Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 16 - Ambito di applicazione del presente capoAmbito di applicazione del presente capo 1. Il presente capo disciplina il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 2. La sezione 1 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. 3. La sezione 2 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. 4. La sezione 3 si applica a tutte le decisioni. InquadramentoUn ruolo centrale nella complessiva trama del regolamento (CE) n. 4/2009 hanno le norme destinate a disciplinare il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni in materia alimentare nello spazio giudiziario europeo. Non v'è dubbio che, in un contesto quale quello attuale, caratterizzato da una sempre più diffusa circolazione delle persone (e, pertanto, da una frequente presenza dei componenti della medesima famiglia in Stati differenti), la tutela transnazionale del credito (anche) alimentare è destinata a garantire la funzionalità del mercato interno e, soprattutto, l'esercizio effettivo delle libertà di circolazione garantite dal diritto dell'Unione. La possibilità di una pronta realizzazione del credito alimentare pur se in uno Stato diverso da quello ove la decisione costituente titolo esecutivo è stata adottata dovrebbe, in particolare, attribuire al creditore più serene prospettive tanto nel caso di un proprio trasferimento in un altro Stato membro, quanto nell'ipotesi di un analogo trasferimento del proprio debitore. La circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario comune incontra tuttavia un ostacolo nel fatto che la funzione esecutiva è tradizionalmente considerata espressione della sovranità statale. Di qui la necessità di adottare a livello europeo strumenti (pur tra loro differenziati) che, fondati sul presupposto della reciproca fiducia tra gli Stati membri e tra le autorità giurisdizionali dei singoli Stati membri, sono destinati a garantire l'attuazione, nello Stato richiesto dell'esecuzione, della decisione emessa nello Stato d'origine. Attuazione che non può non avvenire se non mediante l'integrazione tra la disciplina europea e quella statale di volta in volta rilevante. Da ultimo, pare opportuno anticipare che, al fine di facilitare l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni (superando in particolare gli ostacoli linguistici e le difficoltà pratiche che possono derivare dalla mancata omogeneità dei documenti necessari — nei diversi Stati — ai fini dell'esecuzione), il regolamento (CE) n. 4/2009, analogamente agli altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile, prevede una serie di moduli allegati il cui contenuto sarà di seguito, di volta in volta, brevemente illustrato. Pur se resa con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, è richiamabile anche in relazione al regolamento (CE) n. 4/2009 la decisione Corte giustizia CE, 11 agosto 1995, C-432/93, Société d'informatique service réalisation organisation c. Ampersand Software BV, secondo la quale le norme europee sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commericale costituiscono un complesso autonomo, completo ed indipendente rispetto agli ordinamenti nazionali; complesso che (come chiarito da Corte giustizia, 3 ottobre 1985, C-119/84,Capelloni e F. Aquilini c. J. C. J. Pelkmans), in presenza di lacune deve essere integrato alla luce delle norme dello Stato dell'esecuzione le quali, tuttavia, non possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. Il regolamento (CE) n. 44/2001Prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 4/2009 il regime generale di circolazione delle decisioni in materia alimentare era quello posto dal regolamento (CE) n. 44/2001 (regime in verità in massima parte ancora vigente, come si dirà, per la circolazione delle decisioni in Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile). Tale regolamento (profondamente modificato, quanto al profilo in esame, dal regolamento UE n. 1215/2012) prevede (analogamente alla convenzione di Bruxelles del 1968), al fine dell'esecuzione delle decisioni in uno Stato membro diverso da quello d'origine, l'immediata riconoscibilità delle decisioni (art. 33), ferma l'individuazione di una serie di circostanze ostative al riconoscimento (artt. 34 e 35) la cui assenza o presenza può esser fatta valere, rispettivamente, dal creditore o dal debitore con un giudizio da proporre (quanto all'Italia) innanzi alla Corte di Appello nel cui circondario si trova il domicilio della parte nei confronti della quale si intendano far valere gli effetti della decisione straniera. L'esecuzione della decisione straniera presuppone invece, nel regime del regolamento (CE) n. 44/2001, una previa dichiarazione di