Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 65 - Riesame 1Riesame1 Al più tardi il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoLa disposizione in commento prevede che, al più tardi il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento. In data 30 giugno 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 in esame, introducendo, una serie di novità in relazione ai procedimenti in tema di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale. RiesameLa disposizione in commento prevede che, al più tardi il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento. In data 30 giugno 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 in esame, che interviene dopo una lunga fase di studio, nell'ambito della quale è stata prodotta, in particolare, una valutazione d'impatto che ha evidenziato le criticità della disciplina esistente, soprattutto con riguardo alla sottrazione internazionale dei minori. Nella proposta si suggerisce di trasfondere l'attuale disciplina in un nuovo regolamento, che manterrebbe sostanzialmente invariate le disposizioni in tema di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, introducendo, viceversa, una serie di novità in relazione ai procedimenti in tema di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale. Il testo risultante dalla prospettata riforma tiene conto dei molti gli strumenti normativi adottati dall'Unione europea nel campo del diritto internazionale privato della famiglia dopo l'elaborazione del regolamento Bruxelles II bis (in particolare, i regolamenti relativi alle obbligazioni alimentari, alla legge applicabile a separazione e divorzio, nonché, recentemente, ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate), oltre che della pronunce rese dalla Corte di giustizia per interpretare il regolamento. In generale, nella prospettiva della Commissione, il futuro regolamento dovrebbe snellire i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale; rafforzare la tutela e la promozione dei diritti fondamentali, in armonia col principio del superiore interesse del minore garantito dall'art. 24, § 1, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; rafforzare il ruolo della Rete Giudiziaria europea in materia civile e commerciale; chiarire e consolidare le funzioni delle Autorità centrali designate da ciascuno Stato membro per garantire lo spedito ritorno del minore in caso di illecito trasferimento o mancato rientro. Tra le novità prefigurate dalla proposta si segnala, in primo luogo, l'istituzione di una procedura autonoma per il collocamento dei minori a carattere transnazionale. A tal fine, è stabilito un termine di otto settimane per lo Stato membro investito della richiesta di collocamento. La proposta introduce requisiti uniformi per i documenti necessari per il collocamento del minore, tra cui un obbligo di traduzione nella lingua dello Stato membro richiesto: l'autorità richiedente deve presentare una relazione sul minore e precisare i motivi sottesi alla richiesta di collocamento. Sotto altro profilo, si suggerisce di introdurre una disposizione ai sensi della quale, al minore capace di discernimento, deve essere data la possibilità «reale ed effettiva» di esprimere liberamente le proprie opinioni durante il procedimento che lo interessa (art. 20). Si propone inoltre di prevedere che ciascuno Stato membro concentri dinanzi ad un numero limitato di tribunali la competenza per le richieste di ritorno dei minori oggetto di un trasferimento illecito nonché che avverso la decisione che disponga il ritorno del minore ovvero che lo neghi, sarà ammesso un solo grado di appello (art. 23, § 4). Rilevante è, infine, la proposta abolizione della procedura di exequatur per tutte le decisioni concernenti la responsabilità genitoriale (art. 30 e ss.). Il canale di circolazione preferenziale che il regolamento Bruxelles II bis accorda oggi alle sole decisioni relative al diritto di visita e a certe decisioni sul ritorno del minore sarà dunque esteso anche alle decisioni per cui, come quelle concernenti l'affidamento, il regolamento richiede ancora una dichiarazione di esecutività. L'abolizione dell'exequatur è accompagnata da tutele procedurali volte a garantire il diritto del convenuto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale sancito nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (artt. 40-42). BibliografiaBaratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004; Baratta, Il regolamento comunitario sulla giurisdizione e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, in Giust. civ. 2002, II, 455; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291. |