Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 76 - Entrata in vigore

Giuseppe Fiengo

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010.

Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.

(1) Parere emesso il 13 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere emesso il 4 dicembre 2008 a seguito di una nuova consultazione (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere emesso a seguito di una consultazione non obbligatoria (GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 35).

Inquadramento

Anche il regolamento (CE) n. 4/2009 contiene (analogamente agli altri strumenti di cooperazione giudiziaria) un capo (il IX) contenente norme generali e finali.

Tali norme possono, per comodità, essere ricondotte a tre gruppi: 1) disposizioni relative a profili linguistici e di spesa; 2) disposizioni relative alla «cornice istituzionale» del regolamento; 3) disposizioni destinate a regolare, anche sotto il profilo intertemporale, i rapporti tra il regolamento ed altre fonti — europee ed internazionali — operanti nella materia alimentare e ad individuare il regime temporale di applicabilità del regolamento.

Ciascuno dei primi due gruppi di norme sarà di seguito esaminato in modo unitario, mentre una più approfondita analisi sarà svolta con riferimento alla questione (sicuramente più complessa avuto anche riguardo all'ampiezza della prospettiva con la quale, come si è detto, il regolamento CE n. 4/2009 disciplina la materia delle obbligazioni alimentari) dei rapporti tra lo strumento di cooperazione giudiziaria qui in esame e gli ulteriori strumenti che, pure, concorrono nella regolamentazione delle obbligazioni alimentari con profili di estraneità.

Le disposizioni relative a profili linguistici e di spesa

Un primo gruppo di norme del capo IX è, come detto, relativo a profili linguistici e di spesa.

Si tratta, a ben vedere, di disposizioni che non presentano una particolare complessità (per esse, quindi, si rinvia al testo della norma), ma che sono accomunabili (tanto è a dirsi, in particolare, per gli artt. 65, 66 e 67) dalla tendenza a contenere i costi e gli adempimenti necessari per la realizzazione del credito alimentare.

Una simile tendenza risulta assai apprezzabile ove si consideri che, a maggior ragione nelle controversie transfrontaliere, gli adempimenti derivanti dalle differenze linguistiche e le spese procedimentali possono avere un effetto di forte disincentivo di iniziative tese alla realizzazione coattiva della prestazione (specie ove si consideri che tale prestazione, di regola, ha un valore non particolarmente elevato). Proprio al fine di scongiurare un simile effetto, si esclude la necessità, ai fini del regolamento, di legalizzazione (o di analoghe formalità) di atti (art. 65), si limita la possibilità di richiesta giudiziale alle parti di traduzione dei documenti giustificativi (art. 66) e si limita al solo caso in cui la situazione finanziaria della parte soccombente lo permetta (fatto comunque salvo l'art. 54) la possibilità per l'autorità competente dello Stato membro richiesto di recuperare i costi della procedura dalla parte beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato che sia risultata soccombente (art. 67).

Sotto questo profilo le norme appena citate condividono la medesima filosofia di altre disposizioni già esaminate; si pensi, ad esempio, quanto ai limiti in ordine alla possibilità di richiedere una traduzione della decisione, agli artt. 20.2 e 28.2 del regolamento, e, quanto alla disciplina relativa alle spese, agli artt. 38 e 43.

Le disposizioni relative alla «cornice istituzionale» del regolamento

La categoria delle norme tese a delineare la cornice istituzionale del regolamento comprende, innanzitutto, alcune disposizioni che pongono, a carico degli Stati membri e nei confronti di destinatari diversi, obblighi di informazione.

L'art. 70 pone innanzitutto a carico degli Stati membri un obbligo, da adempiere nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (rete della quale, come visto, si avvalgono anche le autorità centrali — cfr. art. 50.2 del regolamento), di informazione dei cittadini con riferimento ad istituti di singoli ordinamenti dell'Unione la cui conoscenza può agevolare iniziative tese a far valere i propri diritti in un altro ordinamento dell'Unione.

Pur essendo il regolamento ispirato ad un chiaro favor creditoris, gli obblighi di informazione qui esaminati sono destinati ad operare in favore anche del debitore secondo quanto risulta esplicitamente, tra l'altro, dalla previsione dell'art. 70, lett. d).