esecutività nello Stato dell'esecuzione (art. 38). Dichiarazione emessa a fronte di domanda del creditore (da proporsi secondo le modalità previste dalla disciplina nazionale), all'esito di un procedimento svolto in assenza di contraddittorio ed avente ad oggetto il mero controllo circa la ricorrenza di condizioni formali (rilevanti ai fini dell'esecutività) relative alla decisione straniera; procedimento nel corso del quale non è possibile provvedere ad alcun riesame nel merito e, neppure, a verificare la ricorrenza delle situazioni ostative previste agli articoli 34 e 35 del medesimo regolamento. La decisione sulla dichiarazione di esecutività deve quindi essere notificata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione (art. 42). Tale notifica è strumentale alla instaurazione della fase (solo eventuale) a contraddittorio pieno, potendo la parte nei confronti della quale è richiesta l'esecuzione (nel termine di un mese dalla notificazione della decisione; termine elevato a due mesi nel caso in cui il soggetto contro il quale è chiesta l'esecuzione sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività) proporre, ai sensi dell'articolo 43, opposizione avverso la decisione sull'istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività (opposizione in verità proponibile anche dalla parte che ha richiesto l'emissione della dichiarazione di esecutività — chiaramente nel caso in cui una simile dichiarazione non sia stata resa). L'opposizione può avere ad oggetto tanto la ricorrenza/mancata ricorrenza dei presupposti formali elencati a partire dall'art. 53, quanto la ricorrenza/mancata ricorrenza delle condizioni di riconoscimento previste agli articoli 34 e 35 e si conclude con un provvedimento che è impugnabile solo (art. 44) mediante il ricorso di cui all'allegato IV (per l'Italia, il ricorso per cassazione). Secondo Corte giustizia UE, 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments B. V. c. Jaap Anne Van der Mer, i considerando 16 e 17 indicano chiaramente che il regime di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 trova fondamento nella reciproca fiducia nella giustizia in seno all'Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro non solo siano riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma, anche, che il procedimento mediante il quale le stesse divengono esecutive in uno Stato diverso da quello d'origine siano rapide ed efficaci. Non a caso, secondo quanto risulta dal considerando 17, tale procedimento deve comportare un mero controllo formale dei documenti necessari ai fini dell'attribuzione dell'efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto. Conseguentemente, l'art. 45 del regolamento (CE) n. 44/2001 osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del medesimo regolamento rifiuti di emettere o revochi la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35, quale l'esecuzione della decisione stessa nello Stato membro d'origine. Segue. Il regolamento (CE) n. 805/2004 ed il regolamento (CE) n. 2201/2003Prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 4/2009, la decisione in materia di obbligazioni alimentari poteva circolare anche sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Tale possibilità, deve, in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento qui in esame, ritenersi ancora attuale solo con riferimento ai titoli esecutivi europei relativi ad obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007; per gli altri Stati membri, invece, il regolamento (CE) n. 4/2009 sostituisce, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004 (cfr. art. 68.2, regolamento CE n. 4/2009). Già in passato, la circolazione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari sulla base del regolamento (CE) n. 805/2004 era destinata ad operare, evidentemente, nella misura in cui anche la decisione in materia alimentare fosse annoverabile nella nozione di credito non contestato accolta dal regolamento. Tale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento da ultimo citato, è il credito se: a) il debitore (mediante una dichiarazione o una transazione approvata dal giudice o conclusa avanti al giudice nel corso di un procedimento) lo ha espressamente riconosciuto; o b) il debitore non lo ha mai contestato nel corso di un procedimento giudiziario, secondo le modalità processuali previste nello Stato d'origine; o c) il debitore non è comparso, personalmente o per il tramite di un rappresentante, in un'udienza relativa ad un determinato credito pur avendo inizialmente contestato giudizialmente il credito e sempre che (secondo le norme dello Stato d'origine) tale comportamento equivalga ad un'ammissione tacita del credito o dei fatti dedotti