Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 38 - Mancata produzione di documenti 1

Rosaria Giordano

Mancata produzione di documenti1

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l'esonero della presentazione degli stessi.

2. Qualora l'autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

La parte la quale chiede o contesta il riconoscimento ovvero fa istanza di exequatur di un provvedimento è tenuta a depositare, in primo luogo, una copia autentica della decisione, a pena di improcedibilità.

La parte ricorrente deve inoltre produrre il certificato di cui all'art. 39 e, nell'ipotesi di decisione resa in contumacia dell'altra parte, l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace o un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Tuttavia, in dette ipotesi il giudice adito può fissare un termine per la loro presentazione, accettare documenti equivalenti o disporne la dispensa (Baratta, 2004, 208).

Documenti posti a fondamento dell'istanza di riconoscimento o di concessione dell'exequatur

L'art. 37 del Regolamento in esame stabilisce che la parte la quale chiede o contesta il riconoscimento ovvero fa istanza di exequatur di un provvedimento è tenuta a depositare, in primo luogo, una copia della decisione in questione, corredata dalle necessarie dichiarazioni di autenticità.

La produzione di copia autentica del provvedimento oggetto del procedimento è l'unica che, se non avviene immediatamente, sembra idonea a determinare l'improcedibilità dell'istanza.

In particolare, lo stesso art. 37 stabilisce che, inoltre, la parte ricorrente è tenuta a produrre il certificato di cui all'art. 39 e, nell'ipotesi di decisione resa in contumacia dell'altra parte, l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace o un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Tuttavia, in queste ipotesi la mancata produzione dei documenti non comporta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza: l'art. 38 invero stabilisce che in simili casi il giudice possa fissare un termine per la loro presentazione, accettare documenti equivalenti o disporne la dispensa (Baratta, 2004, 208).

La concessione di un termine per integrare il deposito della documentazione è nota all'esperienza giuridica interna dei procedimenti monitori di ingiunzione nell'ambito dei quali l'art. 640, comma 2, c.p.c. prescrive che il giudice adito prima di rigettare il ricorso monitorio per carenza della documentazione posta a sostegno dello stesso può ordinare al ricorrente di depositare ulteriore documentazione.

Per altro verso, occorre evidenziare che non è richiesta una traduzione della decisione riconoscenda o della quale si chiede l'esecuzione ovvero della documentazione prodotta, pur potendo essere questa richiesta dall'autorità giudiziaria adita ove ne ravvisi la necessità.

Ove non venga depositata idonea documentazione, deve ritenersi che l'istanza sarà disattesa. Ci si interroga in ordine all'esistenza di rimedi che possano essere eventualmente esperiti a fronte del provvedimenti di diniego, rimedi che, secondo taluni, potrebbero essere individuati nella riproposizione dell'istanza ovvero nella proposizione del reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.

Bibliografia

Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed il regolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Fornaciari, L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori, Milano 1991; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”, in Journ. Dr. int. 2001, 381; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2005, 339; Maresca, Il controllo della sentenza straniera, Torino 20004; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313; Tarzia, Limiti della giurisdizione italiana nella esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 1961, 397; Tarzia, L'ordine europeo del processo civile, in Riv. dir. proc. 2001, 902.

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