Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 24 - Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine 1Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine1 Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoLa norma in esame, nel sancire il divieto, anche ai fini del diniego di riconoscimento della decisione ai sensi degli artt. 22 e 23, di riesame della c.d. giurisdizione competenza del giudice che ha reso la pronuncia riconoscenda completa il sistema delineato dall'art. 17 secondo cui il giudice investito di una causa per la quale è privo di competenza in base al Regolamento deve dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Sia l'art. 17 che la norma in esame, da leggersi in combinato disposto, sono fondate sulla reciproca fiducia tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri in quanto la verifica della competenza è di fatto affidata esclusivamente al giudice adito, senza prevedere alcun controllo successivo da parte di autorità giurisdizionali di un altro Stato membro (Baratta, 2004, 164). Divieto di riesame della competenzaLa disposizione in commento completa il sistema delineato dall'art. 17 dello stesso Regolamento in esame laddove attribuisce in via esclusiva al giudice adito la valutazione, in base al generale principio Kompetenz-Kompetenz, circa la sussistenza della propria giurisdizione-competenza per come attribuita dagli artt. 3 e ss. del Regolamento. Ai sensi dell'art. 17, infatti, il giudice investito di una causa per la quale è privo di competenza in base al Regolamento deve dichiarare d'ufficio la propria incompetenza o, rectius, carenza di giurisdizione in favore del giudice di un altro Stato membro (cfr. Cass. I, n. 19004/2014). Sia l'art. 17 che la norma in esame, da leggersi in maniera unitaria , sono infatti fondate sulla reciproca fiducia tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri in quanto la verifica della competenza è di fatto affidata esclusivamente al giudice adito, senza prevedere alcun controllo successivo da parte di autorità giurisdizionali di un altro Stato membro (Baratta, 2004, 164). Ne deriva, come chiarito dalla norma in esame, che non potrà essere considerata, tra i motivi ostativi al riconoscimento, neppure sotto il profilo della violazione dell'ordine pubblico, la valutazione in ordine all'incompetenza del giudice che ha pronunciato il riconoscendo provvedimento. In detta prospettiva, si è osservato che, in materia di separazione personale tra coniugi di differente nazionalità, uno dei quali residente in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del 27 novembre 2003 n. 2201/2203 disciplinante i rapporti tra le autorità giurisdizionali di paesi appartenenti all'Unione Europea, ove, stante la regolarità del contraddittorio instaurato in altro paese della Comunità europea, l'autorità giudiziaria, adita preventivamente, abbia dichiarato la sua giurisdizione con sentenza poi divenuta definitiva (Trib. Perugia I, 29 marzo 2010, n. 377). BibliografiaAncel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit “Bruxelles II”, in Revue critique 2001, 403; Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Baratta, Il regolamento comunitario sulla giurisdizione e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, in Giust. civ. 2002, II, 455; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. div. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Calò, L'influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia 2005, 509; Cannone, L'affidamento dei minori nel diritto internazionale privato e processuale, Bari 2000; Carpi-Lupoi (a cura di), Essays on transational and comparative civil procedure, Torino 2001, 105; Danovi, Sottrazione internazionale dei minori e conflitti di giurisdizione, in Dir. e fam. 2000, 1149; Di Biase, Provvedimenti cautelari e Convenzione di Bruxelles, in Riv. dir. internaz. 1987, 5; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”, in Journ. Dr. int. 2001, 381; Lupoi, Conflitti trasnazionali di giurisdizione, 2 tomi, Milano 2002; Picone, I provvedimenti temporanei e urgenti in pendenza di separazione e di divorzio nel diritto internazionale privato e processuale italiano, in Riv. dir. internaz. 1994, 333; Salerno, La giurisdizione italiana in materia cautelare, Padova 1993; Savarese, Sul riconoscimento di provvedimenti provvisori stranieri in materia familiare, in Riv. dir. internaz. priv.e proc. 2005, 723. |