Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 9 - Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore 1

Rosaria Giordano

Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore1

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

Il criterio generale secondo cui la giurisdizione appartiene allo Stato in cui il minore risiede abitualmente al momento di proposizione della domanda viene temporaneamente derogato se si verifica un trasferimento lecito della residenza abituale del minore (Conti, 296).

La modifica del luogo di residenza abituale non determina immediatamente la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato della nuova residenza, essendo prevista un'ultrattività della precedente competenza, per un periodo massimo di tre mesi, nell'ipotesi in cui la questione da decidere attenga alla modifica di un precedente provvedimento sul diritto di visita reso in quello stesso Stato membro prima del trasferimento del minore ed il titolare del diritto di visita risieda abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

Mutamento della residenza abituale del minore e proroga della c.d. giurisdizione-competenza

La norma in esame disciplina, in particolare, la fattispecie del cambiamento lecito della residenza abituale del minore, operato nel rispetto dei diritti di affidamento conferiti al titolare della responsabilità genitoriale.

Secondo la disposizione in commento la modifica del luogo di residenza abituale non determina immediatamente la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato della nuova residenza, essendo prevista un'ultrattività della precedente competenza, per un periodo massimo di tre mesi, nell'ipotesi in cui la questione da decidere attenga alla modifica di un precedente provvedimento sul diritto di visita reso in quello stesso Stato membro prima del trasferimento del minore ed il titolare del diritto di visita risieda abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore. La previsione è legata all'esigenza di tutelare la situazione del genitore titolare del diritto di visita a fronte del trasferimento, anche lecito, del minore e del genitore affidatario in un altro Stato: il legislatore comunitario ha considerato infatti la necessità di ottenere in tempi strettissimi una modifica del regime del diritto di visita, realizzabile quando è consentito chiedere la stessa alla medesima autorità giurisdizionale che aveva originariamente disposto il provvedimento, evitando al residente di dover adire l'autorità giurisdizionale di un altro Stato, i.e. di quello in cui il minore è andato a risiedere (Conti, 296; Magrone 354).

L'operatività della proroga della competenza prevista dall'art. 9 è pertanto subordinata alla circostanza che il titolare del diritto di visita continui a risiedere abitualmente nello Stato membro in questione (cfr. Magrone, 354).

Si è peraltro sottolineato che l'art. 9 lascia aperta la possibilità che, nei tre mesi successivi al trasferimento del minore, i giudici dello Stato membro di nuova residenza siano chiamati a pronunciarsi su questioni diverse rispetto al diritto di visita (cfr. Magrone, 355, secondo la quale l'eventuale contrasto tra le decisioni dovrebbe essere risolto ai sensi dell'art. 23 lett. e ed f).

La S.C. ha chiarito che il termine di tre mesi previsto dalla norma in esame inizia a decorrere dall'intervenuta comunicazione effettuata da un genitore all'altro in merito al trasferimento all'estero del figlio minore (Cass.S. U.,n. 22238/2009).

Sotto altro profilo, è opportuno ricordare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere inaffidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (Cass. I, n. 9633/2015).

Bibliografia

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