Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 18 - Provvedimenti cautelariProvvedimenti cautelari Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. InquadramentoCome si è già detto in sede di commento della norma che disciplina la giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari e provvisori (art. 14), la tutela cautelare assume sovente particolare rilievo nella prospettiva di una tutela giurisdizionale effettiva e, in particolare, della effettiva realizzazione del diritto di credito. In questo senso il legislatore europeo ha inteso attribuire al creditore il cui diritto risulti da una decisione immediatamente esecutiva (secondo quanto previsto dall'art. 17.2 del regolamento) la possibilità di «procedere» senza formalità a provvedimenti cautelari. La possibilità di procedere a provvedimenti cautelariL'esecutività della decisione comporta, ai sensi dell'art. 18 del regolamento, di per sé («di diritto») l'autorizzazione a procedere ai provvedimenti cautelari contemplati dall'ordinamento dello Stato membro dell'esecuzione. Come osservato in dottrina (Querzola, 2011, 161), l'art. 18 presenta profili di interesse poichè non si limita a prevedere la possibilità, per la parte in favore della quale sia stata emessa la decisione esecutiva, di richiedere (a sostegno della medesima decisione) un provvedimento cautelare, ma consente (in questo senso è stato interpretato l'inciso «implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari) un «accesso privilegiato alla cautela». Escludere un simile accesso privilegiato, prosegue l'autrice citata, equivarrebbe ad escludere quella vis di tutela del creditore — parte debole che è alla base della disposizione; vis che è in ogni caso bilanciata dalla possibilità, per il debitore, di avvalersi del rimedio contemplato all'art. 19 del regolamento. Quanto alla applicabilità dell'art. 18 in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla base di una decisione adottata in uno Stato membro vincolato dal medesimo protocollo si rinvia ai contrapposti orientamenti dottrinari illustrati in sede di esame degli artt. 16 e 17. L'opzione per l'una o per l'altra soluzione appare peraltro, come è intuibile, foriera di non poche conseguenze pure con riferimento alla tutela cautelare. Ed infatti, come si vedrà, l'art. 36 del regolamento (che dovrebbe trovare applicazione ove si risolva negativamente la questione sopra indicata) pone, con riferimento alle decisioni adottate in uno Stato membro non vincolato dal protocollo, una norma sprovvista di quella vis che caratterizza l'art. 18. Basta qui accennare al fatto che, prima della dichiarazione di esecutività della decisione il creditore potrà, ai sensi dell'art. 36.1, «chiedere» provvedimenti provvisori e cautelari, non già, direttamente «procedere» a provvedimenti cautelari (iniziativa, quest'ultima, per la quale anche l'art. 36.2 richiede l'esistenza di una decisione esecutiva). BibliografiaQuerzola, Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in Taruffo, Varano (a cura di), Manuale di diritto processuale civile europeo, Torino, 2011. |