Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 12 - Litispendenza

Giuseppe Fiengo

Litispendenza

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Inquadramento

Analogamente a quanto fanno gli ulteriori strumenti di cooperazione giudiziaria recanti norme in materia di competenza sin qui adottati, anche il regolamento (CE) n. 4/2009 prevede specifiche norme destinate ad assicurare il coordinamento tra più procedimenti aventi ad oggetto la stessa domanda o domande connesse pendenti contemporaneamente innanzi a giudici di Stati diversi. Lo scopo di tali norme è quello di evitare il contrasto tra decisioni anche al fine di facilitare la libera circolazione delle stesse all'interno dell'Unione (Giacomelli, 2014, 84).

L'obiettivo è, come meglio si vedrà, perseguito attraverso regole fondate sull'esistenza e sul rispetto di un clima di reciproca fiducia da parte dei giudici degli Stati membri. Fiducia che si esprime, innanzi tutto, nel divieto di riesame nel merito della decisione assunta dal giudice preventivamente adito; decisione che dovrà pertanto essere rispettata anche ove ritenuta erronea.

Deve peraltro sin da ora segnalarsi che l'istituto della litispendenza internazionale è lo strumento principale, ma non unico attraverso il quale si tende ad evitare la circolazione di decisioni tra loro contrastanti. L'armonia delle decisioni nello spazio giudiziario europeo è infatti perseguita anche attraverso gli strumenti (residuali) del diniego dell'esecuzione o del rifiuto del riconoscimento disciplinati, rispettivamente, agli artt. 21.2 e 24.1 lettere c) e d) del regolamento in esame.

Ai sensi dell’art. 67.1 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione (fissato dall’art. 126 del medesimo accordo al 31 dicembre 2020) e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti la competenza.

Pur se resa in sede di interpretazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 risulta richiamabile anche in questa sede la decisione della Corte giustizia UE, 9 novembre 2010, C-296/10, Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez, secondo la quale le regole sulla litispendenza mirano, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia nell'Unione, ad evitare procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati membri ed il contrasto di decisioni che potrebbe derivarne. Nello stesso senso, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, anche Corte giustizia CE, 9 dicembre 2003, C-116/02, Erich Gasser Gmbh c. Misat s.r.l., nonché Corte giustizia UE, 14 ottobre 2004, C39/02, Mærsk Olie  & Gas AS c. Firma M. de Haan en W. de Boer.

Ai sensi dell’art. 67.1 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione (fissato dall’art. 126 del medesimo accordo al 31 dicembre 2020) e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti la competenza.

La nozione di litispendenza accolta dal regolamento (CE) n. 4/2009

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 accoglie una nozione di litispendenza in senso tecnico (Giacomelli, 2014, 85) la quale presuppone che le cause contemporaneamente pendenti abbiano identità di parti, di oggetto e di titolo.

Sotto questo profilo la disposizione in esame si distingue dall'art. 19.1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 che, con riferimento alle controversie in materia matrimoniale (ed a differenza di quanto fatto per le controversie in materia di responsabilità genitoriale — si veda, in proposito, l'art. 19.2 del medesimo regolamento), accoglie una nozione di litispendenza non limitata alla sola litispendenza in senso proprio, ma destinata a ricomprendere anche la c.d. «falsa litispendenza», la quale sussiste tra giudizi in materia di divorzio, separazione ed annullamento del matrimonio accomunati dalla sola identità delle parti, pur se caratterizzati da differente titolo (Giacomelli, 2014, 86).

La litispendenza disciplinata dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 costituisce nozione autonoma rispetto a quella conosciuta nei singoli ordinamenti nazionali ed è fondata tanto sul divieto di controllo da parte del giudice successivamente adito della competenza del giudice preventivamente adito (divieto di controllo che, come detto, trova fondamento nella reciproca fiducia tra giudici degli Stati membri), quanto sul criterio della prevenzione (da applicare alla luce di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo regolamento) quale regola per la definizione del rapporto tra i procedimenti parelleli.

Pur se resa con riferimento all'art. 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 non sussistono ostacoli ad applicare anche al regolamento in esame gli esiti della giurisprudenza di Lussemburgo (Corte giustizia UE, 9 novembre 2010, C-296/10, Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez) secondo la quale le nozioni di «medesimo oggetto» e di «medesimo titolo» devono essere interpretate autonomamente e vanno definite avuto riguardo all'obiettivo della norma che regola la litispendenza che è quello di prevenire decisioni contrastanti. In particolare, per oggetto della controversia deve intendersi lo scopo della domanda, sì che per verificare se due domande abbiano il medesimo «oggetto» è necessario esaminare le pretese degli attori in ciascuno dei due giudizi simultaneamente pendenti. Ancora, secondo la medesima decisione, la nozione di «titolo» è comprensiva tanto dei fatti, quanto della norma giuridica posti a fondamento della domanda. Solo il raffronto tra le richieste dell'attore dinanzi al giudice preventivamente adito e quelle dell'attore avanti al giudice successivamente adito consentirà a quest'ultimo di valutare se sussista o meno litispendenza.

