Anac adotta le Linee Guida n. 9 su monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di PPP

11 Aprile 2018

L'ANAC ha adottato le Linee Guida in materia di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.

Con delibera del Consiglio n. 318 del 28 marzo 2018 l'ANAC ha adottato, ai sensi dell'articolo 181, comma 4, le Linee Guida per il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

Tali contratti rappresentano una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi che si caratterizzano per il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico. Detto trasferimento è, infatti, condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure previste per questo istituto. Le Linee Guida specificano e definiscono le differenti tipologie di rischio: quello di costruzione, il rischio di disponibilità, il rischio di domanda dei servizi resi (nei casi di attività redditizia verso l'esterno) e, infine, il rischio operativo per i contratti di concessione.

Le Linee Guida, che entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (v. anche In Gazzetta ufficiale le Linee Guida n. 9), sono suddivise in due parti:

  • La Ia parte contiene indicazioni per l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP, a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara. Le Linee Guida stabiliscono, infatti, che per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici debbano svolgere, preliminarmente, l'analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del contratto.
  • La IIa parte delle Linee Guida introduce prescrizioni vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici, in ordine alle modalità di controllo dell'attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del Codice. Si tratta di prescrizioni rivolte alle amministrazioni aggiudicatrici e dirette a garantire una corretta allocazione dei rischi tra le parti, al fine di garantire il mantenimento del rischio in capo all'operatore economico nonché di scongiurare possibili riclassificazioni finanziare postume dell'operazione di partenariato. L'ANAC raccomanda pertanto la necessità che le clausole contenute nel contratto siano definite con rigore, al fine di poter realizzare un corretto monitoraggio dell'attività dell'operatore economico, nel rispetto dei contenuti minimi dell'offerta e del contratto, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna specifica tipologia di operazione di PPP.

L'ANAC stabilisce inoltre che il contratto di PPP debba riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi: quest'ultimo documento, in particolare, risulta avere significativa importanza. La matrice dei rischi è utilizzata in sede di programmazione della procedura di gara per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria, al fine di verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale. L'Autorità ricorda infatti che, secondo il disposto dall'art. 181, comma 3, del Codice, la scelta di ricorre a forme di PPP deve essere preceduta da un'adeguata istruttoria che tenga altresì conto della natura e dell'analisi dei diversi rischi presenti nell'operazione. Le amministrazioni aggiudicatrici devono elaborare la matrice dei rischi, tramite il RUP o altro soggetto individuato in conformità al regolamento organizzativo dell'amministrazione, richiamando nella stessa i singoli articoli del contratto che definiscono le modalità di assunzione dei rischi, al fine di verificarne la corretta allocazione secondo le prescrizioni recate dal Codice per la qualificazione giuridica del contratto come PPP. Anche nel caso di successive variazioni contrattuali o revisioni del Piano economico finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici devono accertare che le modifiche apportate non alterino l'allocazione dei rischi così come definita nella documentazione contrattuale e individuata nella matrice medesima.

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