dal creditore; o d) il debitore lo ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. Deve inoltre segnalarsi come il credito non contestato può, secondo le previsioni del regolamento del 2004, derivare, oltre che da una decisione, anche da un atto pubblico; atto pubblico del quale l'articolo 4 del regolamento in materia di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati accoglie (all'art. 4.1, n. 3) una nozione speculare rispetto a quella fatta propria dal regolamento (CE) n. 4/2009 (art. 2.1, n. 3). Modalità parzialmente differenti sono previste quanto al rilascio del titolo esecutivo europeo a seconda che il credito risulti da una decisione giudiziaria (art. 6), da una transazione giudiziaria (art. 24) o da un atto pubblico (art. 25). Secondo quanto risulta dalle norme da ultimo citate il legislatore europeo contempla quindi un particolare controllo a monte da parte del giudice dello Stato d'origine. Tale controllo è funzionale ad una notevole semplificazione del regime di circolazione del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati rispetto a quello disciplinato dal regolamento (CE) n. 44/2001. Non solo, infatti, per il primo, non è contemplato alcun procedimento di (sia pure attenuato)exequatur, ma, anche, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 805/2004 prevede che, fatte salve le norme del capo IV del medesimo regolamento, i procedimenti di esecuzione del titolo portante crediti non contestati sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione e che la decisione certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle medesime condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro d'esecuzione. Ferma la maggiore semplicità della circolazione del titolo esecutivo per i crediti non contestati, deve rilevarsi come il regime previsto dal regolamento (CE) n. 805/2004 sia alternativo rispetto a quello del regolamento (CE) n. 44/2001, potendo il creditore scegliere di avvalersi del primo o del secondo e dovendo anzi lo stesso avvalersi delle norme del regolamento Bruxelles I per l'esecuzione di decisioni aventi ad oggetto obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro liquide ed esigibili. Da ultimo, deve osservarsi che ove pure la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari debba essere individuata sulla base delle norme poste dal regolamento (CE) n. 2201/2003 (ove quindi, come visto, la domanda alimentare sia connessa rispetto alla domanda in materia di status o di responsabilità genitoriale — art. 3, lett. c e d del regolamento del 2009), il regime di circolazione di tale decisione (nella parte in cui la stessa abbia ad oggetto il credito alimentare) sarà pur sempre quello posto dal regolamento (CE) n. 4/2009. La tripartizione della disciplina in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioniL'esigenza di assicurare la tempestiva esecuzione delle decisioni (esigenza particolarmente avvertita con riferimento alle obbligazioni alimentari, avuto riguardo alla dimensione personalistica delle stesse) ha indotto il legislatore europeo ad introdurre una disciplina non unitaria con riferimento al riconoscimento, all'esecutività ed all'esecuzione delle decisioni. In apertura del Capo IV (relativo, appunto, al riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni) l'articolo 16 precisa infatti che la prima sezione (artt. 17-22) è applicabile alle sole decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 in materia di legge applicabile, mentre la seconda sezione (artt. 23-38) è applicabile agli Stati membri (Regno Unito e Danimarca) non vincolati dal medesimo protocollo. Non mancano, in ogni caso, disposizioni (si tratta di quelle contenute alla sezione terza e, pertanto, gli articoli da 39 a 43) applicabili a tutte le decisioni. Le norme della sezione 1 dettano un regime di circolazione semplificato, caratterizzato dalla mancanza dell'exequatur e tendenzialmente assimilabile a quello già previsto dal regolamento (CE) n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il titolo esecutivo formato in uno Stato membro vincolato dal protocollo del 2007 è, in definitiva, destinato a circolare in altro Stato membro senza necessità di un controllo sull'inesistenza di motivi ostativi e senza facoltà di opporsi al riconoscimento. Nella sostanza, quindi, tale titolo esecutivo viene equiparato ad un titolo esecutivo emesso nello Stato dell'esecuzione (Pocar — Viarengo, 2009, 823). Peraltro, rispetto al regime dei regolamenti (CE) nn. 2201/2003 e 805/2004 (entrambi caratterizzati da modalità di circolazione delle decisioni semplificate rispetto al modello del regolamento CE n. 44/2001), il regolamento (CE) n. 4/2009 è espressione di un'ulteriore