Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 7 - Competenza residua 1

Rosaria Giordano

Competenza residua1

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.

[1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019.

Inquadramento

L'art. 7 costituisce una vera e propria norma di chiusura del sistema, in quanto lascia in ogni caso aperta la possibilità che la giurisdizione sia sottoposta ad una diversa disciplina quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3, 4, e 5. In questa ipotesi i giudici di uno Stato membro possono conoscere della causa in forza delle previsioni nazionali sulla competenza giurisdizionale (Baratta, 2002, 461; Mosconi, 383; Oberto, 380).

Applicabilità delle norme interne in via residuale

Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3, 4, e 5, i giudici di uno Stato membro possono conoscere della causa in forza delle previsioni nazionali sulla competenza giurisdizionale (Baratta, 2002, 461; Mosconi, 383; Oberto, 380).

In applicazione del principio comunitario di non discriminazione è, peraltro, in qualche modo «dilatata» la competenza giurisdizionale residua (Mosconi, 383). Infatti, da un lato, i cittadini comunitari sono parificati ai cittadini dello Stato membro nel quale risiedono, poiché è ad essi consentito di avvalersi delle norme interne sulla giurisdizione e, dall'altro, ai rendono applicabili tali regole anche a fattispecie in cui il convenuto sia estraneo all'ordinamento comunitario (Baratta, 2002, 461).

Bibliografia

Ancel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit “Bruxelles II”, in Revue critique 2001, 403; Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Baratta, Il regolamento comunitario sulla giurisdizione e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, in Giust. civ. 2002, II, 455; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Calò, L'influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia, 2005, 509; Carpi-Lupoi (a cura di), Essays on transational and comparative civil procedure, Torino 2001, 105; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Dosi, Le convenzioni internazionali sulla tutela dei minori, in Fam. e dir. 1997, 390; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”, in Journ. dir. int. 2001, 381; Lupoi, Conflitti trasnazionali di giurisdizione, 2 tomi, Milano 2002; Martino, La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali, Padova 2000; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Oberto, Il regolamento del Consiglio (Ce) 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contratto e impr. - Europa 2002, 361; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313.

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