La doglianza tesa all’esclusione di un concorrente per aver reso falsa dichiarazione, non determina l’applicabilità dell’art. 120, comma 2-bis c.p.a.

Redazione Scientifica
21 Febbraio 2018

La previsione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016 secondo la quale l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni...

La previsione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. 50 del 2016 secondo la quale l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, non riguarda la fattispecie di una presunta falsità di una dichiarazione concernente un requisito di capacità speciale. Pertanto, in tal caso, non trova applicazione l'art. 120, comma 2-bis c.p.a., poiché il comportamento in questione non costituisce un requisito di ammissione cioè un elemento che preesiste alla gara, ma costituisce un comportamento posto in essere in gara che ben può situarsi anche in un momento successivo alla fase dell'ammissione, potendo venire scoperto durante i controlli successivi all'aggiudicazione

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