semplificazione, atteso che non richiede che la decisione sia certificata dal giudice dello Stato d'origine e non prevede (a dispetto di quanto previsto dal regolamento CE n. 805/2004 e di quanto sarebbe stato opportuno nella prospettiva di garanzia del giusto processo) un'armonizzazione minima delle regole di notifica e di comunicazione dell'atto introduttivo del processo (Pocar — Viarengo, 2009, 823). Le disposizioni della sezione 2 pongono invece un regime di circolazione improntato a maggiore rigidità e, sostanzialmente, assimilabile a quello già previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001, pur se con una riduzione dei termini ed importanti limitazioni nelle formalità dell'esecuzione (Pocar — Viarengo, 2009, 822) che, ancora una volta, derivano dalla necessità di assicurare una tempestiva realizzazione del credito alimentare. Non priva di peculiarità è la scelta di individuare un regime di circolazione delle decisioni improntato a maggiore o minore semplicità in funzione non di specifiche regole processuali, ma della applicabilità o meno di una disciplina uniforme in materia di conflitti di legge. Tale scelta si spiega, probabilmente, alla luce della tutela di interessi materiali del creditore e, in particolare, alla luce dell'assunto per il quale la certezza e la prevedibilità della legge applicabile all'obbligazione alimentare rafforzano la mutua fiducia nei giudicati e limitano i possibili ostacoli alla libera circolazione delle decisioni (Pancaldi, 2010, 1369; Castellaneta — Leandro, 2009, 1090). Si è anche osservato che il riferimento alle sole norme di conflitto comuni si giustifica probabilmente in quanto se è possibile rinvenire una differenza in ordine alla legge applicabile (a seconda del vincolo derivante dal protocollo per i singoli Stati), uniforme ed obbligatoria per tutti gli Stati membri destinatari del regolamento è invece la portata delle regole in materia di competenza giurisdizionale (Castellaneta — Leandro, 2009, 1090). In una prospettiva parzialmente differente non si sono nascoste alcune perplessità suscitate dal regime del doppio binario introdotto, quanto alla circolazione delle decisioni, dal regolamento (CE) n. 4/2009. In particolare, si è osservato (Pesce, 2013, 286 ss. al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinari) come l'adesione al protocollo sulla legge applicabile non sembra giustificare il differente regime di circolazione delle decisioni atteso che le previsioni del protocollo non incidono sul contenuto della disciplina materiale applicabile, che (come si vedrà) nessuno dei motivi ostativi al riconoscimento è relativo alla legge in concreto applicata e che, in ogni caso, ove pure debba procedersi al riesame ai sensi dell'art. 19 del regolamento, lo stesso deve essere effettuato sulla sola base della legge dello Stato d'origine. Ferma la segnalata, diversa valutazione che la dottrina ha reso con riferimento alla scelta del doppio binario, occorre in questa sede rilevare come differenti opinioni siano state proposte quanto al regime di circolazione di una decisione adottata da uno Stato membro vincolato dal protocollo in uno Stato membro non vincolato dal medesimo protocollo. Alcuni autori (Pesce, 2013, 318; Villata, 2011, 770-771) ritengono che il regolamento (CE) n. 4/2009 abbia, sotto tale profilo, introdotto un sistema asimmetricodi circolazione delle decisioni. Alla luce della lettera degli artt. 16 e 17, le decisioni adottate in uno Stato non vincolato dal protocollo dovrebbero infatti essere soggette alle più rigorose norme dettate alla sezione 2 del capo IV ove debbano essere eseguite in uno Stato membro vincolato dal protocollo, mentre le decisioni adottate in Stati membri vincolati dal protocollo dovrebbero essere ritenute immediatamente esecutive (anche) negli Stati membri che dal medesimo protocollo del 2007 non siano vincolati. Una simile conclusione, oltre a trovare fondamento nella lettera delle disposizioni citate, pare essere anche conforme all'obiettivo di assicurare, nella massima misura possibile, modalità semplificate di circolazione delle decisioni in materia alimentare. In una diversa prospettiva si è invece osservato che, pur facendo l'articolo 16 riferimento ad un vincolo derivante dal protocollo per lo Stato membro d'origine della decisione, la strumentalità delle norme di conflitto comuni rispetto alla semplificazione della circolazione delle decisioni impone di ritenere che le norme della sezione 1 del Capo IV siano applicabili nei limiti in cui anche lo Stato membro dell'esecuzione sia vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 (Castellaneta — Leandro, 2009, 1091). Con riferimento ad altro profilo, fermo quanto si dirà in relazione