Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 42 - Ritorno del minore 1Ritorno del minore1 1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2. Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva. 2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se: a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità; b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980. Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure. Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore). Il certificato è compilato nella lingua della decisione. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoAnalogamente a quanto previsto dall'art. 41 per i provvedimenti relativi al diritto di visita, l'art. 42, § 1, sancisce l'automatica esecutività in uno Stato membro diverso da quello di origine delle decisioni concernenti il ritorno del minore illecitamente sottratto dal genitore non affidatario. L'efficacia automatica dei provvedimenti in materia di diritto di ritorno del minore è subordinata, anch'essa, infatti, alla certificazione sulla base di un modellostandardconforme ai relativi allegati del regolamento. In particolare la certificazione sul ritorno del minore attesta sia il rispetto del diritto di difesa dell'altra parte nel procedimento che ha condotto all'emanazione della misura, sia la possibilità offerta allo stesso minore di partecipare al procedimento, nonché il rispetto da parte dell'ordine di rientro del minore delle condizioni cui agli artt. 12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione illecita di minori ne subordinano il rimpatrio. PremessaLa finalità della norma è, evidentemente, quella di tutelare il diritto genitore affidatario a ottenere celermente il ritorno del minore quando, come accade di frequente, lo stesso sia stato illecitamente condotto dall'altro genitore in uno Stato diverso da quello in cui risiede abitualmente (sul diverso assetto derivante dalla Convenzioni del Lussemburgo e dell'Aja del 1980 v. Chizzini, 342 ss). Presupposti per l'efficacia esecutiva automatica del provvedimento nello Stato membro di esecuzioneAffinché il provvedimento sia automaticamente esecutivo nello Stato membro diverso da quello di origine dove deve essere eseguito è necessario, da un lato, che lo stesso sia esecutivo anche nel primo e, dall'altro, che la decisione sul ritorno del minore sia certificata dal giudice dell'altro Stato membro secondo i modelli previsti dagli allegati del Regolamento. L'efficacia automatica dei provvedimenti in materia di diritto di ritorno del minore è subordinata alla certificazione sulla base di un modellostandardconforme ai relativi allegati del regolamento. Il modello standard di certificato allegato al Regolamento in commento per le decisioni in materia di ritorno del minore, oltre alle indicazioni sulle parti e su eventuali titolari della responsabilità genitoriale differenti dai genitori (ad esempio, i servizi sociali del Comune), deve essere corredato delle seguenti indicazioni: decisione della quale si chiede l'esecuzione e data in cui è stata emanata dati dei minori coinvolti nella decisione (se sono più di quattro dovranno essere richiesti due certificati); che la decisione dispone il ritorno del minore; se la decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine; che i figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità; che le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; che la decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'art. 13, lett. b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori; se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente. In particolare la certificazione c.d. sul ritorno del minore attesta sia il rispetto del diritto di difesa dell'altra parte nel procedimento che ha condotto all'emanazione della misura, sia la possibilità offerta allo stesso minore di partecipare al procedimento, nonché il rispetto da parte dell'ordine di rientro del minore delle condizioni cui agli artt. 12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione illecita di minori ne subordinano il rimpatrio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che dal momento del rilascio del certificato di cui all'art. 42 del Regolamento — il quale non può essere rilasciato senza che sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno del minore ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori — la decisione di restituzione del minore è riconosciuta e beneficia dell'esecutività in altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna dichiarazione che le riconosca esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Invero, qualora non ci siano dubbi sull'autenticità di detto certificato, l'autorità dello Stato richiesto di restituire il minore non può opporsi al provvedimento di ritorno, ma deve solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore, poiché, diversamente, il Regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento dello Stato di esecuzione nel quale il minore è illecitamente trattenuto (CGUE III, n. 195/2008). 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