Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 14 - Competenza residua 1

Rosaria Giordano

Competenza residua1

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

La norma in esame, per l'ipotesi in cui non sussista per la causa sulla responsabilità genitoriale la giurisdizione-competenza di alcuno dei giudici individuati ai sensi degli artt. 8-13, rinvia alla legislazione interna dello Stato membro.

Per fattispecie che presentino elementi di internazionalità, vengono in rilievo quindi le previsioni della l. n. 218/1995 ed, in particolare, quanto alla responsabilità genitoriale, il criterio posto dall'art. 37 che fa leva, alternativamente, sulla cittadinanza di uno dei genitori o dei figli ovvero sulla residenza.

Nell'ipotesi di sottrazione internazionale opereranno le previsioni della Convenzione di l'Aja del 25 ottobre 1980.

La S.C. ha indicato quale criterio da seguire quello relativo alla finalità del provvedimento assunto nei confronti del minore (Cass.S.U., n. 1/2001).

Competenza sussidiaria determinata in base alla legge dello Stato membro

Per la sola ipotesi nella quale non sia possibile individuare la competenza in capo all'autorità giurisdizionale di nessuno Stato membro tenendo conto dei criteri dettati dagli artt. 8-13 del Regolamento, la norma in esame stabilisce che detta competenza è determinata in base alla legislazione interna dello Stato.

Con riguardo all'ordinamento italiano, ove si tratti di fattispecie con elementi di internazionalità, vengono quindi in rilievo le previsioni della l. n. 218/1995 che all'art. 36 stabilisce che i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

In punto di giurisdizione, il successivo art. 37 della stessa legge — oltre a richiamare gli artt. 3-9 della stessa legge che dettano i criteri generali applicabili — stabilisce che la stessa sussiste anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

Peraltro, nell'ipotesi in cui venga in rilievo una fattispecie di sottrazione internazionale di minori, opereranno, se la fattispecie involge Stati che ne sono parte, le previsioni dettate dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 che, come criterio di collegamento della giurisdizione, fa riferimento alla residenza abituale del minore.

Sulle questioni richiamate, la S.C., già prima dell'emanazione del Regolamento in esame, aveva chiarito che, ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicché quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 37 ma dell'art. 42 l. n. 218/1995, il quale rinvia alla convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 di talché nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l'art. 4 della convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l'art. 19 l. n. 218/1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell'Unione europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'art. 12 del trattato Ce deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (Cass.S.U., n. 1/2001, in Fam. e dir. 2001, 282, con nota di Civinini).

Bibliografia

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