Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 27 - Sospensione del procedimento 1

Rosaria Giordano

Sospensione del procedimento1

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

In linea di principio non osta al riconoscimento automatico della decisione pronunciata in un altro Stato membro la circostanza che la stessa non è definitiva nell'ordinamento di provenienza: peraltro, l'art. 27 attenua la portata della suddetta regola attribuendo al giudice richiesto del riconoscimento il potere di sospendere lo stesso nell'ipotesi in cui la decisione riconoscenda è stata impugnata nell'ordinamento di origine con un mezzo ordinariodi gravame.

La Corte di Giustizia si è sforzata di attribuire alla nozione di mezzo di impugnazione ordinario un significato autonomo, evidenziando che la stessa ricomprende «ogni mezzo di gravame che appartenga all'iternormale di un processo e che costituisca di per sé uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere, con esclusione dei gravami che dipendono da avvenimenti imprevedibili alla data della decisione originaria e di quelli che dipendono dall'azione di persone estranee all'istanza» (CGCE 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies, in Rev. Crit. DIP, 1979, 426, con nota di Gademet Tallon).

La sospensione del riconoscimento dovrebbe correlarsi ad una prognosi positiva in ordine alle possibilità di accoglimento dell'impugnazione proposta.

Premessa

Nel commento all'art. 22 (cui si rinvia per maggiori riferimenti) si è evidenziato che non osta, in via di principio, al riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro la circostanza che la stessa non è definitiva nell'ordinamento di provenienza. Tuttavia l'art. 27 tempera la suddetta regola attribuendo al giudice richiesto del riconoscimento il potere di sospendere lo stesso nell'ipotesi in cui la decisione riconoscenda è stata impugnata nell'ordinamento di origine con un mezzo ordinariodi gravame.

Mezzi di impugnazione ordinari

È pertanto fondamentale, per determinare la portata applicativa dell'art. 27, stabilire la latitudine della nozione di «mezzo di impugnazione di carattere ordinario».

Un problema simile si era posto già ai fini dell'interpretazione degli artt. 30-38 della Convenzione di Bruxelles del 1968, che conferisce, tra gli altri, al giudice adito per il riconoscimento della sentenza straniera la possibilità di sospendere il procedimento qualora la decisione sia assoggettata a mezzi di impugnazione di carattere ordinario nel sistema di origine (in arg. De Cristofaro, 755 ss).

La determinazione di tale concetto è senza dubbio problematica poiché gli Stati membri tendono talvolta a far rientrare nel concetto di gravame ordinario mezzi di impugnazione del tutto compatibili tra loro: paradigmatico è l'esempio del ricorso per cassazione che, conformemente alle origini, nel sistema francese ed in quello belga è un gravame straordinario (cfr. De Cristofaro, 755).

La Corte di Giustizia si è pertanto sforzata di attribuire alla nozione di mezzo di impugnazione ordinario un significato autonomo. Più in particolare, secondo il supremo giudice comunitario, per impugnazione ordinaria deve intendersi «ogni mezzo di gravame che appartenga all'iternormale di un processo e che costituisca di per sé uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere, con esclusione dei gravami che dipendono da avvenimenti imprevedibili alla data della decisione originaria e di quelli che dipendono dall'azione di persone estranee all'istanza» (CGCE 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies, in Rev. Crit. DIP 1979, 426, con nota di Gademet Tallon).

Posto che l'art. 27 attribuisce al giudice adito per il riconoscimento il potere di sospendere lo stesso qualora la decisione sia stata impugnata nell'ordinamento di provenienza esclusivamente ove si tratti di impugnazione di carattere «ordinario» non potrebbe essere utilizzata la soluzione ermeneutica prevalente in sede di interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed in accordo alla quale la distinzione tra gravami ordinari e gravami straordinari non avrebbe rilevanza in presenza di un'impugnazione già proposta: i tempi presumibilmente brevi per la decisione della medesima renderebbero infatti comunque opportuna la sospensione del riconoscimento anche ove l'impugnazione in concreto proposta abbia, per l'appunto, carattere straordinario (cfr. De Cristofaro, 757 s.).

Nel nostro sistema processuale, come noto, la distinzione tra strumenti ordinari e straordinari di impugnazione è tracciata dall'art. 324 c.p.c. ed è correlata al passaggio in giudicato della sentenza che avviene, invero, quando la stessa non è più suscettibile di essere impugnata mediante un mezzo ordinario di gravame (ossia l'appello, il regolamento di competenza, il ricorso ordinario per cassazione, la revocazione c.d. ordinaria di cui all'art. 395 n. 4-5 c.p.c.).

Il disposto del comma 2 della norma in commento si giustifica in virtù dell'impossibilità di distinguere, nei sistemi anglosassoni, tra mezzi di impugnazione ordinari e mezzi di impugnazione straordinari.

Sospensione del riconoscimento

Oggetto di dibattito, anche in giurisprudenza, sono gli elementi dei quali il giudice deve tenere conto per decidere, proposta l'impugnazione ordinaria della pronuncia, di sospendere il riconoscimento.

Più in particolare, dalla citata sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso Industrial Diamond Supplies c. Riva sembrerebbe derivare che il giudice debba a tal fine effettuare una prognosi circa le possibilità di successo del gravame proposto. Tuttavia, in alcune decisioni successive, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che ciò non deve tuttavia tradursi in una violazione del principio che vieta al giudice richiesto del riconoscimento di riesaminare la controversia nel merito (CGCE 4 ottobre 1991, C-183/90, van Dalfsen, Timmerman e Harmke c. van Loon e Berendsen, in Giust. civ. 1993, I, 1977; v. art. 25).

Parte della dottrina ha peraltro evidenziato che non dovrebbe escludersi la possibilità per il giudice adito in sede di riconoscimento di effettuare una prognosi in ordine alle probabilità di successo della proposta impugnazione ove ciò non implichi un esame di circostanze già dedotte nel giudizio che ha portato all'emanazione della stessa sentenza. Consegue a tale impostazione che il giudice può sospendere il riconoscimento in base ad una prognosi positiva in ordine al successo del gravame basata sull'esame di fatti diversi da quelli in precedenza dedotti dalle parti ovvero di fatti estintivi sopravvenuti (De Cristofaro, 765 — 768).

Si è inoltre sottolineato che, nell'ipotesi in cui sia invocata l'autorità di accertamento o costitutiva di una decisione non definitiva nello Stato di provenienza, il giudice richiesto del riconoscimento dovrebbe godere di una discrezionalità maggiore nell'individuazione delle cause di sospensione, soprattutto perché le ripercussioni di un contrasto di giudicati sono più gravi se incidono sulla certezza dei rapporti giuridici piuttosto che produrre un danno da ingiusta esecuzione (De Cristofaro, 771). Simili considerazioni sono quanto mai opportune se riferite alla materia del riconoscimento delle sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale che sono idonee ad incidere sullo status dei soggetti coinvolti.

Non è prevista la possibilità di impugnare un siffatto provvedimento di sospensione (Baratta 2004, 211 s.; De Cristofaro, 775).

Nell'ordinamento italiano potrebbe comunque porsi la questione dell'esperibilità del regolamento di competenza che è lo strumento per impugnare i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Bibliografia

Ancel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit «Bruxelles II», in Revue critique 2001, 403; Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir.internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir.internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che «sospende» l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, in Riv. dir.internaz.priv. proc. 1998; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilitéparentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381.

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