ove invece il convenuto si costituisca ed eccepisca il difetto di giurisdizione, il giudice sarà tenuto a verificare il titolo di giurisdizione non d'ufficio (come previsto dall'art. 10), ma a fronte di specifica richiesta della parte.

Non può non rilevarsi come il regolamento in esame (analogamente agli altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile sin qui adottati) non disciplini i profili processuali relativi alla decisione sulla competenza.

Quanto al rilievo d'ufficio, non può dubitarsi che lo stesso debba avvenire sulla base dei fatti prospettati dall'attore nella domanda (teoria della c.d. «prospettazione della domanda»). Ancora, non può dubitarsi che il momento rilevante ai fini della determinazione della competenza (indipendentemente dal fatto che la questione debba essere decisa a fronte del rilievo d'ufficio ovvero di una richiesta di parte) sia quello della proposizione della domanda (Vullo, 2004, 1215 ss.).

Non pare necessario che, nel dismettere la propria competenza, il giudice erroneamente adito indichi anche il giudice dello Stato membro che ritenga competente. Una simile valutazione — ferma la mancata proponibilità di un regolamento di giurisdizione stante la mancanza di un giudice del conflitto a livello europeo — non potrebbe infatti in ogni caso vincolare il giudice di altro Stato membro.

Quanto invece al caso in cui il difetto di giurisdizione sia eccepito dalla parte convenuta, appare discutibile la necessità di indicazione specifica (da parte del convenuto) del giudice ritenuto competente.

A fronte della soluzione positiva (pur in astratto argomentabile alla luce del necessario riferimento alla lex fori, stante la mancata espressa regolamentazione del profilo in esame da parte del legislatore europeo) pare preferibile la soluzione negativa considerato che l'art. 38 c.p.c. è relativo alla competenza «interna» (che, come detto, è altra rispetto alla giurisdizione). Nello stesso senso, del resto, depone anche la necessità di preservare, nell'interpretazione del diritto dell'Unione, il c.d. «effetto utile» delle norme (in particolare, il regolamento CE n. 4/2009 pone una serie di titoli di giurisdizione rigidi il cui rispetto non può esser subordinato alla formulazione di un'analitica eccezione da parte del convenuto).

Nel senso della necessità di procedere d'ufficio alla verifica della giurisdizione del giudice italiano con riferimento a controversie connotate da elementi di estraneità ai sensi tanto dell'art. 17, regolamento (CE) n. 2201/2003, quanto del regolamento (CE) n. 4/2009, si veda Trib. Belluno, 21 aprile 2016(inedito) relativo ad una domanda proposta ai sensi dell'articolo 9 della l. 1 dicembre 1970 n. 898 da una cittadina rumena residente in Italia nei confronti dell'ex coniuge, italiano e rumeno, a seguito di sentenza di divorzio emessa dal giudice rumeno senza statuizioni sulle questioni economiche. Il giudice veneto premette che la decisione rumena sul divorzio è automaticamente riconosciuta nello spazio giudiziario europeo ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003 non essendo in contrasto con l'ordine pubblico (art. 22, lett. a) del medesimo regolamento) la circostanza che la decisione straniera, pronunciatasi sul divorzio, nulla abbia statuito in ordine ai rapporti patrimoniali. Tanto osservato il Tribunale di Belluno precisa che, nel caso in cui sia richiesta la revisione di una sentenza di separazione (art. 710 c.p.c.) o di divorzio (art. 9, l. 1 dicembre 1970, n. 898), la giurisdizione deve essere individuata non sulla base del regolamento (CE) n. 2201/2003 (che riguarda le questioni relative allo status personale; questioni che, a differenza dei profili relativi alla responsabilità genitoriale ed alle statuizioni economiche, in quanto suscettibili di giudicato in senso proprio, non sono passibili di modifica), ma alla luce dei titoli di giurisdizione operanti in relazione alle materie oggetto della domanda di revisione e, pertanto, con specifico riferimento agli obblighi alimentari (in favore tante del coniuge, quanto dei figli) ai sensi del regolamento CE n. 4/2009. Avuto riguardo al caso concreto il provvedimento in esame giunge poi a ravvisare la giurisdizione italiana alla luce tanto dell'art. 3, lettere a) e b), quanto dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 4/2009.

In termini, Trib. Belluno, 24 maggio 2016 e Trib. Belluno, 13 febbraio 2014(inedito).

Bibliografia

Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; Giacomelli, La competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari, in Sangiovanni (a cura di), Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014; Vullo, Il momento determinante della giurisdizione italiana, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2004, 1215 ss.

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