Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 52 - Legalizzazione o altra formalità analoga 1

Rosaria Giordano

Legalizzazione o altra formalità analoga1

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l'eventuale procura alle liti.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

La norma in esame stabilisce che non è prevista alcuna legalizzazione o altra formalità analoga, come, ad esempio, l'Apostille prevista dlla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'esecuzione della legalizzazione, per determinati documenti, come la copia della decisione, il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 39 dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine per la traduzione autenticata da persona abilitata, la procura alle liti (in arg. Calo', 526 s.).

Disposizioni sulla forma dei documenti e della procura

La disposizione in esame stabilisce che non è prevista alcuna legalizzazione o altra formalità analoga, quale, ad es., l'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'esecuzione della legalizzazione, per determinati documenti, come la copia della decisione, il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 39 dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine per la traduzione autenticata da persona abilitata, la procura alle liti (in arg. Calò, 526 s.).

Con riferimento alle controversie nelle quali trova applicazione il Regolamento in esame, pertanto, non potrebbe essere avallato l'orientamento fatto proprio dalla S.C. che ha dichiarato inammissibile nella giurisdizione italiana una procura alle liti francese perché la c.d. certificazione della firma operata dal notaio non sarebbe equivalente all'autentica della firma di cui all'art. 83 c.p.c. (Cass. n. 12821/2004, in Giust. civ. 2005, 230, nota Calòe Not. 2005, 127, nota Marzi).

Bibliografia

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