Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 22 - Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia

Giuseppe Fiengo

Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia

Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.

Inquadramento

Preoccupazione costante di taluni Stati dell'Unione e, più in generale, di alcuni soggetti della comunità internazionale (a tale ultimo riguardi si pensi, oltre all'articolo del protocollo del 2007 di seguito citato, all'art. 19.2 della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia) è quella di evitare che, mediante il grimaldello delle norme di diritto internazionale privato in materia di famiglia, possano essere introdotti anche nell'ordinamento interno modelli familiari ritenuti in contrasto con la coscienza sociale nazionale.

In questo senso, a mero titolo esemplificativo, l'esaminato protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari si preoccupa di precisare (articolo 1.1) che le decisioni emesse in applicazione del medesimo protocollo non pregiudicano l'esistenza di uno dei rapporti cui ha riguardo il primo paragrafo dell'articolo 1 (il quale così dispone: «Il presente protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori»).

Proprio la scissione tra legge applicabile all'obbligazione alimentare e legge applicabile all'accertamento del rapporto familiare che pure può costituire presupposto dell'obbligo alimentare comporta, come si è visto, la preferibilità della tesi dottrinaria che restringe in modo particolarmente intenso la portata dell'ordine pubblico al quale fa riferimento l'articolo 13 del medesimo protocollo (Velletti, 2014, 60; Bonomi, 2013, 37).

Come si è già detto, il citato art. 1.1 è stato adottato per facilitare l'adesione allo strumento convenzionale e, in definitiva, per assicurare una più diffusa realizzazione degli obiettivi perseguiti tramite lo stesso protocollo. Il medesimo spirito anima anche il regolamento (CE) n. 4/2009, il quale, non a caso, già al considerando 21 precisa che le norme dettate nel regolamento in materia di conflitti di legge valgono solo ad individuare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non, anche, la legge applicabile all'accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. Tale ultima legge dovrà infatti essere pur sempre la legge interna dei singoli Stati membri.

Analogo è lo spirito dell'art. 22 del regolamento ai sensi del quale il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari sulla base del medesimo regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.

La portata della norma

La scelta sistematica compiuta, quanto all'art. 22, dal legislatore europeo appare significativa sotto un duplice aspetto.

Innanzitutto, come detto, la norma trova il proprio fondamento in preoccupazioni che attengono tanto alla disciplina della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, quanto alla esecuzione delle decisioni. L'inserimento della disposizione nel capo relativo al riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni, testimonia inoltre come proprio il momento della circolazione delle decisioni sia quello ritenuto più «pericoloso» quanto all'introduzione di modelli familiari non desiderati.

Dubbi sono sorti in dottrina quanto alla possibilità, nonostante la scelta sistematica del legislatore, di considerare l'art. 22 (inserito nella sezione 1 del capo IV del regolamento) quale norma in realtà annoverabile tra le disposizioni comuni a quelle in materia di circolazione delle decisioni.

La soluzione affermativa è stata argomentata considerando la disposizione in esame quale norma che pone un principio generale sotteso all'intero regolamento (CE) n. 4/2009 e, pertanto, comune anche alla disciplina della circolazione delle decisioni adottate in Stati non vincolati dal protocollo (Castellaneta — Leandro, 2009, 1092).

In senso contrario, pur non contestandosi il fatto che l'art. 22 sia espressione di un principio immanente al regolamento, si è osservato come la collocazione dello stesso nella sezione 1 del capo IV si gustifichi atteso che solo per le decisioni adottate in Stati membri vincolati dal protocollo risulta preclusa la possibilità di rifiutare il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività alla luce di una pretesa violazione dell'ordine pubblico. La norma, pur se ridondante, si giustifica quindi (in questa prospettiva) al fine di eliminare ogni dubbio, nonostante la mancanza dell'exequatur, quanto alla impossibilità di riconoscere il rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità per effetto della circolazione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari (Pesce, 2013, 313 ss.)

Bibliografia

Bonomi, Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Testo adottato dalla ventunesima sessione. Relazione esplicativa, Ufficio permanente della Conferenza dell'Aia, 2013; Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; Pesce, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, Roma, 2013; Velletti, La legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in Sangiovanni (a cura di), Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss.

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