Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 48 - Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita 1Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita1 1. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione. 2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoLa disposizione in esame prevede una circoscritta e temporanea possibilità di intervento del giudice dello Stato membro di esecuzione in relazione ai provvedimenti in materia di diritto di visita qualora gli stessi risultino carenti in ordine alle modalità pratiche necessarie per l'esercizio del diritto (Baratta, 212, nt. 130; Magrone, 368). Intervento del giudice dello Stato membro di esecuzioneLa disposizione prevede una circoscritta e temporanea possibilità di intervento del giudice dello Stato membro di esecuzione in relazione ai provvedimenti in materia di diritto di visita qualora gli stessi risultino carenti in ordine alle modalità pratiche necessarie per l'esercizio del diritto (Baratta, 212, nt. 130; Magrone, 368). Con riferimento al nostro sistema processuale, la procedura dovrebbe essere mutuata su quella di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c., ossia l'esecuzione in forma specifica per gli obblighi di fare e di non fare. A riguardo, è pacifico, invero, che l'ordinanza mediante la quale il Giudice dell'esecuzione determina le modalità di realizzazione dell'obbligo di fare o non fare deve essere finalizzata all'attuazione del comando giuridico contenuto nel titolo, non avendo il Giudice dell'esecuzione poteri cognitivi, ferma la possibilità di dirimere le contestazioni insorte mediante l'interpretazione in funzione complementare-integrativa (quanto alle modalità di esecuzione) del titolo stesso (Borrè, 211). Più di recente, è stato ribadito dalla S.C. che in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c.è «dominus» della sola interpretazione della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo che, ove ancora «sub iudice», per essere pendente il relativo giudizio di impugnazione, è destinata ad essere confermata o annullata indipendentemente da tale interpretazione, ostando alla formazione di preclusioni da giudicato l'alterità degli oggetti dei giudizi di cognizione e di esecuzione (Cass. n. 6148/2016). In sostanza, l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell'esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l'onere di provvedervi direttamente. (Cass. n. 9280/2017). Proprio in considerazione della norma in esame, si è ritenuto che il giudice tutelare, in qualità di giudice dell'esecuzione (ex art. 48 e 49 Reg. di Bruxelles Ce 2201/2003) è competente a provvedere in merito ad una decisione sul diritto di visita assunta tra cittadini comunitari in ambito comunitario, non solo esercitando un potere di vigilanza, al più puntualizzando meglio modalità, tempi e luoghi del diritto di visita (a che ora, in totale autonomia, dove, in presenza eventuale di altri soggetti) ma ponendo in essere tutte le attività che possano inizialmente rendersi necessarie per attivare in concreto l'esercizio del diritto di visita ed eventualmente rimuovere gli ostacoli sopravvenuti (nel caso di specie rifiuto del figlio ad incontrare il genitore non collocatario (Trib. Minorenni Milano, 24 luglio 2009). 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Comp. Law Quaterly 2004, 503; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int.Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano, 1997, 985. |