Le informazioni rivolte al pubblico sono organizzate in un «sistema» — accessibile dal sito web della Commissione — in parte organizzato come atlante (il c.d. «atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale», destinato ad accogliere i testi degli atti delle istituzioni relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile) ed in parte consistente in «schede» destinate, in modo pratico e conciso, a raccogliere, con un linguaggio facilmente comprensibile, informazioni potenzialmente utili (quali, ad esempio, le modalità di accesso alla giustizia nei singoli Stati membri e le principali caratteristiche degli ordinamenti di tali Stati) ai fini di eventuali iniziative giudiziarie (Franzina, 2008, 188).

L'art. 71 pone invece a carico degli Stati membri un obbligo di informazione (da adempiere, mediante una formale comunicazione, entro il 18 settembre 2010) nei confronti della Commissione relativamente alla individuazione delle autorità nazionali competenti ad esercitare le funzioni di volta in volta previste dal medesimo regolamento. Anche il contenuto delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 71 (e delle eventuali modifiche delle informazioni già comunicate) è messo a disposizione dei cittadini per il tramite della rete giudiziaria europea in materia civile e commericiale la quale, quindi, pure con riferimento al profilo in esame, vede confermato il proprio ruolo di strumento conoscitivo fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del regolamento.

Ancora, l'art. 72, mediante rinvio all'art. 73, individua la procedura consultiva attraverso la quale è possibile modificare i moduli del regolamento che, come visto in sede di esame dell'art. 20, tanta importanza hanno nella prospettiva di superamento delle barriere linguistiche esistenti tra gli ordinamenti degli Stati membri (Lupoi, 2008, 174 — 175).

L'art. 73, invece, attribuisce al comitato istituito dall'art. 70 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (il Comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari) funzioni consultive anche in relazione alle materie oggetto di disciplina da parte del regolamento (CE) n. 4/2009.

Infine, secondo un approccio pragmatico che tradizionalmente caratterizza gli strumenti di cooperazione giudiziaria adottati a livello europeo, si prevede (art. 74) il riesame del regolamento previa verifica dei problemi suscitati dalla prima applicazione dello stesso.

Le relazioni con altri strumenti comunitari

La molteplicità dei profili dei rapporti obbligatori alimentari con elementi di estraneità disciplinati dal regolamento qui in esame e la molteplicità delle norme precedentemente (e, in parte, ancora oggi) vigenti in materia, rende quanto mai «opportuna» (Querzola, 2011, 167) la disciplina delle relazioni tra il regolamento (CE) n. 4/2009 e le altre fonti che, per oggetto ed ambito di applicazione, possono interferire con lo stesso regolamento.

È bene anticipare che il coordinamento tra le fonti della cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari si presenta «difficile» (Marino, 2010, 363) oltre che non sempre del tutto esplicito.

Il legislatore europeo ha scelto di assegnare una differente sede alla disciplina delle relazioni del regolamento con altri strumenti comunitari (art. 68) ed a quella delle relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore (art. 69).

La prima delle disposizioni citate prevede, innanzitutto, che, a partire dall'entrata in vigore, il regolamento (CE) n. 4/2009 «modifica» il regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi, come più volte detto, rifuso nel regolamento UE n. 1215/2012), «sostituendone» le disposizioni per quanto riguarda le obbligazioni alimentari.

Si è osservato come il contemporaneo impiego dei termini «sostituzione» e «modifica» non renda chiara la successione tra i due strumenti di cooperazione giudiziaria, dovendosi parlare, limitatamente alla materia alimentare, di un'abrogazione dello strumento del 2001 per effetto di quello successivo o, forse meglio, di una modifica del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 dal quale sarebbe esclusa la materia alimentare (Marino, 2010, 376). Tale ultima soluzione consente l'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 4/2009 (limitatamente alla giurisdizione, al riconoscimento ed all'esecuzione) alla Danimarca per effetto della mera notificazione di un atto di adesione, da parte di questo Stato membro. Facoltà di adesione prevista, in astratto, dall'accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale pubblicato in G.U.U.E. L 299 del 16 novembre 2005 e, quanto alla materia alimentare, in concreto esercitata sulla base dell'accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commericiale pubblicato in G.U.U.E., L 149, 12 giugno 2009 (Pesce, 2013, 56).

