L’esenzione da fallibilità dell’imprenditore agricolo

La Redazione
09 Aprile 2018

Al fine di verificare la sussistenza del presupposto per la fallibilità del soggetto imprenditore, non interessa la liceità o no del suo comportamento, ma esclusivamente la qualifica del soggetto agente quale imprenditore agricolo o imprenditore commerciale, che andrà accertata in concreto e sulla base dell'attività effettivamente compiuta.

Al fine di verificare la sussistenza del presupposto per la fallibilità del soggetto imprenditore, non interessa la liceità o no del suo comportamento, ma esclusivamente la qualifica del soggetto agente quale imprenditore agricolo o imprenditore commerciale, che andrà accertata in concreto e sulla base dell'attività effettivamente compiuta.

Quanto alla sussistenza dell'esimente dal fallimento invocata dall'imprenditore insolvente che si definisca imprenditore agricolo sarà, secondo le regole generali, il creditore che insti per il fallimento di un soggetto a dover allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa.

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