Requisiti di regolarità fiscale, definitività dell’accertamento e procedimento di rottamazione del ruolo
04 Aprile 2018
La regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui l'atto di accertamento sia divenuto definitivo per l'infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l'impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016. Il giudizio avverso la cartella di pagamento introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l'inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Nemmeno si può ritenere, per gli stessi motivi, che la pendenza della procedura di sospensione legale della riscossione della cartella esattoriale del 2015, ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012 possa incidere sulla definitività della violazione. Non ha rilievo l'istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con la quale il debitore si impegna a pagare il debito maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento se tale tale istanza è stata presentata e comunque non si è definita favorevolmente prima della partecipazione alla gara. Non è fondato ritenere che dopo la presentazione della istanza di sospensione della riscossione della cartella esattoriale ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012, si producono gli effetti estintivi del debito tributario; infatti solo in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore al debitore, della comunicazione prevista dal comma 539 e trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto con automatico discarico dei relativi ruoli (comma 540). Il mancato compimento degli essenziali passaggi procedimentali previsti dalla norma richiamata della L. n. 228 del 2015, per fatto documentatamente imputabile al debitore comporta il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dall'art. 1, comma 540, della stessa legge del 2015. |