La relazione tra regolamento (CE) n. 4/2009 e regolamento (CE) n. 805/2004 è invece diversificata in ragione della provenienza del titolo esecutivo europeo. La sostituzione del regolamento (CE) n. 805/2004 da parte del regolamento in materia di obbligazioni alimentari è destinata infatti ad operare con riferimento ai soli Stati membri vincolati dal protocollo del 2007 sulla legge applicabile; per gli altri Stati membri il regolamento (CE) n. 805/2004 resta invece in vigore.

I paragrafi 3 e 4 dell'art. 68 prevedono, infine, che il regolamento (CE) n. 4/2009 «lascia impregiudicata» tanto l'applicazione della direttiva 2003/8/CE, «fatto salvo il capo V» (direttiva che, come visto, è tesa a definire, limitatamente alle controversie transfrontaliere, norme minime comuni in materia di patrocinio a spese dello Stato), quanto, rispettivamente, la direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali. In verità, avuto riguardo alla genericità di tali atti, i paragrafi 3 e 4 dell'art. 68 sembrano solo rimarcare la natura di lex specialis del regolamento rispetto alle citate direttive (Castellaneta — Leandro, 2009, 1110).

Pur non facendo, l'art. 68, ulteriori riferimenti ad altri strumenti di cooperazione giudiziaria pare opportuno ribadire anche in questa sede che il regolamento (CE) n. 4/2009 trova applicazione limitatamente alle obbligazioni alimentari ex lege derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Eventuali prestazioni fondate su un contratto di mantenimento (pur concluso tra parenti) saranno pertanto disciplinate, quanto alla giurisdizione, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e, quanto alla legge applicabile, dal regolamento (CE) n. 593/2008, salvo che il contratto sia destinato solo a disciplinare in modo analitico gli obblighi derivanti da rapporti di famiglia aventi titolo nella legge o in un provvedimento giudiziale; in tale caso, infatti, essendo il contratto mero strumento di precisazione di obblighi pur sempre derivanti da una fonte non negoziale, dovrebbe trovare applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 (Albano, 2014, 40; Pesce, 2013, 64).

Analogamente, eventuali prestazioni lato sensu alimentari derivanti da atto illecito (si pensi, ad esempio, alla previsione dell'ordinamento lettone in base alla quale l'obbligo di prestare gli alimenti gravante sul debitore è trasferito a carico di chi ne abbia causato la morte quale particolare forma di risarcimento del danno — così, Pesce, 2013, 67) saranno sempre sottoposte, quanto alla giurisdizione, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni al regolamento (UE) n. 1215/2012 e, quanto alla legge applicabile, al regolamento (CE) n. 864/2007.

Infine, le obbligazioni alimentari derivanti da una successione mortis causa (si pensi, quanto all'ordinamento italiano, all'art. 660 c.c.), saranno disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 secondo quanto risulta dall'art. 1.2, lett. e) di tale regolamento.

Le relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore oggetto di espressa regolamentazione

La disciplina delle relazioni tra il regolamento qui in esame e le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore in materia alimentare risulta più complessa di quella dettata all'art. 68 con riferimento ai rapporti tra il medesimo regolamento (CE) n. 4/2009 e gli altri strumenti comunitari.

Tale maggiore complessità deriva, oltre che dall'elevato numero di convenzioni ed accordi internazionali e dalla differente natura e portata di tali atti rispetto al regolamento, anche dal fatto che, come visto, lo strumento di cooperazione giudiziaria in esame risulta sostanzialmente contemporaneo ad altri atti i quali pure disciplinano la medesima materia. Di qui la necessità di coordinare tali strumenti; necessità tanto più forte ove si tenga presente l'adesione della Comunità europea alla Conferenza dell'Aia in qualità di organizzazione regionale di integrazione economica e, pertanto, di soggetto abilitato ad aderire alle convenzioni adottate in seno alla Conferenza, con l'effetto di renderle vincolanti per gli Stati membri (Marino, 2010, 364).

La disciplina espressamente dettata con riferimento alla materia qui in esame è piuttosto laconica.

