Spetta al G.O. la controversia avente ad oggetto la richiesta di un gestore di un pubblico servizio di integrazione del corrispettivo
03 Aprile 2018
Con riferimento all'estensione della giurisdizione esclusiva nelle controversie in materia di rifiuti prevista dall'art. 4 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, (che è stato fedelmente riprodotto nel vigente art. 133 c.p.a.), la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o comportamenti della p.a. o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano ad appartenere alla giurisdizione del g.o. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2058). Pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la richiesta di un gestore della raccolta di rifiuti urbani di integrazione del corrispettivo previsto dal contratto o dalla concessione, nell'assunto di avere diritto al rimborso di somme che non era tenuto ad erogare o di spese comunque sostenute in ragione delle prestazioni dovute, trattandosi di domande attinenti all'aumento del corrispettivo contrattuale, e non al suo adeguamento per revisione prezzi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5649). Infatti solo per meccanismi di adeguamento del canone d'appalto aventi fonte di rango normativo sono configurabili poteri dell'amministrazione appaltante di apprezzamento discrezionale di carattere autoritativo, i quali costituiscono il necessario fondamento costituzionale della giurisdizione amministrativa (cfr. Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204).
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