Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 44 - Effetti del certificato 1

Rosaria Giordano

Effetti del certificato1

Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

I provvedimenti, muniti della prevista certificazione, in tema di diritto di visita e di rientro del minore oggetto di illecita sottrazione internazionale circolano liberamente, anche agli effetti esecutivi, negli altri Stati membri, dove possono essere posti in esecuzione anche ove non rivestano efficacia esecutiva secondo la disciplina processuale interna.

Peraltro, precisa tuttavia la norma in esame, in conformità ai richiamati principi di carattere generale, che l'efficacia esecutiva del provvedimento non può, in forza della certificazione, andare oltre la valenza esecutiva dello stesso nello Stato membro di origine, ossia attribuendo efficacia esecutiva alla decisione in toto anche se ciò non sarebbe conforme alla disciplina dello Stato membro d'origine (in arg. Magrone, 369).

Limiti dell'efficacia esecutiva della decisione

Caratteristica precipua delle decisioni certificate in tema di diritto di visita e di rientro del minore oggetto di illecita sottrazione internazionale è la circolazione nello spazio giudiziario europeo e, quindi, anche nell'eventualmente diverso Stato membro di esecuzione in modo automatico, senza necessità di un procedimento diexequatur: in sostanza, come si desume dall'art. 39, la competenza per certificare l'esecutività europea di un titolo emesso in forza della normativa nazionale viene attribuita al giudice dello Stato che ha emesso il titolo (De Cesari, 103).

Ne deriva che è irrilevante la circostanza che il provvedimento sia considerato titolo esecutivo anche nello Stato membro richiesto dell'esecuzione dello stesso ove sia esecutivo nello Stato membro d'origine, come attestato dalla certificazione.

Invero, il controllo giudiziario sui presupposti affinché il titolo possa produrre effetti in altri Stati è stato spostato «a monte» (nello Stato in cui si è formato il titolo) e non è più «a valle» (nello Stato di esecuzione del titolo) (Olivieri, 2).

Precisa tuttavia la norma in esame, in conformità ai richiamati principi di carattere generale, che l'efficacia esecutiva del provvedimento non può, in forza della certificazione, andare oltre la valenza esecutiva dello stesso nello Stato membro di origine, ossia attribuendo efficacia esecutiva alla decisione in toto anche se ciò non sarebbe conforme alla disciplina dello Stato membro d'origine (in arg. Magrone, 369).

Bibliografia

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in Fam. e dir. 2004, 291; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed il regolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz.priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int.Comp. Law Quaterly 2004, 503; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985.

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