L'art. 69, a ben vedere, si limita infatti a dettare una clausola di primato (Castellaneta — Leandro, 2009, 1110) del regolamento (CE) n. 4/2009 rispetto alle convenzioni ed agli accordi internazionali in materia di alimenti conclusi dagli Stati membri con Stati terzi. Ed invero, pur facendo salva l'applicazione delle convenzioni ed accordi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri sono parti (art. 69.1), lo stesso regolamento è tuttavia destinato a prevalere su tali strumenti pattizi (art. 69.2). Unica eccezione ad una simile prevalenza è prevista (art. 69.3) in favore della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte. Tale eccezione (che si giustifica in considerazione della più elevata tutela riconosciuta alle parti con riferimento tanto alla semplicità e celerità dell'esecuzione delle decisioni in materia alimentare, quanto all'accesso al patrocinio a spese dello Stato) lascia tuttavia impregiudicata l'applicazione, a tutela del convenuto, degli articoli 19 e 21 del regolamento (CE) n. 4/2009.

La clausola di primato contemplata all'art. 69 non opera con riferimento alle sole convenzioni ed accordi conclusi tra Stati membri (secondo quanto previsto, invece, ad esempio, dall'art. 25.2 del regolamento CE n. 593/2008) e trova fondamento oltre che nelle competenze acquisite dalla Comunità in materia di obbligazioni alimentari, anche nella volontà della stessa Comunità (oggi, Unione) di porsi, nelle sedi istituzionali nelle quali le ulteriori convenzioni sono state concluse (in primis, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato), quale organizzazione munita di regole uniformi ed omogenee ispirate ad uno spazio giuridico comune (Castellaneta — Leandro, 2009, 1110-1111).

Restano infine salvi gli obblighi esistenti a carico degli Stati membri sulla base dell'art. 307 del Trattato, oggi, art. 352 TFUE il quale, nel prevedere che le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse prima del 10 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dello loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte ed uno o più Stati terzi dall'altra, dispone altresì che, ove tali convenzioni siano incompatibili con i trattati, gli Stati membri interessati debbano eliminare tale incompatibilità.

Nell'individuare i casi in cui può ravvisarsi una simile incompatibilità in dottrina (Marino, 2010, 382) si è ritenuto di dover effettuare una distinzione con riferimento alle diverse materie disciplinate dal regolamento.

Così, quanto alla giurisdizione, si è escluso, ai fini dell'incompatibilità, che sia sufficiente rinvenire una mera differenza tra le norme della convenzione antecedente e quelle del regolamento poiché altrimenti le convenzioni antecedenti potrebbero far riferimento ai soli titoli di giurisdizione contemplati anche dal regolamento, con conseguente svuotamento del principio del rispetto dei trattati precedenti il quale, invece, permea l'art. 307 del trattato CE (oggi, come detto, art. 352 TFUE) secondo quanto chiarito da Corte giustizia,3 marzo 2009, C-205/06, Commissione c. Austria.

L'unica ipotesi, quanto alla giurisdizione, di incompatibilità dovrebbe pertanto essere ravvisata con riferimento al caso in cui, sulla base della convenzione antecedente, la giurisdizione spetti alternativamente al giudice di uno Stato terzo ed al giudice di uno Stato membro e quest'ultimo, pur competente sulla base del regolamento, intenda non esercitare la giurisdizione per motivi (si pensi alla litispendenza) fondati sulla convenzione; in tale caso, infatti, la violazione della convenzione trova, nella prospettiva europea, giustificazione nell'esigenza di assicurare la corretta applicazione del regolamento (Marino, 2010, 383).

Con riferimento alla cooperazione amministrativa l'incompatibilità andrebbe ravvisata per il caso (in verità, teorico) in cui la convenzione ed il regolamento pongano a carico dell'autorità amministrativa obblighi tra loro inconciliabili, come nel caso in cui uno strumento normativo imponga il compimento di un atto e l'altro ne vieti l'adozione.

Quanto infine al riconoscimento ed all'esecuzione, dovrebbe escludersi qualsiasi possibilità di incompatibilità, atteso che il regolamento non fa in alcuna misura riferimento al riconoscimento ed all'esecuzione di decisioni emesse in Stati terzi e che, quindi, rispetto a tali decisioni non potrà che applicarsi la convenzione antecedente (Marino, 2010, 383-384).

