Legge - 31/05/1995 - n. 218 art. 37 - Giurisdizione in materia di filiazione.Giurisdizione in materia di filiazione. 1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. InquadramentoLa norma in esame estende la giurisdizione italiana in materia di filiazione e di rapporti tra genitori e figli, oltre che alle ipotesi generali contemplate dagli artt. 3 e 9 della l. n. 218/1995, anche ai casi in cui uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. Per le cause relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori, nell'ambito dell'UE, il criterio di collegamento della c.d. giurisdizione-competenza è unico ed è costituito, di norma, salve alcune eccezioni previste dalle disposizioni successive, dalla residenza abituale del minore ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003. Criteri di collegamento della giurisdizioneViene dettata una specifica disposizione, come già per il matrimonio, sulla giurisdizione italiana in materia di filiazione e di rapporti fra genitori e figli, che va ad estendere l'ambito della stessa (cfr. Mori, 1246): si prevede, infatti, che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3 per la giurisdizione contenziosa e dall'art. 9 per la volontaria giurisdizione, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano inizialmente chiarito che, ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 37 ma dell'art. 42 l. n. 218/1995, il quale rinvia alla convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 (Cass.S.U., n. 1/2001, in Fam. e dir. 2001, 282, con nota di Civinini). Diversamente, nell’impostazione più recente, le medesime Sezioni Unite hanno affermato, di contro, che, in tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli: vi è dunque che la giurisidizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia (Cass. S.U., n. 30903/2022). In virtù dei criteri di collegamento disposti dalla norma in esame, si è affermato che sussiste la giurisdizione italiana, in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli, anche qualora uno dei genitori, o il figlio, sia cittadino o risieda in Italia (Trib. Milano IX, 18 gennaio 2017, in Ilprocessocivile.it 9 giugno 2017). Analogamente, si è ritenuto che, in tema di filiazione, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti tra genitori stranieri e figli, sussiste la giurisdizione italiana se entrambi i genitori risiedono in Italia o il figlio sia cittadino italiano (Trib. min. Perugia 26 aprile 1999, in Rass. giur. umbra 1999, 361). Si è evidenziato, poi, nella giurisprudenza di legittimità che, in sede di delibazione di sentenze straniere, i principi propri dell'ordinamento italiano valgono a fondare, se del caso, anche la giurisdizione dell'autorità giudiziaria straniera, sicché, dato che l'art. 37 l. n. 218/1995 stabilisce, in materia di filiazione, la giurisdizione del giudice italiano anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia, alla stregua di questo criterio di collegamento (cittadinanza o residenza, del genitore o del figlio), proprio dell'ordinamento italiano nel senso voluto dall'art. 64, comma 1, lett. a), della stessa legge, va riconosciuta, in sede di delibazione di sentenza straniera, la giurisdizione del giudice tedesco in relazione alla domanda di accertamento della filiazione naturale promossa dal figlio, cittadino tedesco e residente in Germania, nei confronti del padre, cittadino italiano residente in Italia (Cass. I, n. 365/2003). La residenza abituale del minorePeraltro, occorre considerare che, per le cause relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori, nell'ambito dell'UE, il criterio di collegamento della c.d. giurisdizione-competenza è unico ed è costituito dalla residenza abituale del minore ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 e, oggi, a decorrere dal 1° agosto 2022, dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1111/2019 (v. Commento). Il criterio della residenza abituale del minore è conforme al principio di vicinanza o di prossimità che si è progressivamente affermato nel diritto internazionale rispetto a quello pregresso della cittadinanza (Ancel-Muir Watt, 579 ss.). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che tale residenza non può essere determinata tenendo conto della normativa interna dei singoli Stati Membri e corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: a tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato (CGUE 2 aprile 2009, n. 523, in Riv. dir. proc. 2010, n. 2, 461, con nota di Gozzi ed in Fam. e dir. 2009, n. 10, 876, con nota di Astiggiano). Pertanto, si è affermato che, in materia di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano ove, pur essendo il padre richiedente italiano residente in Italia, la madre ed il figlio minore siano cittadini di altro Stato UE, in esso residenti (Trib. Milano 16 gennaio 2016, n. 6071). BibliografiaAncel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit «Bruxelles II», in Revue critique DIP 2001, 403; Ballarino, Diritto internazionale privato italiano, 8a ed., Padova 2016; Ballarino, Il nuovo diritto internazionale privato della famiglia, in Fam. e dir. 1995, n. 5, 487; Bianca, La legge italiana conosce solo i figli, in Riv. dir. civ. 2013, I, 1 ss.; Bonomi, Le norme imperative nel diritto internazionale privato, Zurigo, 1988; Carella, Commento agli artt. 33-37, in Bariatti (a cura di), Legge 31 maggio 1995 n. 218 in Nuove leggi civ. comm. 1996, 1184 ss.; Corbetta, Riconoscimento della filiazione naturale e funzionamento delle norme di diritto internazionale privato, in Fam. pers. succ. 2007, 1 ss.; De Nova, I conflitti di legge e le norme con apposita delimitazione della sfera di efficacia, in Dir. internaz. 1959, I,13 ss.; Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur. 2013, 525 ss.; Honorati, La nuova legge sulla filiazione e il suo impatto sul diritto internazionale privato, in Leanza-Tizzano-Vassalli-Di Dachenhausen-Mastroianni-De Pasquale-Ciccone (a cura di), Studi in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli 2014, 2737 ss.; Lopes Pegna, Riforma della filiazione e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz. 2014, n. 2, 394; Menegazzi Munari, La disciplina dei rapporti giuridicigenitori-figli alla luce delle nuove norme di conflitto italiane ,in Dir. fam .,1998, 1220 ss.; Mori, Rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci e obblighi alimentari, in Corr. giur. 1995, n. 11, 1243; Mosconi-Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, 7 a ed., Torino 2015; Picone, Norme di conflitto alternative italiane in materia di filiazione, in Riv. dir. internaz. 1997, 276 ss.; Prosperi, Unicità dello status filiationis e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, in Riv. crit. dir. priv. 2013, 273; Sperduti, Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico, in Riv. dir. int. priv. proc. 1976, 469 ss. |