Il criterio della prevenzione e gli obblighi del giudice successivamente adito

Come detto, la disciplina della litispendenza si regge sul criterio della prevenzione (da verificare alla luce dell'art. 9 del regolamento).

In dottrina (Giacomelli, 2014, 84) si è osservato che, per effetto di tale criterio, al fenomeno del forum shopping (conseguenza inevitabile della molteplicità degli equiordinati fori contemplati all'art. 3) si aggiunge anche il c.d. forum running, favorito dalla possibilità, per la parte che per prima propone la domanda, di scegliere non solo il giudice, ma, anche, la disciplina materiale più favorevole. Sotto tale ultimo profilo deve peraltro anticiparsi che il rischio della scelta della disciplina materiale più favorevole appare attenuato alla luce dell'art. 15 del regolamento qui esaminato che è teso a porre norme uniformi quanto alla determinazione della legge applicabile allo scopo di assicurare la coincidenza tra forum e ius (Giacomelli, 2014, 84).

Il primo paragrafo dell'art. 12 prevede che, qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito è tenuto a sospendere d'ufficio il procedimento fino a quando non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

Premesso che la sospensione deve essere disposta anche ove non sia stata sollevata un'eccezione di litispendenza, la mancanza di un'espressa previsione del regolamento sul punto, impone di ritenere che lo strumento processuale mediante il quale va disposta la sospensione debba necessariamente essere individuato alla luce della lex fori. In Italia la sospensione dovrà quindi essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con provvedimento suscettibile di impugnazione mediante regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Scarafoni, 2012, 347).

Ai sensi dell'art. 12.2, ove sia accertata la competenza del giudice preventivamente adito, l'autorità giurisdizionale successivamente chiamata a decidere la controversia dovrà dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice. In tale ipotesi il giudice (italiano) successivamente adito si limiterà a disporre la cancellazione della causa dal ruolo (art. 39, co. 1, c.p.c.), essendo la medesima causa già pendente avanti al giudice di altro Stato.

In ordine alla possibilità di rinvenire una litispendenza rilevante ai fini dell'art. 12 tra una domanda cautelare ed una domanda tesa ad ottenere una pronuncia di merito, si rinvia a quanto si dirà in sede di commento dell'art. 14.

Nel pronunciarsi in sede di interpretazione dell'art. 21 della convenzione di Bruxelles del 1968, la Corte di giustizia (Corte giustizia CE, 9 dicembre 2003, C-116/02, Erich Gasser Gmbh c. Misat s.r.l.) ha ritenuto che il criterio della prevenzione debba operare anche nel caso in cui il giudice successivamente adito abbia giurisdizione in base ad una clausola attributiva di competenza. L'applicabilità di tale giurisprudenza anche al regolamento (CE) n. 4/2009 (in questo senso si vedano anche Giacomelli, 2014, 85 e Villata, 2011, 755) comporta quindi che il giudice pur avente giurisdizione (di regola) esclusiva (art. 4.1.) in base ad un accordo concluso ai sensi dell'art. 4 del regolamento qui in esame, non potrà esaminare nel merito la domanda sino a quando non vi sia stata la dichiarazione di incompetenza del giudice preventivamente adito.

Deve peraltro segnalarsi come una soluzione diversa sia stata accolta dal regolamento (UE) n. 1215/2012 il quale, all'art. 31.2, dispone che — salva la previsione dell'art. 26 — ove sia adito un giudice di uno Stato membro esclusivamente competente ai sensi dell'art. 25, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro (anche, quindi, quella preventivamente adita) è tenuta a sospendere il procedimento sino a quando il giudice designato ai sensi dell'art. 25 non dichiari di essere incompetente.

Infine, secondo Corte giustizia UE, 9 novembre 2010, C-296/10, Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez, il giudice successivamente adito che, pur consapevole della domanda proposta avanti al giudice di un altro Stato, non disponga — nonostante tutti gli sforzi profusi — di alcun elemento idoneo a determinare l'oggetto ed il titolo della domanda proposta al giudice straniero (e, pertanto, idoneo a verificare l'esistenza dei presupposti della prevenzione), deve, decorso un termine ragionevole per le risposte alle questioni sollevate, proseguire nell'esame della domanda propostagli.

Trib. Milano, 24 febbraio 2017, ha (con riferimento ad un'ipotesi di litispendenza ex art. 19.1 regolamento CE n. 2201/2003) ritenuto che al fine dell'accertamento della (esistente) competenza del giudice preventivamente adito è sufficiente che l'autorità giurisdizionale preventivamente adita non abbia declinato d'ufficio la propria competenza.

Secondo Cass.S.U., n. 5420/2016, in caso di litispendenza internazionale non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, la quale ultima viene temporaneamente a mancare, non potendo il giudice successivamente adito esercitare la propria potestas iudicandi sino a quando non vi sia l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito. Conseguentemente, prosegue la Corte, se il giudice italiano investito del giudizio già promosso innanzi ad altro giudice di uno Stato membro ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento di diniego della sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, all'esito del quale le Sezioni Unite potranno disporre la sospensione del giudizio esclusa dal giudice del merito (conforme, Cass.S.U., n. 12411/2011).