Corte giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-467/16Schlömp c. Landratsamt Schwäbisch Hall  ha ritenuto applicabile, giusta la previsione dell'art. 64.2 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la disciplina in materia di litispendenza prevista da tale Convenzione con riferimento alla domanda di accertamento negativo di obbligazioni alimentari presentata, in Germania, dalla signora Schlömp, domiciliata in Svizzera, figlia di H.S. beneficiaria di prestazioni supplementari di assistenza sociale versate da un ente tedesco il quale (al fine di agire in regresso -così come previsto dalla legge tedesca- nei confronti della Schlömp) aveva precedentemente proposto, in Svizzera, un'istanza di conciliazione (costituente, secondo il diritto processuale svizzero, condizione di procedibilità nonché istanza idonea a determinare la pendenza della causa). In particolare, secondo la Corte, se, ai sensi dell'art. 64.1 la Convenzione di Lugano non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 44/01 (e, quanto alle obbligazioni alimentari, del regolamento CE n. 4/09), deve in concreto trovare applicazione la Convenzione di Lugano poiché il par. 2 del medesimo art. 64 prevede che tale Convenzione “si applica, in ogni caso, in materia di litispendenza ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applichi la Convenzione medesima, ad esclusione degli strumenti indicati nel paragrafo 1 dello stesso articolo 64 – quale la Confederazione svizzera – e in uno Stato in cui si applichino sia la Convenzione de qua sia uno degli strumenti previsti al menzionato paragrafo 1 – quale la Repubblica federale di Germania”.   

Le relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore non espressamente disciplinate dal regolamento

Nessuna esplicita disciplina è dettata con riferimento ai rapporti tra il regolamento e la convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

L'omissione ha suscitato perplessità avuto riguardo al fatto che la Comunità europea ha partecipato ai negoziati per l'adozione della convenzione. Sarebbe stato quindi opportuno introdurre una disposizione analoga a quella contenuta all'art. 61 del regolamento (CE) n. 2201/2003 la quale espressamente disciplina i rapporti tra tale regolamento e la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori (Marino, 2010, 366).

In difetto di una simile scelta pare ineludibile il riferimento all'art. 51 della convenzione del 23 novembre 2007 il quale, al paragrafo 4, espressamente fa salva l'applicazione degli strumenti di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della medesima convenzione (tale, come detto, è la Comunità europea) adottati successivamente alla conclusione della convenzione, purchè tali strumenti non pregiudichino (nei rapporti tra gli Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica e gli altri Stati contraenti) l'applicazione delle disposizioni della convenzione. La stessa norma prevede inoltre che, quanto al riconoscimento o all'esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica, la convenzione fa salve le norme dell'organizzazione regionale di integrazione economica adottate prima o dopo la conclusione della convenzione.

Ne discende un regime di coordinamento duplice, caratterizzato dalla prevalenza assoluta del regolamento (CE) n. 4/2009 per quanto riguarda le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e da una prevalenza attenuata (in quanto destinata ad operare nei limiti in cui non sia pregiudicata — nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi contraenti della convenzione — l'applicazione delle norme della convenzione) dello stesso regolamento con riferimento alle ulteriori disposizioni.

Piuttosto chiara e poco problematica appare la relazione tra gli strumenti normativi in esame nella parte in cui è destinato ad operare il regime di prevalenza assoluta del regolamento. In materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, infatti, troverà applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 per la decisione adottata da un'autorità di uno Stato membro; il riconoscimento e l'esecuzione della decisione emessa dall'autorità di uno Stato terzo parte della convenzione del 2007 saranno invece disciplinati dalla medesima convenzione, salva la facoltà per gli Stati contraenti di apporre delle riserve allo strumento elaborato in seno alla Conferenza dell'Aia.

Maggiori problemi sono stati prospettati, invece, con riferimento al regime di coordinamento che si è sopra indicato quale coordinamento connotato da una prevalenza attenuata del regolamento.

