Discrezionalità della stazione appaltante nella scelta delle formule da utilizzare ai fini dell’attribuzione dei punteggi

Redazione Scientifica
06 Aprile 2018

Le Linee Guida n. 2 dell'ANAC (recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”) non hanno carattere vincolante posto che, secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016, la funzione di tali linee guida...

Le Linee Guida n. 2 dell'ANAC (recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”) non hanno carattere vincolante posto che, secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2016, la funzione di tali linee guida è quella “di offrire alle amministrazioni un ventaglio di metodologie valutative e un menù di strumenti di analisi delle offerte, con l'espressa responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nella selezione di quelli più appropriati e coerenti con le specifiche esigenze della procedura amministrata”.

Nelle gare pubbliche la formula, da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione sia nella definizione dei criteri, da utilizzare quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia nella individuazione delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 7 agosto 2017, n. 2639).

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