Cass. I, n. 19004/2014 ha inoltre precisato che la decisione di primo grado con la quale il giudice ordinario abbia dichiarato la propria «incompetenza» in favore del giudice straniero non è impugnabile con il regolamento di competenza, nè con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di una decisione sulla «competenza internazionale» che attiene non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati; il mezzo di impugnazione dovrà pertanto essere l'appello.

Giudizio proposto innanzi ad autorità di uno Stato terzo e giudizio proposto innanzi ad autorità dello Stato membro

L'art. 12 è destinato a trovare applicazione solo nel caso in cui le identiche cause siano simultaneamente pendenti innanzi a giudici di diversi Stati membri.

Ove invece sussista un rapporto di litispendenza tra un processo previamente instaurato innanzi al giudice di uno Stato terzo ed un processo successivamente radicato innanzi al giudice di uno Stato membro, il coordinamento dei due giudizi dovrà essere realizzato alla luce della lex fori del giudice successivamente adito. Quanto all'Italia dovrà quindi trovare applicazione l'art. 7 l. 31 maggio 1995, n. 218 il quale subordina la sospensione ad un giudizio prognostico in ordine alla possibilità di riconoscimento in Italia del provvedimento che sarà emesso dal giudice preventivamente adito. Ed infatti, la norma da ultimo citata prevede che, ove sia eccepita la litispendenza con giudizio instaurato innanzi ad un giudice straniero, il giudice italiano deve sospendere il giudizio se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti in Italia. Ove il giudice straniero declini la propria giurisdizione ovvero se il provvedimento straniero non sia riconosciuto in Italia, il giudizio in Italia potrà proseguire previa riassunzione su iniziativa della parte interessata. Non sussiste invece un obbligo di sospensione se il giudice italiano successivamente adito ritenga che il provvedimento straniero non possa essere riconosciuto in Italia (Giacomelli, 2014, 86).

Con riferimento alla applicabilità della disciplina in materia di litispendenza prevista dalla Convenzione di Lugano del 2007 nel caso di un procedimento previamente instaurato in Svizzera e di un successivo giudizio radicato in Germania, v. Corte giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-467/16Brigitte Schlömp c. Landratsamt Schwäbisch Hall (v. commento sub art. 76).

Secondo Cass. S.U., n. 21108/2012 la litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del «petitum» immediato e del titolo specifico fatto valere. L'art. 7 l. 31 maggio 1995, n. 218, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira infatti ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati; obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avverso il decreto di sospensione del giudizio interno sulla decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento motivato dall'anteriore pendenza in Brasile di un giudizio tra i genitori sull'affidamento del minore).

La decisione da ultimo citata ha inoltre ritenuto che la litispendenza internazionale possa essere dichiarata d'ufficio, atteso che la «ratio» dell'art. 7, comma 1, della l. 31 maggio 1995, n. 218 (da rinvenire nel favor verso l'economia dei giudizi e nell'esigenza di evitare conflitti tra giudicati) non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento sospensivo del giudice. Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, la lettera dell'art. 7 («quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza») deve essere interpretata nel senso che la litispendenza va dichiarata dal giudice quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti.

Sempre secondo le Sezioni Unite, infine, la pendenza del giudizio innanzi all'autorità straniera si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. In particolare, con la sentenza Cass. S.U., n. 7427/2009, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (nella parte in cui la norma pone il criterio della prevenzione quale regola preposta a disciplinare la litispendenza) deve essere interpretato nel senso che l'individuazione del momento in cui le due giurisdizioni risultino adite con le rispettive domande giudiziali va effettuata (ai sensi dell'art. 7 della l. 31 maggio 1995, n. 218 ed alla luce della giurisprudenza comunitaria — Corte Giustizia CE, 8 maggio 2003, C-111/01 Ganter Electronic c. Basch Exploitatie Maatschappij BV) sulla base della legge nazionale di ciascuno degli Stati in cui i processi si svolgono (con riferimento al caso concreto, in relazione a causa promossa dinanzi a giudice della Repubblica spagnola, la Corte ha ritenuto rilevanti — a norma dell'art. 410 del codice di rito di detto Stato — l'avvenuta ammissione della domanda da parte del giudice; ammissione che individua il momento in cui il processo è incardinato, con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso introduttivo, e non la data della notifica della domanda al convenuto, la quale può avvenire solo dopo l'ammissione suddetta).

Bibliografia

Castellaneta - Leandro, Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1051 ss.; Giacomelli, La competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari, in Sangiovanni (a cura di), Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014; Marongiu Buonaiuti, Obbligazioni alimentari, rapporti patrimoniali tra coniugi e litispendenza tra i regolamenti «Bruxelles I» e «Bruxelles II», in Riv. dir. int. priv. e proc., 2005; 699 ss.; Scarafoni, Il regolamento n. 2201/2003 sulla competenza ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale; Villata, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. internaz., 3, 2011, 731 ss..

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