In dottrina (Marino, 2010, 368 ss.) si è fatto riferimento, in particolare, alla materia della cooperazione amministrativa. Se, infatti, la disciplina della cooperazione tra autorità centrali contenuta al capo VII del regolamento ricalca, in massima parte, quella già posta dalla convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, vi sono tuttavia, nella materia in esame, alcuni profili di differenza che si giustificano in considerazione della volontà del legislatore europeo (il quale, tra l'altro, può far affidamento sull'applicazione di strumenti non operanti con riferimento a tutti gli Stati contraenti — si pensi ai regolamenti CE nn. 1206/2001 in materia di assunzione delle prove e 1393/2007 in materia di notificazioni) di porre una regolamentazione ancor più avanzata al fine di meglio conseguire l'effettiva realizzazione degli obiettivi dello strumento di cooperazione giudiziaria in esame. Ebbene, la parziale differenza di disciplina ed il segnalato, duplice regime di coordinamento rischiano, secondo l'autrice da ultimo citata, di rendere «troppo complesso» (Marino, 2010, 369) lo svolgimento dell'attività delle autorità centrali; autorità chiamate ad operare secondo modalità parzialmente difformi a seconda che le stesse debbano rapportarsi con autorità di Stati membri o di Stati terzi che siano tuttavia parti della convenzione. Simili timori appaiono tuttavia conseguenza non della tecnica di coordinamento adottata dall'art. 51.4, quanto, inevitabilmente, del differente ambito di applicazione degli strumenti normativi in esame.

Nel rinviare a quanto detto in sede di esame degli artt. 4 e 6 in ordine al rapporto tra il regolamento qui in esame e la convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, è appena il caso di accennare (avuto riguardo all'oggetto del presente commento) alla questione, problematica, ma ormai (come si dirà) non più (almeno in parte) attuale, della portata del rinvio che l'art. 45 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norma «innovativa» sul piano della tecnica legislativa — De Cesari, 2007, 3878) faceva «in ogni caso» alla convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Prima del 2017 ci si era chiesti se tale rinvio potesse considerarsi ancora operante nonostante il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (al quale aderisce l'Unione) avesse (art. 18) sostituito la convenzione richiamata dall'art. 45 della legge 31 maggio 1995. In definitiva, occorreva verificare, per un verso, se il rinvio effettuato dalla legge italiana fosse formale o materiale (in tale ultimo senso, Baruffi, 1996, 1276; Honorati, 1996, 225) e, per altro verso, quale fosse la portata dell'inciso «in ogni caso» contenuto nell'art. 45.

A tale ultimo riguardo, come osservato in dottrina (Marino, 2010, 388 — 389), ove a tale inciso si fosse attribuita una valenza meramente «narrativa», la norma italiana avrebbe finito con l'esser priva di oggetto, essendo stata la convenzione del 1973 sostituita dal protocollo del 2007. Ove invece si fosse ritenuto di poter attribuire alla formula «in ogni caso» l'effetto di estendere la convenzione, sì da ricomprendervi, ad esempio, le obbligazioni alimentari contrattuali o quelle derivanti da fatto illecito, la sostituzione della convenzione ad opera del protocollo non avrebbe consentito di affermare l'applicabilità, in Italia, del protocollo con riferimento a tutte le obbligazioni alimentari; sino a quando fosse risultata ancora in vigore a livello internazionale la convenzione del 1973 (si veda l'art. 59 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) avrebbero quindi trovato applicazione il protocollo nel suo ambito materiale e la convenzione limitatamente a tutte le obbligazioni alimentari ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal protocollo (che, come detto, analogamente al regolamento CE n. 4/2009, ha riguardo alle sole obbligazioni ex lege derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità).

Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 ha, all'art. 1, co. 1, lett. b), sostituito l'art. 45, l. 31 maggio 1995, n. 218, prevedendo che «le obbligazioni alimentari nella famiglia» sono regolate dalla legge individuata sulla base del regolamento (CE) n. 4/2009.

