Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 16 - Adizione di un'autorità giurisdizionale 1Adizione di un'autorità giurisdizionale1 1. L'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto; o b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoLa disposizione in commento stabilisce espressamente, a differenza di quanto avveniva nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968 che rinviava a tal fine alla legislazione interna degli Stati contraenti, quando un'autorità giurisdizionale può considerarsi adita secondo il Regolamento in esame, facendo in sostanza riferimento al sistema dei riti da citazione ed a quello dei riti da ricorso, mutuato anche dall'art. 39, comma 3, c.p.c. Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, entrambe le fattispecie descritte dalla norma appaiono rilevanti, perché i procedimenti di separazione e di divorzio sono introdotti con ricorso, mentre quelli volti a far dichiarare la nullità del matrimonio sono soggetti al rito di cognizione ordinario e quindi introdotti con citazione (Baratta, 2004, 181; Bonomi, 322). Momenti processuali rilevanti per determinare la pendenza della liteLa norma in commento chiarendo quando un'autorità giurisdizionale si considera adita secondo il Regolamento costituisce una novità rispetto al sistema delineato dalla Convenzione di Bruxelles, nel quale, non esistendo nessuna disposizione a riguardo, secondo la stessa Corte di Giustizia comunitaria doveva farsi riferimento alle norme processuali nazionali (CGCE, 7 giugno 1984, Zelger c. Salinitri, in Racc. 1984, I, 2397; critico Consolo, Profili, 5). La disposizione distingue chiaramente a seconda che il procedimento sia instaurato con ricorso ovvero con citazione: nel primo caso, l'autorità giurisdizionale si considererà adita al momento del deposito del ricorso presso la stessa, nell'altro quando è stata ritualmente notificata la citazione al convenuto. La norma precisa, tuttavia, che gli effetti della prevenzione sono subordinati alla circostanza che, nella prima ipotesi, il ricorrente compie gli atti necessari per la notifica dell'atto introduttivo al convenuto e, nella seconda, gli atti volti al deposito del ricorso dinanzi al giudice adito. Si è evidenziato che, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, entrambe le fattispecie descritte dalla norma appaiono rilevanti, perché i procedimenti di separazione e di divorzio sono introdotti con ricorso, mentre quelli volti a far dichiarare la nullità del matrimonio sono soggetti al rito di cognizione ordinario e quindi introdotti con citazione (Baratta, 2004, 181; Bonomi, 322). Peraltro, lo stesso art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, stabilisce, avendo riguardo ai differenti riti applicabili in materia civile, che la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. In dottrina, si è osservato che, pertanto, ai fini della pendenza della lite, assumono rilievo esclusivamentecomportamenti «istantanei» posti in essere dalla parte istante, la quale, dunque, è in grado di controllare il momento di instaurazione della lite (Lupoi, in judicium.it, § 7). BibliografiaAncel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit “Bruxelles II”, in Revue critique 2001, 403; Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Baratta, Il regolamento comunitario sulla giurisdizione e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, in Giust. civ. 2002, II, 455; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Calò, L'influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia 2005, 509; Carpi-Lupoi (a cura di), Essays on transational and comparative civil procedure, Torino, 2001 105; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Dosi, Le convenzioni internazionali sulla tutela dei minori, in Fam. e dir. 1997, 390; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”, in Journ. Dr. int. 2001, 381; Lupoi, Il regolamento n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in judicium.it; Lupoi, Conflitti trasnazionali di giurisdizione, 2 tomi, Milano 2002; Martino, La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali, Padova 2000; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Oberto, Il regolamento del Consiglio (Ce) 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contr. e impr. - Europa 2002, 361; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313. |