Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 40 - Campo d'applicazione 1

Rosaria Giordano

Campo d'applicazione1

1. La presente sezione si applica:

a) al diritto di visita;

e

b) al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.

2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

La più rilevante novità contenuta nel Regolamento in esame rispetto alle previsioni del Regolamento n. 1347/2000 è rappresentata dall'introduzione di un regime peculiare per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore illecitamente sottratto che si sostanzia, essenzialmente, nell'automaticità ed immediatezza del riconoscimento e dell'esecuzione dei provvedimenti in Stati membri differenti da quello di origine.

In pratica, il controllo in ordine alla ricorrenza dei requisiti della decisione affinché la stessa possa spiegare efficacia esecutiva nello Stato membro di destinazione (o esecuzione) viene compiuto, a monte, dall'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale la pronuncia è stata emanata.

Tra le modifiche previste nella proposta di revisione del Regolamento in commento presentata dalla Commissione europea il 30 giugno 2016 vi è l'abolizione della procedura diexequaturper tutte le decisioni concernenti la responsabilità genitoriale (artt. 30 e ss.).

Efficacia esecutiva automatica delle decisioni in tema di diritto di visita e di ritorno del minore

Per le decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore illecitamente sottratto è introdotto un sistema peculiare per l'esecuzione rispetto a quello previsto dagli artt. 28 e seg. per le decisioni relative alla responsabilità genitoriale predisposto in relazione all'obiettivo ambizioso di facilitare il mantenimento di rapporti regolari tra il figlio ed il genitore che risiedano in Stati diversi. Il suddetto regime privilegiato si sostanzia, essenzialmente, nell'automaticità ed immediatezza del riconoscimento e dell'esecuzione dei provvedimenti in Stati membri differenti da quello di origine. È stato infatti abolito l'exequatur per le decisioni esecutive nello Stato membro d'origine e certificate in conformità al Regolamento stesso (in arg. Magrone, 362 ss.; McEleavy, 2004, 511). Ciò è significativamente avvenuto ancora prima che la Comunità europea abolisse, con il Regolamento n. 805/2004 (cfr., tra i molti, Siciliano, 31 ss.), l'exequatur per alcune decisioni in ambito economico e commerciale, istituendo il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, così inaugurando la tendenza generalizzata dal più recente Regolamento n. 1205/2012.

Pertanto, per la prima volta, si ha un titolo che è formato all'interno di un singolo Stato appartenente all'Unione Europea ed esecutivo in forza delle norme nazionali, ma che può circolare con piena efficacia in tutti gli Stati membri, poiché di per sé idoneo a fondare l'azione esecutiva senza bisogno di exequatur o di altre procedure. In sostanza, come si desume dall'art. 39, la competenza per certificare l'esecutività europea di un titolo emesso in forza della normativa nazionale viene attribuita al giudice dello Stato che ha emesso il titolo (De Cesari, 103), sicché il controllo giudiziario sui presupposti affinché il titolo possa produrre effetti in altri Stati è stato spostato «a monte» (nello Stato in cui si è formato il titolo) e non è più «a valle» (nello Stato di esecuzione del titolo) (Olivieri, 2). Viene quindi ridimensionata la sovranità nazionale di ciascuno Stato membro (per tutti, Picardi, 985 ss.), in linea con il principio dell'home country control, in quanto, almeno per alcune decisioni, è eliminata la fase di exequatur e la certificazione come «titolo esecutivo europeo» è rilasciata dallo Stato membro di origine, mentre il giudice dello Stato di esecuzione non può esercitare alcun controllo sul titolo.

Sotto un distinto profilo, non si può trascurare di evidenziare, tuttavia, che tra le modifiche previste nella proposta di revisione del Regolamento in commento presentata dalla Commissione europea il 30 giugno 2016 al Consiglio vi è l'abolizione della procedura diexequaturper tutte le decisioni concernenti la responsabilità genitoriale (artt. 30 e ss.): ne deriva che il canale di circolazione preferenziale che il regolamento Bruxelles II bis accorda oggi alle sole decisioni relative al diritto di visita e ad alcune pronunce sul ritorno del minore dovrebbe essere esteso anche alle decisioni per le quali, come quelle relativa all'affidamento, il Regolamento in esame richiede ancora una dichiarazione di esecutività. L'abolizione dell'exequaturè tuttavia accompagnata da alcune tutele processuali, finalizzate a garantire il diritto del convenuto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale sancito nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (v. artt. 40-42).

Bibliografia

Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. prov. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano, 2002; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed il regolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; De Cesari, Decisioni giudiziarie certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano, in Foro it. 2006, V, 103; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int.Comp. Law Quaterly 2004, 503; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, Riv. dir. proc. 2001, 376; Olivieri, Il titolo esecutivo europeo (qualche considerazione sul regolamento Ce 805/2004 del 21 aprile 2004), in judicium.it; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985; Siciliano, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati: presupposti e rimedi, in Riv. esec. forz. 2015, n. 1, 31.

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