La disposizione finisce, con una tecnica legislativa singolare, con l'estendere (unilateralmente) sotto il profilo soggettivo l'operatività del regolamento (CE) n. 4/2009 (sia pur limitatamente alla sola legge applicabile) rispetto a quello che è il campo di applicazione del protocollo dell'Aia del 2007. La stessa, utilizzando una locuzione («obbligazioni alimentari nella famiglia») non coincidente con quella adoperata per delimitare il campo di applicazione del protocollo (si veda l'art. 1 di tale protocollo) peraltro non chiarisce in modo univoco quale sia la sorte delle obbligazioni alimentari aventi titolo diverso dalla legge. Ove si ritenga che il rinvio del novellato art. 45 della l. 31 maggio 1995, n. 218 operi limitatamente a quello che è l'ambito materiale di applicazione del protocollo le obbligazioni alimentari da contratto o da fatto illecito dovrebbero essere, nella prospettiva di diritto internazionale privato interno, disciplinate dalle norme dettate dalla medesima l. 31 maggio 1995, n. 218 per i contratti e, rispettivamente, i fatti illeciti. Una differente soluzione imporrebbe di ritenere, nella sola prospettiva del diritto internazionale privato interno, ampliata anche sotto il profilo oggettivo la portata del protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile.

Disposizioni transitorie

La disciplina transitoria è posta all'art. 75 del regolamento.

La molteplicità dei profili regolati dallo strumento di cooperazione giudiziaria in esame (strumento che, come detto, ha l'ambizione di disciplinare in modo completo la materia delle obbligazioni alimentari con profili di estraneità) ha inevitabilmente comportato l'adozione di un regime transitorio complesso (Sangiovanni, 2014, 109) e parzialmente diversificato in ragione delle singole materie disciplinate.

Secondo la regola generale (analoga a quella prevista, tra l'altro, all'art. 22 del protocollo del 2007 sulla legge applicabile), il regolamento trova applicazione con riferimento ai soli procedimenti instaurati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse ed agli atti pubblici redatti successivamente alla entrata in vigore (art. 75.1).

Tale regola subisce tuttavia una prima deroga con riferimento alla materia del riconoscimento, dell'esecutività ed esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo del 2007 (capo IV, sezione II) e con riferimento alle disposizioni comuni in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione (capo IV, sezione III). Tali norme, infatti, si applicano alle decisioni pur emesse prima dell'entrata in vigore del regolamento per le quali, tuttavia, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività siano richiesti successivamente a tale data (art. 75.2, lett. a), nonché alle decisioni emesse successivamente alla data di applicazione del regolamento all'esito di procedimenti instaurati prima di tale data, nei limiti in cui la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione di tali decisioni rientri nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 75.2, lett. b).

La richiamata disciplina (che, per espressa previsione dello stesso art. 75.2, trova applicazione «mutatis mutandis» anche alle transazioni giudiziarie ed agli atti pubblici, secondo quanto del resto sarebbe comunque disceso dal rinvio effettuato dall'art. 48) è probabilmente destinata a non frustrare le aspettative del debitore condannato al pagamento dell'obbligazione alimentare il quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, non poteva prevedere che la decisione sarebbe circolata secondo le modalità semplificate successivamente introdotte dal regolamento qui in esame (Marino, 2010, 377).

Le potenzialità del nuovo strumento in ordine all'effettiva realizzazione del credito alimentare hanno indotto il legislatore comunitario a favorire l'applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 anche nel caso di situazioni collegate a periodi anteriori alla sua entrata in vigore (tali sono, appunto, le ipotesi contemplate alle lettere a e b dell'art. 75.2); peraltro, la segnalata, spiccata (pur se non totale) sovrapponibilità delle norme contenute nel regolamento in materia di obbligazioni alimentari e di quelle già previste dal regolamento (CE) n. 44/2001 non dovrebbe comportare una particolare innovazione della disciplina precedentemente in vigore (Marino, 2010, 377) e, in particolare, non dovrebbe frustrare le aspettative del debitore che, come detto, il legislatore comunitario ha inteso comunque rispettare.

Sempre l'art. 75.2, infine, con disposizione rispondente ad un principio di economia processuale (Marino, 2010, 376) prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 con riferimento ai procedimenti di riconoscimento ed esecuzione pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento qui esaminato.

Da ultimo, altra deroga alla regola generale è, questa volta con riferimento alla materia della cooperazione tra autorità centrali, prevista all'art. 75.3.