alle norme contenute nella sezione 3 del Capo IV, deve rilevarsi come, a prescindere dallo specifico regime di circolazione, l'articolo 16 individui in modo unitario l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione (Corrao, 2011, 134). Il profilo oggettivo viene individuato in senso ampio, avuto riguardo alla necessità di assicurare un regime di circolazione uniforme per provvedimenti emessi in realtà giuridiche assai differenti, in alcune delle quali, addirittura, la materia delle obbligazioni alimentari rientra tra le attribuzioni delle autorità amministrative (Corrao, 2011, 135). L'art. 16, in particolare, fa riferimento alle «decisioni» che rientrano nell'ambito di applicazione del «presente regolamento» (articolo 16.1) e, pertanto, alle sole decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Secondo quanto risulta anche dalla lettura dell'art. 22, le norme contenute nel Capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 non potranno invece trovare applicazione per quelle statuizioni (pur eventualmente contenute nella medesima decisione avente ad oggetto — anche — l'obbligazione alimentare) diverse dai profili alimentari (si pensi, ad esempio, ad eventuali decisioni che accertino lo status familiare che costituisce presupposto dell'obbligazione alimentare). Tali ulteriori statuizioni circoleranno infatti sulla base delle corrispondenti norme europee o nazionali in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (Villata, 2011, 770). Fermo il limite contenutistico appena delineato, le norme del Capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 sono destinate a trovare applicazione con riferimento a tutte le «decisioni» emesse in uno Stato membro e destinate ad essere eseguite in altro Stato membro. Particolarmente ampia è la nozione di «decisione» che viene qui in rilievo; in proposito deve richiamarsi l'art. 2.1, n. 1 del regolamento ai sensi del quale per decisione si intende la decisione emessa, in materia di obbligazioni alimentari, da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro a prescindere dal nomen iuris adoperato, come, a titolo esemplificativo, decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese da parte del cancelliere. Ancora, secondo quanto risulta dal considerando 12 del regolamento, la necessità di tener presenti le differenti modalità di disciplina delle questioni relative alle obbligazioni alimentari nei vari Stati membri, impone di valutare come decisioni (ai fini del Capo IV qui in esame) non solo le decisioni emesse da autorità giurisdizionali, ma anche quelle adottate da autorità amministrative nei limiti in cui le stesse offrano garanzie di imparzialità ed assicurino il diritto di audizione delle parti. Per effetto del rinvio contenuto all'articolo 48, le norme contenute nel Capo IV sono applicabili anche alle transazioni giudiziarie (cioè, ai sensi dell'art. 2.1, n. 2, le transazioni in materia di obbligazioni alimentari approvate dall'autorità giurisdizionale o concluse dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento) ed agli atti pubblici (ai sensi dell'art. 2.1, n. 3, i documenti in materia di obbligazioni alimentari formalmente redatti o registrati come atti pubblici nello Stato d'origine, la cui autenticità — relativa tanto alla firma, quanto al contenuto dell'atto — sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorita all'uopo autorizzata ovvero le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticate) esecutivi nello Stato membro d'origine. Da ultimo, sempre sotto il profilo oggettivo, le norme del Capo IV del regolamento non richiedono la definitività della decisione, ma, solo, l'esecutività della stessa nello Stato d'origine. Sotto il profilo soggettivo, infine, l'istanza di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni può essere formulata, oltre che (secondo quanto normalmente accade) dal creditore-persona fisica, anche dall'ente pubblico che agisca per conto di una persona alla quale siano dovuti alimenti o dall'ente titolare del diritto al rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti (articolo 64.1 del regolamento CE n. 4/2009). BibliografiaCorrao, Il diritto internazionale privato e processuale europeo in materia di obbligazioni alimentari, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, 3; Pancaldi, La disciplina processualcivilistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento Ce n. 4 del 2009, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010; Pesce, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, Roma, 2013; Pocar - Viarengo, Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2009, 805 ss.; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz. 3, 2011, 731 ss. |