La disposizione prevede che le norme del capo VII si applicano alle richieste e domande pervenute all'autorità centrale a far data dall'applicazione del regolamento in materia di obbligazioni alimentari. Si è peraltro osservato (Sangiovanni, 2014, 109) che il paragrafo 3 dell'art. 75 deve essere letto in modo combinato con il paragrafo precedente, stante la strumentalità della cooperazione amministrativa rispetto alla circolazione dei titoli regolata al capo IV. Per l'effetto, la competenza dell'autorità centrale con riferimento ad una specifica domanda di cooperazione fondata su una decisione anteriore all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 4/2009 dovrà essere valutata avuto riguardo non solo alla data in cui tale domanda perviene all'autorità, ma, anche, alla data di emissione del titolo sul quale è fondata la medesima domanda di assistenza.

Corte giustizia UE, 9 febbraio 2017, C-283/16, M. S. c. P. S., ha osservato come, pur essendo entrato in vigore il 20 gennaio 2009, il regolamento (CE) n. 4/2009 prevede, all'art. 76, l'applicazione delle proprie disposizioni solo a far data dal 18 giugno 2011. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore e la data dell'effettiva applicabilità del regolamento gli Stati membri erano, secondo la Corte, tenuti a modificare, ove necessario, il proprio diritto nazionale adeguando le norme processuali interne al fine di evitare ogni conflitto con le norme europee in materia di obbligazioni alimentari e, in particolare, al fine di consentire ai creditori di alimenti di esercitare il proprio diritto di ricorso diretto all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione senza necessità di rivolgersi a tale autorità per il tramite dell'autorità centrale.

Secondo Corte giustizia UE, 14 aprile 2021, C-729/19, TKF c. Department of Justice for Northern Ireland l'art. 75.2, lettera a), del regolamento 4/09 deve essere interpretato nel senso che esso si applica soltanto alle decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali nazionali in quegli Stati che erano già membri dell'Unione europea alla data di adozione di tali decisioni. La medesima sentenza ha inoltre precisato che il regolamento 4/09 deve essere interpretato nel senso che nessuna disposizione di tale regolamento consente che decisioni in materia di obbligazioni alimentari, emesse in uno Stato prima della sua adesione all'Unione europea e prima della data di applicazione del medesimo regolamento, siano riconosciute ed eseguite, dopo l'adesione di tale Stato all'Unione, in un altro Stato membro.

Entrata in vigore

Pur subordinando, come di consueto, la propria entrata in vigore al decorso di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 4/2009 ha differito l'applicabilità di (quasi) tutte le proprie norme al 18 giugno 2011 a condizione che a tale data fosse applicabile nella Comunità il protocollo dell'Aia del 2007, prevedendosi, per il caso contrario, l'applicabilità del regolamento solo a far data dall'applicazione del protocollo del 2007 nella Comunità.

La disposizione, che conferma l'importanza assunta dal protocollo nella complessiva struttura del regolamento, è inizialmente apparsa inopportuna poiché rischiava di rimandare sine die l'applicabilità dell'intero regolamento, così pregiudicando anche capi (in particolare, quelli relativi alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione tra autorità centrali) che non sono oggetto di disciplina del protocollo adottato in seno alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Il rischio paventato era tutt'altro che teorico ove si consideri che, effettivamente, il protocollo dell'Aia è entrato in vigore, sul piano internazionale, solo a partire dal 1 agosto 2013. Tale circostanza non ha tuttavia impedito l'applicabilità del regolamento a partire dal 18 giugno 2011 per effetto di un opportuno escamotage (Pesce, 2013, 52) consistente nell'introduzione, in sede di ratifica del protocollo da parte del Consiglio, di una dichiarazione per effetto della quale le disposizioni del protocollo avrebbero trovato applicazione, all'interno dell'Unione europea, in via provvisoria a decorrere dal 18 giugno 2011 anche in caso di mancata entrata in vigore, a tale data, dello strumento recante norme di conflitto.

Un'eccezionale, anticipata applicabilità di alcuni articoli è stata invece prevista (a partire dal 18 settembre 2010) con riferimento alle disposizioni espressamente indicate al primo capoverso dell'art. 76. Si tratta, prevalentemente, di disposizioni (su tutte l'art. 71, ma si pensi pure agli artt. 72 e 73) destinate ad assicurare la piena operatività del regolamento a partire dal 18 giugno 2011; l'efficacia di tali disposizioni doveva quindi essere necessariamente anticipata rispetto alla data da ultimo indicata.

Bibliografia

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